Inchiesta Chioschi, la Cassazione deposita le motivazioni che hanno annullato l’ordinanza dell’imputata Elisa Cautilli
Il processo sui chioschi di Sabaudia vede un altro snodo importante oggi, 29 luglio, con il deposito della motivazioni da parte della Cassaizone che ha annullato la misura cautelare dell’imputata Elisa Cautilli, architetto e funzionaria del Comuna della Città delle Dune, accusata con l’ex vice sindaco Giovanni Secci e l’altro funzionario del Comune, Giuseppe Caramanica, della turbativa d’asta in concorso rispetto alla gara che, nel 2025, ha visto l’assegnazione dei chioschi sul lungomare.
Lo scorso 27 luglio è proseguito il processo con una udienza piuttosto animata dalle eccezioni da parte della difesa, composta dagli avvocati Giulio Mastrobattista, Renato Archidiacono, Francesco Fedele e Massimo Signore. Il processo, disposto dal decreto di giudizio immediato voluto dal pubblico ministero Giuseppe Miliano, si svolge davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina, Elena Sofia Ciccone.
Accolta la costituzione di parte civile dell’imprenditore Fabrizio Gallo, difeso dall’avvocato Gianni Lauretti. Si tratta dell’imprenditore vincitore di cinque chioschi nel 2025 a cui il Comune negò, dopo un primo affidamento, la gestione. Da quella vicenda è nato non solo il ricorso al Tar che ha dato ragione a Gallo, per di più l’indagine penale da cui è scaturito il processo odierno.
Dell’udienza scorsa, però, di particolare rilevanza sono state le eccezioni mosse dall’avvocato Giulio Mastrobattista. L’avvocato difensore di Cautilli ha sostenuto che da parte della Procura non vi sarebbe stata la possibilità di chiedere il giudizio immediato perché non c’e prova evidente, in quanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare – ossia la sospensione dal lavoro per 12 mesi – nei confronti della sua assistita, l’architetto Elisa Cautilli, funzionaria del Comune di Sabaudia. Dirimente per il legale il fatto che la Cassazione ha annullato l’ordinanza di Cautilli e anche quella di Secci (ai domiciliari), sebbene per il vicesindaco la Suprema Corte abbia disposto il rinvio ad altra sezione del Riesame. Il decreto di giudizio immediato diposto dall’accusa sarebbe stato nullo, sulla scorta della pronuncia della Cassazione che ha annullato l’ordinanza per mancanza di provvista indiziaria. Un annullamento per cui, però, come ha sottolineato il pubblico ministero Giuseppe Miliano, mancano ancora le motivazioni: non è dato sapere se la misura è stata annullata sui gravi indizi di colpevolezza o sulle esigenze cautelari.
Il ragionamento della difesa, però, è che se il pubblico ministero avesse atteso la Cassazione, la difesa avrebbe potuto procedere al rito abbreviato per Cautilli: sarebbe stata preclusa la possibilità di optare a un rito alternativo. In conclusione, l’avvocato ha chiesto, in subordine, il non doversi procedere per la sua assistita.
Al termine della camera di consiglio, il giudice Ciccone ha respinto l’eccezione sul giudizio immediato, rilevando che non è nel potere di decidere e interpretare le norme: “Si tratterebbe di un atto abnorme”. Inoltre, la condotta di Cautilli risulta “chiaramente contestata a Secci e Caramanica” in merito alle violazioni marittime e paesaggistiche e l’eccezione sulla non chiarezza del capo d’imputazione va rigettata, così come la richiesta del proscioglimento dell’imputata. Non conta, in sostanza, la pronuncia della Cassazione sull’ordinanza di misura cautelare, annullata dagli ermellini.
Alla fine dell’udienza. il giudice Ciccone ha ammesso le prove e i testimoni e, in merito alle eccezioni delle difese sulla inutilizzabilità dell’elenco delle intercettazioni, le ha accolte, rimettendo il termine e dando la possibilità alle difese di chiedere un rito alternativo. L’avvocato Mastrobattista ha chiesto un termine a difesa per valutare la possibilità di chiedere l’abbreviato per Cautilli.
Il processo è stato rinviato il prossimo 21 settembre. In quella data si saprà se le difese chiederanno i riti alternativi per gli imputati e verrà probabilmente nominato il perito per le intercettazioni. La difesa di Cautilli ha, però, preannunciato che richiederà il rito abbreviato condizionato.
Una richiesta di rito alternativo che sembra sempre più una opzione reale anche sulla scorta delle motivazioni depositate oggi, 29 luglio, dalla Cassazione. Il ricorso presentato dagli avvocati Mastrobattista e Fedele poneva l’attenzione su diversi travisamenti che sarebbero stati compiuti dalla Procura nell’accusare Cautilli. In sostanza si ribadisce che la gara per i chioschi a Sabaudia, nel 2025, sarebbe stata regolare senza favoritismi. Ad ogni modo, Cautilli, secondo la difesa, sarebbe estranea alla determina n. 726 del Comune di Sabaudia, “a smentita della finalità agevolatrice dei vecchi assegnatari”. Estranea anche alla determina n. 980 a firma di Caramanica, con la quale è stata approvata la modifica dello
schema di avviso pubblico con conseguente proroga dei termini. La funzionaria è stata inoltre estranea, secondo i difensori, agli incontri con il presidente della società cooperativa Chioschi Mare.
Per quanto riguarda le esigenze cautelari, ossia la sospensione dal lavoro, poi revocato dalla Cassazione con il re-inserimento di Cautilli nel Comune di Sabaudia, l’imputata – ricorda la difesa nel suo ricorso in Cassazione – “non ha alcun rapporto di interesse con i beneficiari del settore perché, giunta a Sabaudia a seguito di concorso, non ha mai frequentato gli stabilimenti balneari locali”.
Secondo la sesta sezione penale, presieduta dal giudice Gaetan De Amicis – relatore il giudice Emilia Anna Giordano – il ricorso di Elisa Cautilli è fondato in quanto “le deduzioni difensive svolte nel ricorso sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al contributo partecipativo della ricorrente”, portano a ritenere come “non accertati rapporti diretti né con i precedenti titolari dei chioschi, che sarebbero stati favoriti attraverso la predisposizione su misura del bando di gara né, al di fuori di quelli funzionali, rapporti con il vicesindaco Secci e gli altri amministratori e funzionari comunali (il sindaco Mosca e il dirigente dell’Area Vasta Tecnica, Caramanica), intervenuti nella procedura”.
Nel merito, la Cassazione sottolinea che “la proposta a base della riunione della Conferenza dei Servizi non conteneva alcuna indicazione di un chiosco-tipo, ma la mera indicazione delle caratteristiche dimensionali di tale modello”. A Cautilli, infatti, viene imputato di aver fatto in modo che “alla base della delibera di gara avrebbe dovuto essere individuato il chiosco-tipo – secondo determinate caratteristiche dimensionali e costruttive -, quale elaborato dal PUA in corso d i approvazione”.
Al di là della presenza di Cautilli alla Conferenza dei Servizi del 26
febbraio 2025, in realtà limitata alla parte tenutasi nella mattinata del 26 -, “non risulta – secondo gli ermellini – alcun altro suo intervento funzionale ad ottenere il parere dell’Ente Parco o laa sottoscrizione della documentazione e la relativa corrispondenza con il predetto
Ente (di cui si erano occupati il sindaco Mosca e il funzionario Caramanica), se non la prescrizione, contenuta nel disciplinare tecnico redatto dalla ricorrente, secondo cui era allegata alla
documentazione di gara la “proposta” di chiosco-tipo avente caratteristiche dimensionali e tipologiche richieste dall’avviso”.
La partecipazione alla condotta fraudolenta dell’indagata, secondo la Procura, è stata ravvisata “nell’aggiramento” del parere contrario espresso dall’Ente Parco ai chioschi attraverso la previsione di un’alternativa che non aveva alcuna giustificazione sostanziale. “Si tratta, tuttavia, – spiega la Cassazione – di una conclusione non condivisibile alla luce della comunicazione che l’amministrazione aveva inviato all’Ente Parco, in cui si faceva espressamente riserva della legittimità di progetti diversi da quelli tipo, ponendo a carico del richiedente l’onere di conseguire il prescritto parere, e che avevano dovuto essere richiesti, dopo l’aggiudicazione, dai concessionari, ritardando cosi la procedura di assegnazione”. Inoltre, “la stessa ricostruzione compiuta nell’ordinanza impugnata, non consente di ritenere accertato il carattere vincolante per l’amministrazione comunale della previsione del cosiddetto chiosco-tipo”.
Sarebbero stati il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e l’altro funzionario Caramanica a discostarsi dall’accordo per i chioschi raggiunto in Conferenza dei Servizi. Un’anomali condivisa anche dal ricorso di Cautilli. “Anche a volere condividere il giudizio di anomalia della procedura – evidenziano gli ermellini – non si è, tuttavia, al cospetto di un contributo della ricorrente all’attività fraudolenta perché la stessa, nella qualità, si era allineata alle determinazioni, assunte in autonomia, dopo la riunione, dal sindaco e dal Caramanica, determinazioni risultanti dalla documentazione già trasmessa all’Ente Parco e che, nel prosieguo, hanno effettivamente disciplinato la procedura di aggiudicazione, poiché era a carico degli
aggiudicatari acquisire il parere dell’Ente sulla compatibilità urbanistica e ambientale delle strutture”.
Cautilli, pur avendo escluso di avere partecipato alla riunione del 30 aprile 2025, ha ammesso di avere istruito e partecipato alla redazione della determina nella quale, secondo l’accusa, erano riportati riferimenti di carattere menzognero correlati alla richiesta di chiarimenti degli interessati, in realtà mai pervenuti attraverso i canali istituzionali.
“La ricostruzione contenuta nell’ordinanza impugnata (nda: ossia quella del Riesame di Roma che sostituiva per Cautilli la misura dei domciliari con quella della sospensione dal lavoro) appare, tuttavia, frutto di un sostanziale travisamento nella parte in cui si afferma che la riunione si sarebbe tenuta, a gara già avviata, solo previa convocazione e senza opportuna pubblicizzazione, con coloro che avevano chiesto l’incontro e non anche con gli ulteriori partecipanti (alla gara), tanto sia perché alla riunione aveva preso parte il Presidente della Società Cooperativa “Chioschi Mare”, cioè una società di servizi che non risulta abbia partecipato alla gara e conseguito l’assegnazione di un chiosco tra quelli oggetto d i gara, sia perché i contenuti dell’accordo – i tempi di apertura del chiosco e la possibilità di avere in concessione l’arenile per il deposito
dell’attrezzatura – avevano prodotto effetti per tutti i partecipanti alla gara. Non può, dunque, ritenersi che la condotta della ricorrente abbia contribuito all’adozione della delibera funzionale a creare un percorso privilegiato per taluno dei concorrenti attesa la portata generale delle previsioni contenute nella delibera in esame”.
Inoltre, “non denota, infine, alcun contributo decettivo della ricorrente la previsione delle clausole inserite nel bando su sua iniziativa quali quelle che prevedevano la riserva di sospendere o revocare la procedura d i assegnazione, senza che i concorrenti possano pretendere indennità o risarcimenti di sorta e la rimozione
delle strutture installate, entro il breve termine di cinque giorni, nel caso in cui il Consiglio d i Stato avesse accolto i ricorsi in appello dei concessionari già dichiarati decaduti, né la previsione di punteggio aggiuntivo per chi avesse svolto in precedenza esperienze analoghe di gestione di chioschi per la ristorazione”.
Cautilli “è risultata, infine, estranea all’adozione della delibera con la
quale veniva disposta la proroga dei termini di partecipazione alla gara per consentire la partecipazione” delle ditte individuali considerate amiche dell’amministrazione e di Secci. Né è partecipe, Cautilli, “alle iniziative dirette alla dichiarazione di decadenza del Gallo, come già ritenuto nell’ordinanza impugnata, che ha escluso qualsiasi rilievo penale a suo carico in relazione a tali attività”.
Conclude la Cassazione: “deve, pertanto, pervenirsi all’annullamento dell’ordinanza impugnata, che non ha fatto buon governo dei principi in materia di concorso di persone nel reato valorizzando a carico della ricorrente, ai fini della ritenuta sussistenza del reato di
turbativa d’asta, condotte che non ne denotano il consapevole contributo partecipativo, attraverso collusioni e altri mezzi fraudolenti, alla predisposizione del bando di gara in esame attraverso previsioni e prescrizioni finalizzate a favorire i vecchi assegnatari, già dichiarati decaduti, in violazione delle regole di trasparenza e concorrenza”.
