CONCESSIONI BALNEARI, IL TAR STRONCA IL METODO GAETA

Il Tar Latina (II Sezione), con la sentenza n.562 depositata oggi, 11 maggio, e firmata dal Presidente estensore Ines Simona Immacolata Piano, ha accolto un ricorso proposto dall’Autorità garante delle concorrenza e del mercato, annullando tredici provvedimenti del Comune di Gaeta di approvazione di progetti di finanza (project financing).

La sentenza molto corposa di 222 pagine ha rilevato la violazione dei principi europei di pubblicità, trasparenza, par condicio e massima partecipazione, sancendo l’obbligo del Comune di espletare una gara pubblica.

La sentenza ha anche annullato l’atto con cui il Comune, in data primo aprile 2025, ha disposto la “proroga generalizzata” sino al 30 settembre 2027 delle concessioni già prorogate ai 13 concessionari uscenti, nonché di tutte le altre concessioni balneari del territorio del Comune.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiedeva che i giudici amministrativi annullassero le delibere consiliari numero 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e 21 del 19 febbraio scorso e quella numero 26 del 10 aprile 2025 con cui erano stati approvati i progetti di finanza presentati da altrettanti privati per ottenere la futura gestione ventennale di altrettanti stabilimenti balneari in cambio della realizzare, a loro spese, di investimenti a favore del demanio marittimo e di altre zone della città di Gaeta.

Il Tar accoglie quanto prospettato dalla Agcm in quanto
“il ricorso allo strumento del project financing per l’assegnazione delle concessioni balneari – proprio in ragione del diritto di prelazione del promotore – risulta idoneo a compromettere la par condicio tra gli operatori e l’effettività del confronto concorrenziale, configurandosi come un meccanismo potenzialmente elusivo dell’obbligo di svolgere procedure ad evidenza pubblica pienamente conformi ai principi del diritto dell’Unione”.

E ancora “il ricorso all’istituto del project financing appare, infatti, contrario ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità enunciati nell’articolo 3 poiché il diritto interno non prevede non prevede un obbligo in capo alla amministrazione aggiudicatrice in sede di pubblicazione della proposta ricevuta o dell’avviso, e in vista della individuazione “in forma comparativa” delle proposte che verranno selezionate, di indicare in modo puntuale criteri di aggiudicazione oggettivi, conformi all’articolo 3 dir. 2014/23/UE.

La scelta dello strumento di aggiudicazione non è nella libera disponibilità della pubblica amministrazione, ma si deve assicurare l’osservanza dei menzionati principî che però l’istituto del project financing non assicura nella misura in cui l’art. 193 c.c.p. non impone un chiaro obbligo in capo all’ente concedente di inserire, in sede di pubblicazione delle proposte ricevute o dell’avviso, una descrizione quanto meno dei criteri di aggiudicazione. In quest’ottica, tale disposizione non presta le garanzie procedurali minime esplicitamente richieste dalla direttiva appalti”.

Tra i passaggi più significativi che bocciano la proroga, invece, c’è questo in cui il Tar spiega che “avuto riguardo alla nota del 1° aprile 2025, certamente a tale data non ricorrevano i presupposti per la concessione della c.d. “proroga tecnica” ai sensi della novella normativa richiamata né con riferimento alle istanze di PF oggetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti né per la generalizzata proroga delle “concessioni semplici”, in virtù della mera pubblicazione dei criteri di cui alla d.d.13/2025 sicché la stessa deve essere annullata”.

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