Lavori al cantiere del Parco “Falcone e Borsellino”: respinto dal Tar di Latina il ricorso del gruppo di imprese escluso dal Comune
La prima sezione del Tar di Latina – Presidente Riccardo Savoia – si è pronunciato sul ricorso proposto dal raggruppamento di imprese formato Ldf Appalti Srl, Effebi srl e Gecos srl, assistite dall’avvocato Carlo Tack, che puntava all’annullamento dell’aggiudicazione dei lavori con fondi Pnrr effettuata dal Comune di Latina, in merito all’intervento di rigenerazione urbana del Parco Urbano “Falcone Borsellino”. Lavori che sono già iniziati da circa un paio di settimane con la recinzione del perimetro del parco e la rimozione dell’asfalto nelle vie dei cosiddetti Giardinetti di Latina.
Il ricorso è stato presentato contro tre Ministeri – Interno, Economia e Infrastrutture -, la Presidenza del Consiglio e il Comune di Latina, difeso dall’avvocato dell’Ente, Cinzia Mentullo. Chiaramente il ricorso proposto, che andava contro l’associazione temporanea d’impresa vincitrice del bando di gara.
Il ricorrente chiedeva al Tar di Latina la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto, con la conseguente condanna al risarcimento, in considerazione dell’esclusione effettuata dal Comune ai danni delle tre imprese.
Il Tar di Latina ha respinto il ricorso delle tre società facenti parte del medesimo raggruppamento di imprese: Ldf Appalti Srl, Gecos srl e Icem srl. Le ragioni delle motivazioni saranno pubblicate in seguito.
La decisione sui Giardinetti di Latina, o Parco Falcone e Borsellino, è stata quindi trattata direttamente nel merito lo scorso 14 febbraio. Così aveva deciso, a gennaio scorso, il Tar di Latina, presieduto dal Presidente Riccardo Savoia, che non ha preso in considerazione la richiesta di sospensiva di appalto e affidamento inerente alla riqualificazione del maggiore parco cittadino del capoluogo di provincia.
La questione si presentava spinosa per il Comune di Latina, in quanto, tra i motivi di opposizione della, c’era la circostanza per cui una delle società, Effebi, facenti parte il raggruppamento d’impresa, aveva fatto presente che la sua irregolarità nei pagamenti dei contributi ai dipendenti (Durc), potrebbe essere ribaltata da una commissione tributaria nell’ambito del quale la società ha impugnato le cartelle esattoriali recapitate dall’Agenzia delle Entrate. Il motivo di esclusione, infatti, ricadeva proprio per l’irregolarità contrbutiva.
La data di fine lavori per il parco Falcone e Borsellino è stata fissata per il 17 febbraio 2025, per lavori inaugurati in pompa magna dall’amministrazione comunale nella data simbolica del Natale di Latina, lo scorso 18 dicembre 2023.
Prima di Natale, i lavori avrebbero dovuto già essere iniziati per un cantiere che dovrà trasformare e riqualificare i Giardinetti di Latina, intitolati alla memoria dei giudici antimafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi tra la primavera e l’estate del 1992. A tagliare il nastro il sindaco di Latina Matilde Celentano, il vice-sindaco Massimiliano Carnevale e una esponente dell’opposizione, Floriana Coletta (Lbc).
Il problema è che il 6 dicembre scorso, il Comune aveva acquisito il ricorso al Tar presentato dalla società che faceva parte dell’associazione temporanea d’impresa, vincitore della gara predisposta dal Comune di Latina ed esclusa dallo stesso ente di Piazza del Popolo. A vincere, invece, fu il Conscoop, ossia il consorzio arrivato secondo nella gara predisposta dal Comune di Latina e costituito da ATS Monte Maggiore Soc. Coop. (della provincia di Foggia) e S.C.A.F. Società Cooperativa Appaltatori Foggia, più CLER Soc. Coop. – Cooperativa Lavoratori Elettrici Romani di Ariccia.
Lo scorso 29 settembre, infatti, sull’albo pretorio del Comune di Latina, fu pubblicata la determinazione dirigenziale del servizio Decoro e manutenzioni, firmata dall’architetto Micol Ayuso, con impegno di spesa da oltre sei milioni di euro per l’intervento, con la quale risultavano affidati i lavori ad un raggruppamento temporaneo di imprese composto da tre aziende. Ad aggiudicarsi i lavori l’associazione temporanea d’impresa che vedeva come capogruppo la L.D.F. Appalti S.r.l. con sede ad Ardea, insieme ad altre due società: la Effebi S.r.l., con sede a Partinico (Palermo) e GE.CO.S. S.r.l., con sede a Pomezia.
Tutto bene se non fosse che, successivamente, il servizio del Comune di Latina “Appalti e contratti” ha trasmesso l’esito delle verifiche sulle dichiarazioni rese dalle tre società, facenti parte del raggruppamento d’impresa. Dai controlli effettuati – spiegava una determina del servizio “Decoro” del Comune di Latina, risalente al 3 novembre – sull’anagrafe tributaria erano presenti violazioni definitivamente accertate e non, nei confronti dell’impresa EFFEBI S.r.l., per un importo complessivo superiore a ciò che è stabilito dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Un decreto che parla chiaro: “Prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro”, le amministrazioni “verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”. Insomma alla Effebi erano contestate irregolarità contributive tanto che il Servizio Decoro ha inviato richiesta di spiegazioni alla stessa impresa, la quale ha confermato l’esistenza delle violazioni definitivamente accertate, di cui era a conoscenza prima della presentazione dell’offerta, adducendo spiegazioni ritenute insufficienti.
È così che la L.D.F. Appalti S.r.l. “capogruppo mandataria” dell’ATI, comunicava alla associata mandante EFFEBI S.r.l., di essere venuti a conoscenza della mancanza in capo a quest’ultima, del requisito fondamentale ai fini della partecipazione alla gara, e dichiarava l’intenzione di sostituirla con altra impresa.
Una soluzione, quella della sostituzione, che non ha trovato accoglimento da parte dell’ente di Piazza del Popolo, in quanto, nonostante la flessibilità maggiore del nuovo codice degli appalti, “nel caso specifico, si tratta di un raggruppamento in fase di costituzione, che prima della presentazione dell’offerta, si trovava nelle chiare condizioni di poter e dover prioritariamente comporre una compagine di partecipazione dotata di tutti i requisiti di ordine generale e speciale”.
“Le misure adottate dal raggruppamento – spiegava la determina firmata dalla dirigente Mcol Aysuo – sono ritenute intempestive, in quanto si posizionano a valle della presentazione dell’offerta e denunciano un mancato riguardo rispetto alla veridicità delle dichiarazione rese in sede di offerta”.
Senza contare che per il Comune, seppure avesse dovuto accettare la sostituzione della EFFEBI, considera le altre due società non in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da eseguire”.
In sostanza, al Comune non risultava veritiera in riferimento alle violazioni fiscali della Effebi la documentazione presentata in sede di gara. Per il Comune, che cita il DLgs 36/2023, le violazioni afferiscono ad obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
Il ricorso ha avuto un rito accelerato in quanto i soldi con cui verrà riqualificato il parco sono di derivazione Pnrr. A presentare il ricorso era stato il Consoop contro il raggruppamento escluso: il Tar lo ha dichiarato improcedibile per difetto di interesse, dal momento che il ricorso degli esclusi è stato respinto.