HOTEL ABUSIVO, IL TAR RESPINGE LA CHINAPPI: “IL DANNO DI CUI SI DUOLE FRUTTO DELLE SUE SCELTE”

Hotel Grotta di Tiberio: il Tribunale amministrativo respinge l’ennesimo ricorso dei legali della Chinappi

Convalidato il sequestro dell’hotel Grotta di Tiberio, il Ta di Latina si è pronunciato sull’ennesimo ricorso presentato dalla Chinappi Aldo Erasmo&C Società in Accomandita Semplice, assistita dagli avvocati Alfonso Celotto e Alfredo Zaza D’Aulisio contro il Comune di Sperlonga e i due confinanti privati cittadini, difesi dall’avvocato Francesco Di Ciollo.

Un passo indietro per capire gli ultimi sviluppi di una vicenda che è diventata eterna. Ieri, 2 giugno, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato l’atto con cui venerdì scorso i Carabinieri del Nipaaf, su disposizione del sostituto procuratore di Latina, Giuseppe Miliano, hanno disposto i sigilli all’albergo del suocero del sindaco di Sperlonga, Armando Cusani.

I legali della Chinappi avevano tentato di bloccare il sequestro dell’hotel disposto dalla Procura rivolgendosi al Consiglio di Stato il quale ha respinto l’istanza di revocazione dell’ordinanza dello stesso Consiglio di Stato che ha ribadito l’abuso dell’hotel, dichiarandosi incompetente trattandosi di materia penale. Senza contare che il sequestro è rivolto non alla Chinappi, ma alla nuova società Meraki srl costituita qualche settimana fa e che formalmente gestisce il bene. La Meraki peraltro vede come soci una persona vicina a un ex esponente politico legato al sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, e la figlia di quest’ultimo. L’istanza di revocazione è stata respinta e si discuterà nel merito il prossimo 23 luglio.

Solo un particolare dell’ennesimo tentativo della difesa della Chinappi di posticipare l’abbattimento dell’albergo o l’acquisizione al patrimonio del Comune di Sperlonga. Palazzo Spada, infatti, è stato netto con la proprietà, scrivendo nell’ordinanza che “il lamentato danno economico non è eccezionale, bensì preventivabile e derivante dalla condotta imprudente dell’istante la quale, a fronte di provvedimenti amministrativi repressivi mai sospesi, avrebbe dovuto adeguarsi spontaneamente a tali atti, provvedendo alla demolizione dell’opera edilizia e cessando – come ineludibile conseguenza della demolizione – la sua attività economica, peraltro già compromessa in precedenza a causa dei quasi 6 anni di sequestro preventivo“.

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L’immobile è stato precedentemente oggetto di sequestro preventivo penale per quasi sei anni, dal 4 giugno 2014 sino all’emissione della sentenza del Tribunale di Latina nel marzo/aprile 2020 con cui il sindaco di Sperlonga Armando Cusani guadagnò la prescrizione. Un tempo, infatti, lo stesso Sindaco era comproprietario dell’hotel che campeggia su Sperlonga: vendette il bene, che è rimasto nelle mani del suocero, per una somma irrisoria di circa 2500 euro.

Nel frattempo, gli avvocati della Chinappi, Alfredo Zaza D’Aulisio e Alfonso Celotto, hanno presentato l’ennesimo ricorso al Tar di Latina per chiedere al Presidente una sospensiva agli atti del Comune di Sperlonga, tra cui quello di demolizione, che giustificano la confisca.

Tra gli atti che i legali chiedevano di annullare: la nota del Comune di Sperlonga del 5 aprile 2024, avente a oggetto “Verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione del 09.05.2022“; l’ordinanza n. 1 del 15 aprile 2024, avente a oggetto “Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all’Ordine di demolizione del 09.05.2022“; la nota del Comune di Sperlonga del 30 aprile 2024, avente a oggetto “Comunicazione accesso ai luoghi e verbale di consistenza”; la nota del Comune di Sperlonga del 14 maggio 2024, recante “Verbale accertamento di inottemperanza ad ordine di demolizione e stato di consistenza”; infine, la nota del Comune di Sperlonga del 17 maggio 2024, recante “Acquisizione di opere edilizie abusive e dell’area di sedime – Verbale di immissione in possesso”.

Il presidente della seconda sezione del Tar di Latina, Davide Soricelli, ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 settembre 2024.

Secondo il decreto del Presidente Soricelli non sussistono i presupposti per la concessione di misure cautelari monocratiche. Diverse le ragioni. In primis, l’attività ricettiva è ormai cessata per effetto della esecuzione del provvedimento di sequestro adottato in sede penale. Inoltre, il danno derivante dalla cessazione dell’attività sarebbe comunque suscettibile di integrale riparazione per equivalente dove il ricorso venisse accolto.

Soprattutto, però, il Tar rileva che l’eventuale danno non è direttamente riconducibile agli atti impugnati con il ricorso all’esame essendo piuttosto la conseguenza del mancato spontaneo adeguamento della ricorrente a quanto deciso dalle sentenze del Tar (aprile 2023) e del Consiglio di Stato (5 febbraio 2024) che hanno certificato l’abuso dell’albergo, considerato una struttura da abbattere o da acquisire al patrimonio del Comune così da eseguire la demolizione.

Ecco perché, il Tar, nella sua ultima ordinanza, bacchetta i ricorrenti che si lamentano del danno economico ma “a partire dal 5 febbraio 2024 (nda: sentenza del Consiglio di Stato che ha certificato l’abuso) la ricorrente era ben consapevole della situazione giuridica del compendio e la continuazione dell’attività – oltretutto a mezzo di un soggetto distinto (cui il compendio immobiliare e l’azienda sono stati concessi in locazione/affitto con contratti recanti la data del 4 aprile 2024) – è il frutto delle sue scelte così come il danno di cui ora essa si duole“.


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