ELEZIONI “BALLERINE” A LATINA: IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE LA “PRE-SOSPENSIVA”. FISSATA L’UDIENZA

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Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato
Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato

Elezioni da ripetere a Latina: depositato e notificato alle parti il ricorso di Damiano Coletta al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del Tar

Il primo responso negativo per Coletta è arrivato. La richiesta al Consiglio di Stato per un provvedimento cautelare anticipatorio è stata respinta da Palazzo Spada. Già fissata l’udienza cautelare per la sospensiva che si discuterà il prossimo 26 luglio. Solo dopo si avrà la conoscenza della data del merito del ricorso che, nel caso non dovesse essere concessa la sospensiva, dovrebbe svolgersi nel tardo autunno. Ci sono due distinguo, però.

Sono, infatti, due le opzioni se il Consiglio di Stato dovesse invece concedere la sospensiva: Coletta torna sindaco; rimane il Commissario Valente e le elezioni si congelano fino al merito della discussione. La parola agli elettori latinensi è sicuramente e in ogni caso più spostata verso primavera 2023 che ad ottobre, con tutte le variabili politiche del caso. A marzo 2023 ci saranno le elezioni regionali e politiche e il senatore di Fondi, Claudio Fazzone, che teneva in piedi con tre consiglieri la maggioranza Coletta, potrebbe comunque decidere di staccare la spina per tornare nell’alveo del centrodestra. Chi vivrà vedrà, ma al momento le speranza dell’amministrazione Coletta appaiano ridotte al lumicino.

La battaglia a carte bollate, come la si mette, per il Comune di Latina è iniziata. Il ricorso di Damiano Coletta rivolto ai giudici di Palazzo Spada, non ovviamente da sindaco ma da parte in causa, firmato dagli avvocati del Foro di Roma Gennaro Terracciano, Paolo D’Eletto e Annunziata Abbinente, è stato notificato alle parti, ossia ai tre ricorrenti e vincitori al Tar – Monterubbiano, Rossi e Cerci -, Comune di Latina e a tutti i consiglieri comunali di Latina decaduti.

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Per il ricorrente Coletta e i suoi legali il pronunciamento del Tar ha avuto una motivazione estremamente superficiale e inidonea. Generico sarebbe il Tribunale amministrativo a richiamare il numero delle sezioni in relazione alle quali i ricorrenti hanno lamentato i vizi. Anche perché è stato esiguo il numero degli scarti tra le schede, né il Tar ha considerato il numero di votanti e di voti attribuiti per ciascuna sezione.

Il Tar, secondo Coletta, avrebbe dovuto indicare, in modo analitico (e i ricorrenti avrebbero dovuto provare in concreto), in quali sezioni non sussiste la corrispondenza tra elettori votanti e voti espressi, unico dato sostanziale rilevante per la prova di resistenza (i 1071 voti mancanti a Zaccheo per vincere al primo turno).

E, ancora, l’eventuale sussistenza del fenomeno della scheda ballerina – solo adombrato ma non spiegato nei particolari, ossia dove si sarebbe manifestato – potrebbe aver avvantaggiato o svantaggiato qualunque dei candidati Sindaci. In sostanza, anche laddove vi fosse stata la “ballerina” non si può affermare che non vi sarebbe stato ballottaggio.

Per il ricorso presentato da Coletta, è superficiale anche la motivazione del Tar rispetto alla discrepanza tra schede vidimate, numero di voti espressi e numero di schede vidimate e non utilizzate, compreso il fenomeno delle schede ballerine. Il Tar, infatti, fa scaturire il sospetto che dietro l’apparente minimo scarto si possa nascondere il fenomeno della “scheda ballerina”.

Nel suo ricorso, i legali di Coletta insistono nel ridimensionare il fenomeno della scheda ballerina dal momento che il TAR non rileva neanche la sussistenza di un sospetto concreto, nessun indizio, nessuna informativa di Polizia, nessuna segnalazione accertata di cittadini elettori, nessuna idea di chi abbia una capacità organizzativa di portata tale da sviare oltre mille voti.

La volontà degli elettori, sostiene Coletta, è stata chiara ed evidente in sede di ballottaggio: “né i ricorrenti, prima, né il Giudice di prime cure (nda: Tar), poi, hanno fornito alcun elemento, anche sotto forma di indizio, che facesse presumere che la mancanza di corrispondenza riscontrata in alcune sezioni, per numeri di schede per lo più esigui, potesse conseguire a tale meccanismo“.

“Il Tar – scrive il ricorrente – ha, in maniera espressa, attribuito rilevanza al meccanismo della scheda ballerina in assenza di alcun supporto probatorio“.

Insomma, Latina è in mano ai garbugli. Ora il cittadino dovrà aspettare e sperare solo in chi sarà più bravo ad azzeccarli.

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