Pedofilia, l’ex professore di religione e diacono Alessandro Frateschi, condannato a 12 anni in Appello, ricorre in Cassazione
L’ex professore di religione del liceo scientifico “Ettore Majorana” di Latina, nonché diacono, Alessandro Frateschi ricorre in Cassazione, tramite l’avvocato Edoardo Fascione, per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte di Appello, con rinvio ad altra sezione per uno dei capi d’imputazione.
Il ricorso chiede anche l’annullamento ad altra sezione della Corte d’Appello limitatamente al trattamento sanzionatorio.
A marzo scorso, la terza sezione della Corte d’Appello di Roma ha depositato le motivazioni con cui il 26 novembre 2025 ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per Alessandro Frateschi, 51enne originario di Terracina, condannato in primo grado, per violenza sessuale su minori, in abbreviato, a luglio 2024.
Sette le parti civili, tra cui le vittime dei comportamenti di Frateschi, i genitori e il Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, difesi dagli avvocati Nicodemo Gentile, Antonio Cozza e Francesca Giuffrida. È stato il Procuratore generale della Corte d’Appello a chiedere al conferma “in toto” delle accuse a carico dell’ex diacono, allontanato anche dalla Chiesa per decisione di Papa Prevost. La difesa dell’uomo aveva cercato di scardinare le accuse, non trovando accoglimento.
Ora, Frateschi ricorre di nuovo, stavolta in Cassazione, adducendo due motivi di diritto, tanto che il medesimo ricorso viene definito “chirurgico”. Secondo la difesa, il tentativo di violenza sessuale “per adescamento” deve essere escluso in quanto, sulla base dell’incidente probatorio in cui hanno testimoniato le vittime minorenni, vi sarebbe un “valore eccessivamente generico, ulteriormente amplificato dalla evidente tensione emotiva suscitata dai fatti oggetto del processo”. A parere della difesa, che obietta sulle motivazioni della Corte d’Appello, “il contatto corporeo non determina un’immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima”. Inoltre, la difesa ritiene che “la sentenza impugnata non chiarisce quale fosse la parte corporea ulteriore rispetto a gambe e fianchi che sarebbe stata concretamente “presa di mira”, né individua quale specifico sviluppo esecutivo avrebbe segnato l’avvio non equivoco della condotta tipica”.
Da eccepire anche sul concetto di vittime, poiché i minorenni non sarebbero stati indotti, bensì persuase. E ancora, sull’approccio di Frateschi ai ragazzini: “non è sufficiente un generico interesse di natura sessuale, essendo invece necessario che si configuri un obiettivo concreto di violenza sessuale”.
Sia il giudice per l’udienza preliminare che ha condannato Frateschi in primo grado che la Corte d’Appello avrebbero “enfatizzato palesi macro-incongruenze del racconto della persona offesa senza, tuttavia, dar conto della sua coerenza intrinseca complessiva e del nucleo centrale dei fatti narrati”. Vi sarebbe una “chiara illogicità”.
Per quanto riguarda il secondo motivo di doglianza, la difesa eccepisce sulla presunta “eccessività e la non individualizzazione degli aumenti applicati a titolo di continuazione”.
I giudici dell’Appello, confermano il primo grado, erano stati netti con Frateschi, rimarcando, in uno dei passaggi, che “tiratosi indietro uno dei ragazzi”, l’uomo “aveva rivolto le sue attenzioni sessuali su un’altra preda, anch’egli in condizione di particolare fragilità non solo per la sua minore età, ma per la sua storia familiare, dal momento che era orfano di madre, con un padre assente e viveva in una Casa-famiglia”. A quel punto, l’imputato non si era fatto scrupoli a “cogliere il ragazzo di sorpresa e masturbarlo, inviandogli messaggi per proseguire gli approcci sessuali con lui, cercando, peraltro, successivamente, di esercitare – sia lui che la moglie – pressioni psicologiche, anche tramite la sorella, per evitare la denuncia”.
Ad un altro ragazzo, Frateschi diceva “io mi sto mettendo nudo, mettiti nudo pure tu, così ne parliamo di come siamo nudi”. Una volta che il ragazzo aveva scritto “mi sto facendo due palle” – per dire che si stava annoiando – Frateschi aveva replicato “in che senso?” aggiungendo le palle con le facce innamorate. Spesso ricorreva ai doppi sensi, come quando gli aveva detto “comunque stai tranquillo, non tifare le pippe mentali”, e subito dopo aveva aggiunto “fatti altri tipi di pippe”.
E ancora: “sia in classe che nei corridoi, durante la ricreazione, gli veniva vicino, faceva battute maliziose e gli metteva la mano sui fianchi e sulle gambe e lui indietreggiava, provando un disagio sempre maggiore”.
“Durante le lezioni di religione tenute dal docente, quest’ultimo era continuamente chiamato alla cattedra e ogni volta era oggetto di apprezzamenti e, poi, il professore gli mostrava dal suo cellulare le immagini di lui nudo. In particolare, in un’occasione davanti a tutti il professore aveva mimato l’atto sessuale prendendo da dietro Nicolò eprovocando nel giovane un moto di stizza, tanto da divincolarsi subito, nonostante avesse più volte invitato il professore a “tenere le mani a posto“.
“Dall’analisi della documentazione digitale rinvenuta nei dispositivi informatici sequestrati all’imputato – spiegavano i giudici dell’Appello -, si rileva non solo l’esistenza di copioso materiale di chiaro contenuto pedopornografico, consistente in file di video e file di immagini sia reali che virtuali, tutte ritraenti individui di sesso maschile, sia l’esistenza di una conversazione tramite messenger con una persona che riferiva di abusi subiti, dall’età di sette fino ai dieci anni, ad opera del nonno, oltre a file di carattere pornografico, tra cui anche foto e video ritraenti l’imputato mentre consumava atti sessuali con persone dello stesso sesso il cui viso era intenzionalmente occultato, riprendendo il tutto in diretta sui social e archiviando gli screenshot“.
Inquietante il racconto riportato dal minorenne della casa famiglia “preso in adozione” da Frateschi. Il ragazzino è stato abusato e continuamente provocato: “Non ho dormito perché avevo paura che lui entrasse in camera e iniziasse a fare di nuovo “queste cose“.
L’appello della difesa, motivava l’Appello, “deve essere integralmente rigettato. Il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado comportano la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giustizia attinenti al giudizio di impugnazione. Vanno confermate, anche, le statuizioni civili della gravata sentenza, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza del grado di giudizio sostenute dalle parti civili”.
