LATINA, SOSTA A PAGAMENTO: IL COMUNE HA UN GESTORE, CONSIGLIO DI STATO DÀ RAGIONE A SCT

strisce-blu-parcheggi-sosta-a-pagamento

Le strisce blu nel capoluogo di provincia hanno finalmente un aggiudicatario definitivo: si tratta dell’associazione temporanea di imprese composta da SCT Sistemi Controllo Traffico e Engie Servizi

Una gara vinta dal binomio Sct/Engie a marzo 2019 quando vi fu  la validazione della graduatoria da parte del Comune di Latina, con un intoppo iniziale dovuto al fatto che l’aggiudicataria aveva praticato un’offerta che prevedeva un impegno complessivo di un milione e duecentomila euro per i costi del personale, diversamente dal precedente gestore Atral che garantiva un milione e novecentomila euro: i dipendenti, inoltre, erano inquadrati non più con il contratto degli Autoferrotranvieri ma con quello Safi (il contratto collettivo dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati).
Un’offerta e un cambio che avevano allarmato i 26 dipendenti addetti al servizio di controllo della sosta sulle strisce blu, in seguito rassicurati dall’intervento del Rup Francesco Passaretti che menzionò una nota dell’Anac secondo cui l’impresa subentrante nella gestione del servizio deve garantire il medesimo inquadramento e la stessa retribuzione ai dipendenti. Come vedremo, non sarebbe proprio così.

Tuttavia, era niente di fronte ai ricorsi amministrativi che in un anno e mezzo hanno messo in pericolo la gestione delle strisce blu, obbligando il Comune di Latina a prorogare il servizio a favore del il vecchio gestore, l’Atral.
I ricorrenti contro l’aggiudicazione e il Comune, chiaramente, sono stati la Sis e la Schiaffini Travel, per anni, quest’ultima, gestore del servizio sosta a Latina poiché socia di Atral.

Ieri, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Schiaffini Travel spa annullando, di conseguenza, anche la sentenza con cui il Tar aveva accolto il ricorso dell’altra partecipante alla gara per la sosta a pagamento (gestione di 6.760 posti auto, per cui si prevedono da capitolato sette milioni e mezzo di euro in tre anni), vale a dire la Sis. Un viluppo di ricorsi incrociati, tra Tar, Consiglio di Stato, sospensive – un tutti contro tutti – per cui i giudici non hanno potuto far altro che unificarli al fine di emettere la sentenza (forse) definitiva.

Così, la sezione quinta di Palazzo Spada ha stabilito che le censure mosse da Sis e Schiaffini erano infondate “sia sul piano generale dei principi della disciplina del costo del lavoro nelle aggiudicazioni, sia nella parte specifica concernente le prestazioni poste in gare da affidare“. E i giudici amministrativi hanno dato ragione a Sct anche sul lato del nuovo contratto applicato ai lavoratori poiché l’aggiudicataria “non può essere tacciata di non conformità alla legge di gara, visto che essa garantisce l’assorbimento del personale del gestore uscente e con trattamento economico rientrante in un contratto collettivo di lavoro“. Pertanto “l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione. Né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta“.

Eureka, parrebbe: al netto di altri ricorsi, ad esempio per revoca, che, si sa, nel mondo della giustizia amministrativa sono sempre all’ordine del giorno.

AGGIORNAMENTO, NOTA COMUNE DI LATINA

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4515/20, ha riconosciuto la correttezza della scelta operata dal Comune di Latina per quanto riguarda la gara per l’affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico. Viene dunque confermata l’aggiudicazione disposta in favore della SCT Group srl e l’esclusione della Schiaffini Travel spa e della SIS srl.

Le censure mosse dalle imprese appellanti «appaiono complessivamente infondate – scrivono nella sentenza i giudici del Consiglio di Stato – sia sul piano generale dei principi della disciplina del costo del lavoro nelle aggiudicazioni, sia nella parte specifica concernente le prestazioni poste in gara e da affidare». 

In particolare, spiegano i giudici, l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro non può determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta. E la possibilità di applicare il contratto previsto da SCT Group srl era espressamente riconosciuta dal capitolato di gara. Il Consiglio di Stato rileva inoltre che «tale contratto sembra del tutto più appropriato a quello del personale dei ferrotramvieri» e che «in ogni caso – si legge nella sentenza – l’offerta economica del r.t.i. SCT non può essere tacciata di non conformità alla legge di gara, visto che essa garantisce l’assorbimento del personale del gestore uscente e con trattamento economico rientrante in un contratto collettivo di lavoro».

I giudici chiariscono inoltre che «poiché risulta che il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione» Tosap.

“Gli uffici – dichiara l’Assessore alla Mobilità, Dario Bellini – sono ora impegnati nelle attività propedeutiche al passaggio dall’impresa uscente a quella subentrante. Nei prossimi giorni si procederà con l’azzeramento dei parcometri per consentire l’avvio del nuovo servizio previsto per il 27 luglio. L’Amministrazione sta seguendo con estrema attenzione tutta la vicenda legata al corretto riassorbimento del personale. Il Comune farà la sua parte come sempre, vigilando che venga pienamente ottemperata la clausola sociale prevista dalla gara”.

Articolo precedente

GUARITO DAL COVID, UN 79ENNE DI FONDI È DI NUOVO POSITIVO. DA YALE LO STUDIO SU CHI TORNA MALATO

Articolo successivo

INCIDENTE SUL LAVORO A SONNINO: MUORE OPERAIO

Ultime da Giudiziaria