Elezioni da ripetere a Latina: discusso il ricorso di Damiano Coletta, c’è attesa per la decisione del Consiglio di Stato
Il primo responso negativo per Coletta arrivò il 12 luglio scorso. La richiesta al Consiglio di Stato per un provvedimento cautelare anticipatorio fu respinta da Palazzo Spada. Oggi, 26 luglio, invece, si è discussa in sede di udienza cautelare la richiesta di sospensiva della sentenza con cui il Tar, lo scorso 8 luglio, ha fatto decadere il Sindaco del capoluogo e l’intero Consiglio Comunale con la contestata sentenza che rimarrà alla storia pontina come quella della “scheda ballerina”.
I giudici di Palazzo Spada hanno deciso, dopo la discussione del ricorso – che non è arrivato a tutte le parti costituitesi in giudizio – di “saltare” il responso sulla sospensiva per passare direttamente al merito. Nel frattempo, in questi giorni, il Prefetto ha indetto i comizi elettorali fissando la data delle elezioni amministrative il 4 settembre, ma non stabilendo quella del ballottaggio che, in teoria, dovrebbe essere svolta il 18 settembre. Appare quindi opportuna la pensata di Coletta di impugnare l’indizione dei comizi elettorali con un però che vedremo dopo.
Peraltro se ballottaggio dovesse esserci, sarebbe a una settimana dalle elezioni politiche per un’agenda elettorale fittissima che potrebbe prevedere, dopo poche settimane, anche le nuove elezioni regionali, visto che il Governatore del Lazio Zingaretti, se eletto in Senato, si dimetterà.
Due le opzioni se il Consiglio di Stato avesse dovuto concedere la sospensiva (ipotesi ormai tramontata): Coletta sarebbe tornato sindaco in attesa delle elezioni nelle 22 sezioni; sarebbe rimasto il Commissario Valente e le elezioni si sarebbero congelate fino al merito della discussione. Ad ogni modo, con il vento di elezioni regionali e politiche alla porta, il senatore di Forza Italia, Claudio Fazzone, che teneva in piedi con tre consiglieri la maggioranza Coletta, ha già dichiarato più volte e definitivamente ieri, nella kermesse del centrodestra a sostegno di Vincenzo Zaccheo, che staccherà la spina al primo cittadino ellebiccino.
Al momento le speranze dell’amministrazione Coletta di insediarsi nuovamente appaiano ridotte al lumicino. In caso di infondatezza del ricorso di Coletta, come da più parti si è sicuri sia questo l’esito, le elezioni del 4 settembre potrebbero rappresentare diverse opzioni: Zaccheo vince trainato dalla concomitanza della campagna elettorale per le politiche in cui il centrodestra è favorito, supera il 50% (gli mancano 1071 voti) e diventa Sindaco; Zaccheo non supera il 50% al primo turno (è l’unico tra i due contendenti a poterlo fare), Coletta torna Sindaco ma successivamente viene sfiduciato da Forza Italia (come ha fatto intendere Fazzone) e cade; le liste del centrodestra non superano il 50%, non scatta il premio di maggioranza per il centrodestra e questo viene attribuito a Coletta: governerebbe senza anatra zoppa, una vera beffa per i ricorrenti del Tar e il centrodestra; tutto rimane così come è stato, rimane l’anatra zoppa, dovendo vedere quanto è zoppa, nell’eventualità che ci sia una diversa composizione dei consiglieri comunali.
Tanti gli scenari che però non ne menzionano un altro: in caso di sfiducia da parte di Forza Italia, sempre che Coletta torni a insediarsi come Sindaco, sia quest’ultimo che Zaccheo potrebbero essere tirati fuori per sempre dalla corsa a sindaco di Latina. Si andrebbe a nuove elezioni con nuovi candidati Sindaco e una partita completamente diversa da giocare.
Ma c’è un altro “però”. È stata annullata la proclamazione degli eletti, ragionano dal centrodestra, e il Prefetto avrebbe dovuto stabilire anche la data del ballottaggio. Ecco perché il centrodestra, entro domani, dovrebbe impugnare al Tar i comizi elettorali e chiedere la fissazione della data del ballottaggio.
IL RICORSO DI COLETTA AL CONSIGLIO DI STATO, ECCO COSA DICE – Il ricorso di Damiano Coletta rivolto ai giudici di Palazzo Spada, non ovviamente da sindaco ma da parte in causa, firmato dagli avvocati del Foro di Roma Gennaro Terracciano, Paolo D’Eletto e Annunziata Abbinente, è stato notificato alle parti, ossia ai tre ricorrenti e vincitori al Tar – Monterubbiano, Rossi e Cerci -, Comune di Latina e a tutti i consiglieri comunali di Latina decaduti.
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Per il ricorrente Coletta e i suoi legali il pronunciamento del Tar ha avuto una motivazione estremamente superficiale e inidonea. Generico sarebbe il Tribunale amministrativo a richiamare il numero delle sezioni in relazione alle quali i ricorrenti hanno lamentato i vizi. Anche perché è stato esiguo il numero degli scarti tra le schede, né il Tar ha considerato il numero di votanti e di voti attribuiti per ciascuna sezione.
Il Tar, secondo Coletta, avrebbe dovuto indicare, in modo analitico (e i ricorrenti avrebbero dovuto provare in concreto), in quali sezioni non sussiste la corrispondenza tra elettori votanti e voti espressi, unico dato sostanziale rilevante per la prova di resistenza (i 1071 voti mancanti a Zaccheo per vincere al primo turno).
E, ancora, l’eventuale sussistenza del fenomeno della scheda ballerina – solo adombrato ma non spiegato nei particolari, ossia dove si sarebbe manifestato – potrebbe aver avvantaggiato o svantaggiato qualunque dei candidati Sindaci. In sostanza, anche laddove vi fosse stata la “ballerina” non si può affermare che non vi sarebbe stato ballottaggio.
Per il ricorso presentato da Coletta, è superficiale anche la motivazione del Tar rispetto alla discrepanza tra schede vidimate, numero di voti espressi e numero di schede vidimate e non utilizzate, compreso il fenomeno delle schede ballerine. Il Tar, infatti, fa scaturire il sospetto che dietro l’apparente minimo scarto si possa nascondere il fenomeno della “scheda ballerina”.
Nel suo ricorso, i legali di Coletta insistono nel ridimensionare il fenomeno della scheda ballerina dal momento che il TAR non rileva neanche la sussistenza di un sospetto concreto, nessun indizio, nessuna informativa di Polizia, nessuna segnalazione accertata di cittadini elettori, nessuna idea di chi abbia una capacità organizzativa di portata tale da sviare oltre mille voti.
La volontà degli elettori, sostiene Coletta, è stata chiara ed evidente in sede di ballottaggio: “né i ricorrenti, prima, né il Giudice di prime cure (nda: Tar), poi, hanno fornito alcun elemento, anche sotto forma di indizio, che facesse presumere che la mancanza di corrispondenza riscontrata in alcune sezioni, per numeri di schede per lo più esigui, potesse conseguire a tale meccanismo“.
“Il Tar – scrive il ricorrente – ha, in maniera espressa, attribuito rilevanza al meccanismo della scheda ballerina in assenza di alcun supporto probatorio“.