INCHIESTA CHIOSCHI A SABAUDIA, CASSAZIONE SU SECCI: “NON È EMERSA PROVA DI COLLUSIONE”

Processo Chioschi a Sabaudia: pubblicate le motivazioni della Cassazione sul ricorso proposto dall’ex vice sindaco Giovanni Secci

Il processo riprenderà il prossimo 21 settembre. Secci, ex vice sindaco di Sabaudia, si trova alla sbarra dovendo rispondere, insieme a due funzionari del Comune, di turbativa d’asta rispetto alla gara per la concessione di otto chioschi sul lungomare della città delle Dune, realizzata nel 2025.

Nel frattempo, la Corte di Cassazione ha pubblicato i motivi per cui, a giugno scorso, ha annullato la misura cautelare dell’interdizione dal lavoro in capo alla co-imputata e funzionaria del Comune, Elisa Cauttilli, e annullato, in distinta sentenza, l’ordinanza del Riesame capitolino che confermava i domiciliari per Secci, rinviando la decisione ad un nuovo Riesame. Dopo questi pronunciamenti, a Cautilli, assistita dagli avvocati Giulio Mastrobattista e Francesco Fedele, è stata revocata la misura dell’interdizione dal lavoro così come stabilito dal Riesame di Roma, mentre l’ex vicesindaco, difeso dall’avvocato Renato Archidiacono, è rimasto ai domiciliari per tutta l’estate. Una condizione restrittiva a cui è tuttora sottoposto.

La sesta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal giudice Gaetano De Amicis, ha motivato la sua decisione su Secci, il cui ricorso, proposto dall’avvocato Archidiacono, ha sollevato ragioni di violazione della legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In sostanza, entrando nel merito, la difesa ha sostenuto che non vi sarebbe stato nessun favoritismo (tramite anche clausole di parte) nell’espletamento della gara, né a gara conclusa, per l’assegnazione dei chioschi.

Secondo la Cassazione, il ricorso è fondato in quanto i ragionamenti che hanno portato il Tribunale del Riesame a ritenere illeciti i provvedimenti del Comune di Sabaudia non possono essere condivisi. Come noto, il Comune ha escluso l’imprenditore, oggi parte civile nel processo (nonché richiedente, in causa amministrativa, un risarcimento milionario al Comune di Sabaudia), Fabrizio Gallo, vincitore di cinque chioschi, escluso in seconda battuta.

Gli ermellini hanno chiarito che il reato di turbativa d’asta il quale “può considerarsi come reato di pericolo solo nel senso che il reato sussiste anche senza l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dai soggetti agenti colludenti, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l’andamento della gara”. Inoltre “la fattispecie in esame più correttamente deve essere inquadrata nei reati di evento (inteso in senso naturalistico), dovendo essere accertata la potenziale incidenza di una simile fraudolenta condotta sul futuro risultato della gara”.

Un reato che è concepito “per punire contegni orientati a favorire taluno degli interessati alla commessa a scapito di altri e, più esattamente, a conculcare la parità tra i concorrenti e la libera dialettica economica, ponendosi, dunque, al servizio della libertà di concorrenza intesa quale bene funzionale ad assicurare ai pubblici poteri l’individuazione del migliore offerente”. Infatti “Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando, in ciò consumandosi il suo turbamento”. Dunque la “collusione va intesa come ogni accordo clandestino, diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il “mezzo fraudolento” consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l’evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo”.

Ebbene, secondo la Cassazione, il Tribunale del Riesame di Roma, che ha confermato i domiciliari per Secci, non ha fatto corretta applicazione di tali principi.

L’intera motivazione della ordinanza impugnata è costruita sulla valorizzazione di una serie di elementi, quelli in precedenza indicati, rivelatori del fatto che l’ indagato avrebbe voluto sin dall’ inizio favorire alcuni soggetti, direttamente o indirettamente riconducibili ai precedenti aggiudicatari dichiarati decaduti; in tal senso si spiegherebbe l’atteggiamento avuto in relazione al modello di chiosco, alla introduzione di una serie di clausole, alla delibera del 2 maggio 2025 successiva alla riunione tenutasi il precedente 30 aprile, in cui, secondo lo stesso Tribunale, sarebbe stato siglato un accordo collusivo. “Si tratta – spiega la Cassazione – di un ragionamento viziato, atteso che ciò che avrebbe dovuto essere verificato era innanzitutto che una collusione, un accordo collusivo, vi fosse”. Secondo i giudici del Palazzaccio “la prova della esistenza di una collusione è sostanzialmente inesistente, essendosi limitato il Tribunale a fare riferimento a circostanze (le clausole del bando, il superamento del modello del c.d. chiosco tipo) che non solo, per le ragioni indicate nel ricorso, non sono univoche e si prestano a interpretazioni molteplici, ma, soprattutto, rivelano al più l’ intento del ricorrente di favorire, di avvantaggiare alcune imprese; un intento, che, tuttavia di per sé, non rivela affatto un sottostante accordo collusivo”.

Inoltre “non è emerso nessun contatto, nessun rapporto personale, nessun elemento volto a comprovare l’esistenza della collusione indicata e, quindi, l’inquinamento strumentale del procedimento di scelta del contraente, e, dall’altro, che neppure è stato valorizzato un qualsiasi elemento volto nemmeno a comprovare che la decadenza del primo aggiudicatario, seppur successivamente annullata, sia stata disposta in modo strumentale al solo fine di favorire le imprese che si erano classificate come seconde”.

La Cassazione, quindi, annullando l’ordinanza impugnata, chiede al Riesame di Roma di verificare “se e in che termini sia configurabile la fattispecie di reato contestata”.

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