REVENGE PORN: LAZIO PRIMA REGIONE A LEGIFERARE

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Il Lazio è la prima Regione d’Italia ad aver approvato una legge per contrastare la pratica del revenge porn, la vendetta sessuale

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità (35 voti) la proposta di legge regionale n. 131, concernente: “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti”, prima firmataria Sara Battisti (Pd). La nuova legge prevede strumenti e azioni per prevenire e contrastare non solo il cosiddetto “revenge porn”, la diffusione per vendetta di materiale sessualmente esplicito tramite il web, i social network e i servizi di messaggistica istantanea senza il consenso della vittima, ma anche la condivisione dello stesso con altre finalità, quali il guadagno economico, la visibilità o per mero gioco. Come ricordato anche oggi in Aula da Sara Battisti, Francesca De Vito (M5s) ed Eleonora Mattia (Pd), si tratta di fenomeni in netta crescita che spesso generano problemi psicologici tra le vittime e allarme sociale.

Questi i punti salienti della nuova legge:

– Finalità (articolo uno): prevenzione del fenomeno della diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti; sostegno alle persone vittime dei reati di cui all’articolo 612 ter del codice penale; diffusione della cultura del rispetto della dignità della persona e dei sentimenti dell’affettività e della sessualità;

– Interventi (articolo due): campagne di sensibilizzazione e di informazione, anche in collaborazione con soggetti del terzo settore, per diffondere “modelli positivi di relazioni intime fondate su una maggiore consapevolezza e sicurezza di sé e sul rispetto degli altri”, rivolte soprattutto ai giovani; promozione di attività di supporto psicologico e di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime; monitoraggio dei dati relativi al reato, attraverso la raccolta delle informazioni fornite dai soggetti del terzo settore; istituzione di un Osservatorio regionale sul ‘revenge porn’.

– Misure di sostegno (articolo tre): la Giunta regionale stabilirà, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i requisiti strutturali e professionali dei soggetti del terzo settore nonché i criteri e le modalità per accedere ai contributi.

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