LATINA, PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ. CHIARATO: “NOMINA DI MARINI È NULLA”

Andrea Chiarato
Andrea Chiarato

Latina, il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Andrea Chiarato mette sotto la lente l’incarico del Comune a Paolo Marini per la costituzione del Comitato tecnico ai fini della costruzione partecipativa del Piano Strategico della Città di Latina

Il Sindaco con decreto  n. 4 del 23 gennaio 2020 ad oggetto “Attività per la redazione del Piano Strategico della Città di Latina” ha conferito al dottor Paolo Marini incarico per la “costituzione di un Comitato tecnico ai fini della costruzione partecipativa del Piano Strategico della Città di Latina, a titolo di collaborazione gratuita per la cura, la promozione e la raccolta delle idee provenienti dalla Città, da gruppi, associazioni, formazioni sociali e da tutti gli stakeholders che parteciperanno alla formazione del Piano, e per l’elaborazione delle idee e dei contributi delle parti sociali in proposte, che saranno esaminate e condivise anche dall’Amministrazione comunale”.

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Il decreto precisa che “la collaborazione in esame è offerta a titolo gratuito e, pertanto, il conferimento dell’incarico di Promotore / Coordinatore di un Comitato avverrà a titolo gratuito nello spirito della costruzione del Piano Strategico su proposta e in collaborazione con organismi sociali volontariamente costituti per un percorso partecipativo, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo strategico di forte rilevanza e importanza per la Città”.

Il decreto precisa di aver esaminato “il curriculum e il profilo professionale dell’offerente la collaborazione, che risulta adeguato e funzionale al ruolo che si propone di svolgere”.

“Da accertamenti svolti personalmente – spiega Chiarato nel corpo dell’interrogazione comunale rivolta a Sindaco e Giunta – è emerso che l’incarico è stato conferito senza che il Consiglio comunale ne sia stato informato e senza che nessuna informativa sia stata data alla Giunta Municipale“.

“Dall’esame del decreto emerge anche che esso non reca la sottoscrizione del Direttore generale e Segretario generale dott.ssa Iovinella nonostante sia evidente che la stessa ne è stata informata, considerato che il provvedimento richiama alcune norme di legge ed è strutturato in modo tale che, in relazione alla specifica attività professionale svolta dal dott. Coletta, è del tutto evidente il supporto offerto per la strutturazione del provvedimento da soggetti dotati di particolari conoscenze giuridiche”.

Il decreto, secondo Chiarato, rivela anche ulteriori e gravi vizi di legittimità, che ne comportano la nullità.

“In particolare – continua il consigliere comunale d’opposizione – esso richiama l’art. 50, comma 10, d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 31 dello Statuto comunale, che riguardano entrambi incarichi interni o esterni che nulla hanno a che vedere con l’affidamento dell’incarico per la “costituzione di un Comitato tecnico ai fini della costruzione partecipativa del Piano Strategico della Città di Latina”.

“L’ampiezza ed importanza dell’incarico è tale da farlo rientrare nell’art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000, che riserva in via generale alla competenza esclusiva del Consiglio comunale tutte le materie non specificamente riservate alla Giunta Municipale. Il decreto è pertanto nullo perché emanato in violazione della necessaria procedura, avendo il Sindaco anche omesso di chiedere al Presidente del Consiglio di inserire lo specifico argomento nelle sedute consiliari successive alla data di formalizzazione e pubblicazione”.

“Dalla documentazione acquisita risulta anche la singolare circostanza che il provvedimento, pubblicato all’Albo pretorio con cronologico n. 337 del 23 gennaio 2020, non risulta indicato con l’indispensabile numero di protocollo“.

“Il decreto del Sindaco – secondo Chiarato – comporta violazione dei principi ripetutamente affermati dal Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza della Quinta Sezione n. 4614/17. Tale sentenza, nell’affrontare il tema della possibilità dell’affidamento di un incarico gratuito a soggetti terzi, motiva che in tali casi “resta comunque l’esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti,  che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte”.

La stessa sentenza precisa: “È infatti il caso di rilevare che è per questa essenziale ragione che un tale contratto pubblico, per quanto “gratuito” in senso finanziario (ma non economico), non può che rimanere nel sistema selettivo del d.lgs. n. 50 del 2016: altrimenti, se ne fosse fuori, portando alle conseguenze un diverso ragionamento, l’Amministrazione appaltante potrebbe scegliere il contraente a piacimento, con ciò ingenerando un’evidente lesione della par condicio dei potenziali interessati al contratto proprio per quell’utile immateriale e ledendo gli stessi principi di derivazione eurounitaria del mercato concorrenziale che sono alla base delle commesse pubbliche. La gratuità finanziaria, anche se non economica, del contratto si riflette infatti sulla procedura di selezione, che non può non esservi in concreto adattata. La descritta concezione “debole” di “contratto a titolo oneroso” va dunque ulteriormente valutata in compatibilità con il d.lgs. n. 50 del 2016 anche per ciò che riguarda la procedura di scelta del contraente, improntata al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che, di suo, si baserebbe sul miglior rapporto tra qualità e prezzo”.

“Se fosse stato bandito il procedimento ad evidenza pubblica, come previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e ribadito dalla  sentenza  del Consiglio di Stato n. 4614/17 – conclude Chiarato – ciascun soggetto interessato avrebbe potuto  avanzare proposte che contemplassero anche oneri economici a carico del singolo offerente, anche eventualmente con formale impegno a mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale tutte le somme necessarie per l’avvio del procedimento, e più in generale per l’ottenimento del consenso dell’Amministrazione alla stipula del contratto”.

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