TARI 2023 BOCCIATA A SABAUDIA, L’OPPOSIZIONE PRESENTA LA MOZIONE: “SI PROCEDA ALLE COMPENSAZIONI”

I consiglieri comunali di minoranza Vincenzo Avvisati, Simone Brina, Immacolata Iorio, Enzo Di Capua, Maurizio Lucci, Giancarlo Massimi e Paolo Mellano presentano una mozione per la Tari 2023 bocciata dal Tribunale amministrativo

Con sentenza della seconda sezione del Tar di Latina, sede distaccata, n.171/2025, pubblicata il 7 marzo 2025, è stato accolto il ricorso presentato dal CodaconsLatina e da diversi cittadini, relativamente al Piano Economico Finanziario (di seguito Pef) alla base della tariffa Tari relativa all’annualità 2023, in considerazione dell’illegittimo inserimento del debito maturato con l’impresa Sangalli in virtù della sentenza n. 698 del 2021, con cui il Tar di Latina aveva condannato il Comune resistente a corrispondere alla suddetta impresa la somma di € 245.000,00 a titolo di compensi revisionali afferenti al “Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e nettezza urbana” nel periodo 2016/2020.

È necessario intervenire – motiva l’opposizione nella mozione presentata – al fine di ristorare gli utenti del maggiore incremento sulla tariffa 2023, a causa degli aumenti determinati dall’inserimento del costo del servizio del debito fuori bilancio, così come riconosciuto dal Consiglio Comunale a garanzia della corretta obbligazione e per evitare un eventuale inutile contenzioso con gli utenti, attesa la costante giurisprudenza in materia del giudice amministrativo e della stessa giustizia contabile (TAR Puglia sentenza n. 1826/2017, infatti, in applicazione del principio della copertura integrale dei costi (ex articolo 1, comma 654, L. 147/2013) e del criterio della competenza, ogni tariffa annuale deve essere costruita in maniera da bastare a sé stessa, “e non nascere già gravata da ulteriori pregressi oneri (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all’esercizio finanziario di competenza)”.

Ne consegue che, a parte eccezionali ipotesi derogatorie specificamente previste dalla legge, “i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti a carico degli utenti nell’esercizio di competenza, non possono essere inseriti nel piano economico-finanziario di esercizi successivi” (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, sentenza n. 4/2019);

Richiamata la circolare del Mef prot.41836/2017 del 20 novembre 2017 con la quale si invitano i comuni ad intervenire, in sede regolamentare, per disciplinare eventuali richieste di rimborso non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Richiamata la circolare del Mef prot.41980 del 22 novembre 2019 al punto 4. Ricalcolo senza modifica della delibera degli importi dovuti nell’anno precedente dalle varie utenze, rileva come: “Diverse criticità presenta inoltre la soluzione di procedere, in un esercizio successivo a quello in cui si è verificato l’esborso superiore al dovuto, alla riduzione del carico tributario per gli utenti che hanno subito tale esborso e al correlativo aumento del carico per i contribuenti che viceversa hanno versato un importo inferiore a quello dovuto. In tale fattispecie, diversamente dalla precedente, la corretta distribuzione dell’onere tra la platea degli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti verrebbe gestita direttamente nell’esercizio successivo senza una formale rideterminazione, mediante un’apposita deliberazione, delle tariffe relative all’anno in cui si è verificato l’errore.

A ben vedere, quindi, tale soluzione non appare praticabile in quanto la regolazione delle singole posizioni degli utenti avverrebbe senza l’adozione da parte dell’organo consiliare di un atto che legittima la pretesa tributaria, non consentendo peraltro al contribuente di verificare la correttezza del procedimento seguito dal comune. Si deve infine far presente che il comune, una volta adottata la soluzione relativa alla modalità di copertura, deve regolare le singole posizioni mediante rimborsi e richieste dei maggiori importi o alternativamente tramite compensazione delle relative somme in sede di liquidazione di quanto dovuto nell’esercizio successivo”.

L’articolo 30 stabilisce che “qualora le verifiche effettuate a seguito di richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell’utente, l’Ente procede ad accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, attraverso: a) detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile”.

I consiglieri propongono di prendere atto della sentenza della seconda sezione del Tar di Latina; di dare indirizzo al dirigente dell’ufficio finanziario a procedere, in sede di predisposizione del ruolo Tari 2025, alle procedure di compensazione detraendo l’importo non dovuto, e già versato dal contribuente relativamente all’annualità 2023, sul ruolo relativo al 2025; di trasmettere la presente al Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo precedente

BANCAROTTA, SEQUESTRATE DUE AZIENDE AD ANZIO E NETTUNO: DENUNCIATO IMPRENDITORE

Articolo successivo

FRAGILI, RSA E ANZIANI, L’OPPOSIZIONE CHIEDE LO STATO DELLE EROGAZIONI DEI SERVIZI A SABAUDIA

Ultime da Politica