ANOMALIE NEL FLUSSO DI DENARO CON L’ESTERO: NEGATA L’INGIUSTA DETENZIONE A ROCCO CRUPI

Fu assolto per associazione per delinquere, ma la Cassazione gli nega i soldi dello Stato per l’ingiusta detenzione

Non può valere un’assoluzione in Appello per il capo d’accusa dell’associazione per delinquere, a fronte di una condanna di primo grado a 21 anni di reclusione, perché ci sono alcuni elementi che non consentono allo Stato di risarcirti per una ingiusta detenzione da settembre a dicembre 2015.

Questa è la ragione della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato da Rocco Crupi, personaggio accusato di esser vicino, insieme alla sua famiglia, alla ‘ndrangheta dei Commisso.

A maggio 2015 Crupi fu arrestato per reati inerenti al traffico di droga. In primo grado, all’esito di giudizio immediato, il Tribunale di Latina lo condannava a 21 anni, successivamente, nel 2019, la Corte d’appello assolveva Crupi dal reato associativo perché il fatto non sussiste e dai reati scopo per non aver commesso il fatto.

Il Giudice della riparazione, però, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.

La Cassazione, ora, conferma in toto quanto stabiliva il Giudice della riparazione che menzionava il rilevante flusso di denaro che transitava per l’intera penisola e dall’Italia verso l’Olanda, consistente in buste piene di contanti, e che, pur se giustificato ab origine nell’attività di acquisto all’estero di materiale florovivaistico svolta dal Crupi, ben poteva celare, sia pure in parte, una causale di natura illecita, quale appunto il traffico di stupefacenti, non essendo peraltro mai stata fornita la prova circa la corrispondenza tra il denaro inviato in Olanda e quello utilizzato per l’acquisto dei fiori.

Anche i giudici di appello, dopo aver ricostruito questo flusso di denaro hanno peraltro evidenziato che detta corrispondenza non avrebbe potuto essere accertata se non dai diretti interessati, ovvero i soggetti di provenienza e quelli di destinazione tra cui appunto il ricorrente. Del pari viene posto in rilievo, quale ulteriore profilo condizionante, l’anomalia del sistema utilizzato per far transitare il denaro per l’Europa, ben lontano dai comuni canali di finanziamento e la palese inconferenza della tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di un sistema più veloce.

Per queste ragioni, la Cassazione respinge il ricorso di Crupi che non solo non avrà i soldi per la detenzione patita, ma dovrà pagare anche le spese.

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