PROVA A ENTRARE DENTRO CASA DELL’AMICA DELL’EX PER UN CHIARIMENTO: ARRESTATO, VIENE RESPINTO IL RICORSO

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Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale a Latina: la Cassazione respinge il ricorso e lo dichiara inammissibile

Inammissibile il ricorso di Mirko Tommasino arrestato il 27 luglio scorso dai Carabinieri della Stazione di Borgo Podgora per resistenza a pubblico ufficiale. Il 34enne era stato fermato dai militari dell’Arma mentre tentava di entrare in casa della ex compagna: per tale ragione è stato posto agli arresti domiciliari.

Secondo il ricorrente e il suo avvocato difensore, però, i Carabinieri avrebbero assistito solo allo “strattonamento” del cancello, non connesso ad una violazione di domicilio, a fronte del quale avevano immediatamente provveduto ad ammanettare il ricorrente, apponendo una manetta intorno al polso quale prima operazione. Inoltre, secondo il ricorrente, si sarebbe trattato solo di un semplice scatto d’ira, dipendente dal fatto che il ricorrente aveva cercato vanamente un chiarimento con l’ex fidanzata.

Per tale ragione, il 34enne ha chiesto l’annullamento della misura cautelare ai domiciliari. Un ricorso che, però, è stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione i cui giudici hanno condannato alle spese il 34enne. Anche il Procuratore generale, ad ogni modo, si era espresso per l’infondatezza del ricorso.

L’intervento dei Carabinieri era stato invocato da una chiamata di un’amica dell’ex fidanzata del 34enne. Infatti la donna, destinataria delle attenzioni dell’ex compagno, si trovava a casa dell’amica che, così, ha chiamato i Carabinieri. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, il 34enne era in stato di alterazione alcolica e si era recato a casa dell’amica dell’ex compagna per cercare un chiarimento palesando “un atteggiamento aggressivo, tanto da scagliarsi anche contro il cancello”; senza contare, come detto, che ha provato a contrapporsi al tentativo dei militari di bloccarlo e di ammanettarlo, procurando lesioni a due Carabinieri.

Il ricorso è ritenuto infondato per l’esatta corrispondenza tra le ricostruzioni dei fatti fornite dai Carabinieri e dalle due donne che si videro piombare fuori casa il 34enne. Peraltro, allo stesso ricorso aveva rinunciato l’avvocato difensore del 34enne, benché non sia stato corroborato dalla procura speciale. Ad ogni modo, la rinuncia, per la Cassazione, non produce effetti e il ricorso è stato dichiarato inammissibile con il pagamento delle spese legali a carico del 34enne.

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