“NON C’È IL VINCOLO DEL BOSCO”, LA SENTENZA DEL TAR CHE ANNULLA I LIMITI NELL’AREA “R6” DI LATINA

Urbanistica a Latina, una sentenza del Tar potenzialmente rilevante stabilisce che le zone R del Comune sono equipollenti alle zone B. Da qui deriva il fatto che non si dovranno applicare i vincoli previsti all’articolo 142 nel decreto legislativo 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali), vale a dire i cosiddetti vincoli della Legge Galasso istituiti dalla legge 431 del 1985.

Il Tribunale amministrativo di Latina accoglie il ricorso presentato dall’Immobiliare Apus srl, assistito dall’avvocato Fabio Raponi, annullando gli atti di Regione Lazio. Il privato è ricorso contro tutti gli atti che prevedevano un vincolo a bosco in un’area del quartiere di Latina “R6”, vale a dire la vegetazione all’angolo tra via Don Sturzo e via Isonzo. Un’area, peraltro, che arriva ai confini del liceo Ettore Majorana dove erano i corso alcuni lavori per un’area sportiva della scuola.

In particolare, l’Apus srl è ricorsa contro la Regione Lazio e il Comune di Latina (entrambi costituiti in giudizio), chiedendo al Tar di annullare il vincolo paesaggistico sul terreno di proprietà. Tra gli atti di cui il privato chiedeva l’annullamento, si trovano anche il cosiddetto Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) approvato dal Consiglio regionale ad aprile 2021 e la nota del 3 marzo 2023 da cui risulta la condivisione tra Regione Lazio e Ministero della Cultura circa la apposizione del suddetto vincolo boschivo, al momento ignota e con riserva di motivi aggiunti.

Da annullare, quindi, secondo il ricorrente, anche gli ignoti atti del Comune di Latina con i quali è stato richiesto il vincolo a bosco sul terreno della ricorrente, inclusa la deliberazione del Consiglio comunale del 29 luglio 2008 ad oggetto “Osservazioni P.T.P.R.”, con cui sono state inviate alla Regione Lazio le osservazioni al PTPR presentate dai soggetti interessati e quelle istituzionali del Comune medesimo.

In soldoni, l’area boscata costituiva un vincolo per l’Immobiliare Apus poiché interessa la sua proprietà. Il ricorso richiamava principalmente la sentenza depositata in data 8 agosto 2022 con cui il Tar ha annullato la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano Territoriale Paesistico Regionale”. Approvazione che introduceva per l’appunto l’area boscata a carico del terreno del privato, evidentemente interessato ad altri progetti di natura edilizia. Tra i motivi sollevati dal legale difensore Raponi il mancato coinvolgimento del Comune di Latina prima di riadottare il vincolo a bosco sull’area della ricorrente; la violazione della suddetta sentenza del Tar datata agosto 2022; l’inesistenza del bosco.

La delibera della Regione Lazio, secondo il ricorrente, “sarebbe inficiata da grave carenza di istruttoria e violazione delle norme”, per cui “si evincerebbe che l’area difetta delle caratteristiche richieste dall’art. 39 delle N.T.A. (nda: norme tecniche d’attuazione) del piano paesaggistico per poter essere definita “boscata””.

L’area boscata in questione, che boscata secondo il ricorrente non è, sarebbe inferiore al 50% del totale (come invece richiesto dalla normativa), ed è connotata dalla presenza di piante di origine artificiale (esclusivamente di eucalipto) che facevano parte di un impianto artificiale di più vasta estensione, ridottosi nel tempo e utilizzato per la produzione di legna e per prodotti correlati alla presenza di tali piante. Pertanto, sarebbe da escludersi qualsiasi vincolo paesaggistico.

Ad ogni modo, il Tar ha ritenuto il ricorso fondato e da accogliere. Il contenzioso interessa, infatti, un lotto ricadente in area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Latina approvato nel 1972 denomina come “comprensorio” o “quartiere di ridimensionamento R6”, incluso in una più ampia Zona avente destinazione urbanistica “R – ridimensionamento viario ed edilizio”.

Il T.A.R. del Lazio, sezione di Latina, nel pronunciarsi sul diniego reso dall’amministrazione comunale in merito all’istanza di piano di lottizzazione avanzata dalla Apus in relazione al medesimo terreno, con sentenza del 6 dicembre 2023, passata in giudicato, si è già pronunciato nel senso della corrispondenza tra la zona R e la zona territoriale omogenea B.

“Dalle previsioni dello stesso strumento urbanistico – spiegano i giudici amministrativi – emerge che quella avente destinazione di zona “R di ridimensionamento viario ed edilizio”, comprensiva anche del comprensorio R6, è una porzione di territorio comunale edificata (quantomeno in parte) e abitata”. Ecco perché il comprensorio R6, per le sue effettive caratteristiche (così come emergenti da documentazione di provenienza comunale), è assimilabile alla zona territoriale omogenea B, in quanto include porzioni di territorio “totalmente o parzialmente edificate”.

Per il Tar “deve ritenersi operante, in relazione al terreno di proprietà della ricorrente, l’esclusione dal vincolo paesaggistico ex lege di area boscata”. La sentenza condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida nella misura di 2.500 euro, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti del Ministero della cultura e del Comune di Latina. Una pronuncia che, inoltre, influenzerà anche il previsto piano La Rosa dove si poneva il vincolo del bosco aggravato dall’incendio.


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