ARRESTI A TERRACINA, ANNULLATA ORDINANZA PER MARCUZZI

Pierpaolo Marcuzzi
Pierpaolo Marcuzzi

Arresti a Terracina: la Cassazione ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto a gennaio i domiciliari per l’ex vice sindaco Pierpaolo Marcuzzi

Dopo l’annullamento dell’ordinanza che poneva agli arresti domiciliari l’imprenditore delle giostre Emiliano Suffer, la Corte di Cassazione ha proceduto ad annullare l’ordinanza del Riesame di Roma che aveva condiviso il provvedimento cautelare per l’ex vice-sindaco ed esponente di Fratelli d’Italia Pierpaolo Marcuzzi.

L’ex vice sindaco, difeso dagli avvocati Mastrobattista e Agresti, aveva impugnato la pronuncia del Riesame e chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Gip di Latina che lo ha sottoposto agli arresti domiciliari. La scorsa settimana, la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso della Procura annullando l’ordinanza del Riesame che aveva lasciato in capo a Marcuzzi “solo” due imputazioni, il falso ideologico in atto pubblico e la tentata truffa aggravata, ricomprendendo per un nuovo giudizio al medesimo Riesame la turbativa d’asta.

Ora, invece, gli Ermellini hanno accolto l’istanza degli avvocati difensori di Marcuzzi annullando in toto l’ordinanza e rinviandola per un nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Roma. L’esponente del partito di Giorgia Meloni resta ristretto ai domiciliari, misura a cui è sottoposto dallo scorso 14 gennaio quando scattò l’operazione di Carabinieri e Guardia Costiera di Terracina, eseguita su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, su richiesta del procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dei sostituti Antonio Sgarrella e Valentina Giammaria.

L’indagine ha avuto origine da un approfondimento investigativo pertinente l’affidamento in gestione di una vasta area del porto di Terracina, che, da oltre un ventennio, veniva utilizzata nel periodo estivo, in via esclusiva, per l’installazione del famoso “Luna park Suffer”L’ordinanza era stata eseguita, come detto, venerdì 14 gennaio nei riguardi dell’ex vice-sindaco Pierpaolo Marcuzzi e dell’imprenditore Emiliano Suffer.

Contestati a Suffer i reati di tentata di estorsione e di istigazione alla corruzione commessi rispettivamente ai danni di un dirigente comunale e del Comandante della Guardia Costiera di Terracina.

Per quanto riguarda Marcuzzi, la Procura di Latina, che nel frattempo ha chiuso le indagini contestando all’ex primo cittadino anche l’induzione indebita a dare o promettere utilità a fini elettorali, contesta le ipotesi di reato di falso ideologico in atto pubblico, tentata truffa aggravata e turbativa d’asta. Oggetto di attenzione investigativa è stata la gestione dello stadio “Vittoria” del Borgo Hermada Calcio, affidato in convenzione, dal 2015, dal Comune di Terracina alla società sportiva Hermada, presieduta proprio dall’ex Vice Sindaco. I reati contestati a Marcuzzi sarebbero stati commessi, secondo gli inquirenti, al fine di ottenere finanziamenti pubblici stanziati per gli eventi calamitosi che nell’ottobre dell’anno 2018 colpirono il territorio di Terracina e per importi sproporzionati rispetto ai danni riportati dalla tribuna dello stadio.

Intervistato da Radio Show Italia, l’avvocato Giulio Mastrobattista, che assiste Pierpaolo Marcuzzi, ha ribadito che la Cassazione ha annullato l’ordinanza del Riesame di Roma che aveva confermato la misura cautelare di Marcuzzi. “Finalmente si fa luce sull’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che noi abbiamo sempre eccepito sia davanti al Gip sia davanti al Riesame. È imminente il ritorno in libertà di Marcuzzi. Debbo però constatare che, nonostante la fase cautelare fosse sub judice, il Pubblico Ministero ha ritenuto legittimamente ma, secondo me, poco opportunamente, di esercitare l’azione penale. Non ha voluto attendere l’esito della Cassazione. Ci troviamo di fronte a una vicenda giudiziaria paradossale: c’è stato l’annullamento sulla provvista indiziaria per i reati contestati a Marcuzzi e nonostante questo il Pm ha esercitato l’azione penale anche su quei capi d’incolpazione provvisoria per i quali la Cassazione non ha ritenuto sussistente la provvista indiziaria”.

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