Il TAR Lazio – Sezione staccata di Latina non ha confermato la propria precedente decisione assunta a luglio di adottare, a richiesta di tre ex titolari di chioschi sul Lungomare di Sabaudia, le misure cautelari senza avere ascoltato le parti.
Le domande cautelari avanzate dai ricorrenti riguardavano la decisione dell’Amministrazione comunale di Sabaudia di non prorogare per le stagioni balneari 2026 e 2027 le autorizzazioni concesse con bando di gara soltanto per il 2025. Oltretutto, i ricorrenti avevano presentato ricorso anche per gli atti assunti dal Comune con i quali è stata indetta la gara, conclusasi con l’assegnazione di tre piazzole sul Lungomare ove installare altrettanti nuovi chioschi per i prossimi quattro anni .
La difesa dell’Ente locale in giudizio ha prospettato l’assoluta infondatezza nel merito delle doglianze avanzate dai ricorrenti, evidenziando nel contempo alcune eccezioni di improcedibilità dei ricorsi stessi , anche alla luce di ulteriori determinazioni adottate dal Comune dopo i decreti cautelari che il TAR aveva assunto senza contraddittorio.
“L’esito della udienza – spiega una nota dell’amministrazione – fornisce ampia soddisfazione agli interessi del Comune, poiché, a causa della mancata conferma del Giudice delle misure cautelari, non sussistono ostacoli alla piena efficacia degli atti assunti dall’Ente locale. Ma ciò che più conta è che allo stato l’azione dell’Amministrazione, posta al vaglio del TAR proprio con i ricorsi dei tre ex operatori, non è stata censurata dal TAR, non avendo il Collegio adottato alcun provvedimento che potesse impedire o limitare la piena efficacia dei provvedimenti comunali, non avendone riscontrato vizi di legittimità.
Analoga considerazione vale per il ricorso con cui erano stati impugnati gli atti di indizione della gara poi conclusa con l’aggiudicazione, ad agosto scorso, di tre dei nove lotti posti a bando. Poiché la richiesta di sospensione cautelare degli atti di gara non ha trovato riscontro da parte del Giudice, la presunta illegittimità della procedura sostenuta dai ricorrenti non è stata riconosciuta nel giudizio”.
