LICENZIATA DOPO IL CONGEDO MATRIMONIALE: LAVORATRICE VINCE LA CAUSA

Licenziata dopo essere tornata dalle ferie matrimoniali, il Giudice del Lavoro di Latina dà ragione a una donna che ha fatto causa alla sua azienda

Il giudice del lavoro del Tribunale di Latina ha confermato in sede di opposizione proposta dall’azienda Sermoneta srl la nullità del provvedimento assunto unilateralmente dell’azienda stessa. Si tratta di “discriminazione della lavoratrice licenziata nel 2019 a pochi mesi dal matrimonio”.

Lo spiega l’avvocato difensore Fabio Leggiero del Foro di Latina a cui la donna si è rivolta dopo essere stata licenziata. L’azienda metalmeccanica aveva adottato il licenziamento disciplinare per “gravi mancanze” al rientro dal periodo di congedo matrimoniale (richiesto nel rispetto della legge e del contratto collettivo).

Fabio Leggiero
Avvocato Fabio Leggiero

Il licenziamento è stato impugnato davanti al Tribunale del Lavoro e il giudice Umberto Maria Costume ha confermato il primo provvedimento cautelare dichiarando “il licenziamento nullo e discriminatorio poiché irrogato in violazione del Codice sulle pari opportunità nei rapporti sul luogo di lavoro tra uomo e donna”.

“Così facendo  – spiega il legale – il Tribunale ha accertato oltre ogni ragionevole dubbio, la reale motivazione -sottesa al licenziamento- confermando le statuizioni della prima fase cautelare ovvero reintegra e risarcimento del danno. Sono state vagliate dal Tribunale adito le reali motivazioni -illecite- alla base del licenziamento.

Ciò poiché durante lo svolgimento del rapporto di lavoro opera sia il generale principio di eguaglianza “senza distinzione di sesso”, proclamato dall’art. 3, primo comma, Cost., sia il principio di eguaglianza nel lavoro, che è quello espresso dall’art. 37, primo comma, Cost., laddove proclama che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”: da ciò discende un generale divieto di discriminazione di genere, arricchito da un generale obbligo di protezione della “essenziale funzione familiare” e di madre della donna lavoratrice (art. 37, primo comma, Cost.). Questo apparato di tutele raggiunge una maggiore incisività grazie alle disposizioni contenute nella legislazione ordinaria e, in particolare, nel Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198\2006), che si connota altresì per un’ampia e dettagliata formulazione del divieto di discriminazione di genere.

In un momento storico in cui più forte si deve gridare all’intera collettività a cui apparteniamo ed in maniera trasversale la parità di genere – conclude l’avvocato Leggiero –  anche il datore di lavoro ha dunque l’obbligo di rispettare il principio generale di uguaglianza fra i sessi nella costituzione, nello svolgimento e nella cessazione del rapporto di lavoro, con il conseguente divieto di ogni forma di discriminazione, sia essa diretta o indiretta”.

Articolo precedente

QUALITÀ DELLA VITA A LATINA, LEGA: “OCCORRE INTERVENIRE SUBITO PER EVITARE IL TRACOLLO”

Articolo successivo

CISTERNA: TORNA INVICTUS SCHOOL

Ultime da Giudiziaria