NON SI FERMÒ ALLO STOP SULL’APPIA: DEFINITIVA LA CONDANNA PER OMICIDIO STRADALE

Diventa definitiva la condanna per omicidio stradale a carico di un 49enne assolto in primo grado e condannato in Appello

Dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione, il 49enne originario di Velletri, William Scarso, difeso dall’avvocato Massimiliano Fornari, viene condannato definitivamente per l’omicidio stradale di Livio Cipolla.

Era stata la Corte di appello di Roma, con la sentenza del 30 settembre 2025, a riformare la sentenza pronunciata il 29 giugno 2023 dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina che aveva condannato William Scarso per il reato di omicidio stradale, concedendo le attenuanti generiche, alla pena di 1 anno di reclusione. Il Gup aveva però applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 1 anno.

William Scarso era stato rinviato a giudizio perché, alla guida del furgone Fiat Doblò Maxi, percorrendo via dei Gamberi, nel Comune di Terracina, giunto all’altezza dell’intersezione con la perpendicolare via Appia Antica, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e, in particolare, per aver omesso di arrestarsi al segnale di “Stop” e di dare la precedenza, aveva impattato con il ciclomotore Honda Bali condotto da Livio Cipolla, che proveniva da via Appia Antica con direzione di marcia Roma-Napoli, sopraggiungendo da sinistra, in tal modo cagionando la morte del predetto Cipolla che decedeva per le lesioni riportate.

Il G.u.p. del Tribunale di Latina, con la sentenza pronunciata il 29 giugno 2023, aveva assolto William Scarso dal reato ascrittogli, ritenendo inesigibile dall’imputato una condotta diversa da quella che aveva tenuto in prossimità dell’incrocio, e quindi escludendo la rimproverabilità del fatto all’imputato, ritenuto fermo al segnale di “Stop” ovvero in leggero movimento, nonché concretamente imprevedibile l’impatto con il ciclomotore e la morte del conducente dello stesso.

La Corte di appello di Roma, a seguito di appello della Procura Generale, aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato e, in particolare, aveva ritenuto sussistente la violazione dell’articolo 145 del codice stradale e la esigibilità in concreto della condotta alternativa, stante la prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento.

Contra tale sentenza, la difesa ha articolato cinque motivi di ricorso che, però, non ha superato il vaglio di amminissibilità, tanto che la pena ad 1 anno diventa definitiva. Tra i motivi di merito, la Cassazione spiega che già “la Corte di appello ha osservato che nel caso di specie era riscontrabile anche l’elemento soggettivo della colpa, consistente nella imprudenza, negligenza e imperizia e nella inosservanza delle norme del codice della strada”.

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