NEGATI PROGETTO DI VITA E TRASPORTO AD ALUNNA DISABILE: COMUNE DI FORMIA CONDANNATO

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Comune di Formia
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Comune di Formia nega progetto di vita e trasporto gratuito a una studentessa minorenne disabile: Tar condanna l’ente

Una storia che si sarebbe potuta concludere con un po’ di buon senso e al di là della fredda burocrazia e che, invece, è finita a carte bollate.

Il Tribunale amministrativo di Latina – Presidente Riccardo Savoia, estensore del provvedimento Valerio Torano – ha infatti emesso un’ordinanza che condanna il Comune di Formia a mille euro di spese in ragione di una richiesta di sospensiva cautelare accolta. Il ricorso presentato dalla madre, I.S., della giovane disabile, A.G., difesa dagli avvocati Gianfranco de Robertis ed Ettore Nesi, mirava alla sospensione e all’annullamento del progetto individuale di vita e del piano educativo individualizzato riservati alla figlia da parte del Comune di Formia che non garantiva l’assistenza alla giovane disabile.

Il ricorso è stato presentato contro il medesimo ente comunale, la Asl di Latina e l’istituto Fermi-Filangieri di Formia, ossia la scuola frequentata dalla minorenne (la ragazza è al quarto anno).

Il Tar ha ritenuto sorretto il ricorso da fumus boni iuris, in quanto l’amministrazione doveva tenere conto delle esigenze di trasporto scolastico gratuito dell’alunna minore gravemente disabile e di supporto della madre, unica caregiver della figlia. Inoltre, lo stesso ricorso, per i giudici amministrativi, fa rilevare anche il cosiddetto periculum in mora, poiché è “obbligo delle istituzioni fornire ai minori portatori di grave disabilità ed alle loro famiglie ogni ausilio richiesto per alleviare la loro condizione”. Nel progetto educativo (il cosiddetto Pei) della minorenne, ad esempio, non si riconosce il trasporto scolastico.

Ecco perché il Tar ordina al Comune di Formia di “riesaminare, con la massima sollecitudine, la posizione della ricorrente alla luce degli elementi da essa posti a fondamento del ricorso, al fine di integrare il progetto individuale di vita – e, a cascata, il piano educativo individualizzato, che del primo è parte – con le misure occorrenti alla piena integrazione dell’alunna nel contesto scolastico e socio assistenziale in cui è inserita”.

Insomma, una vera storia di discriminazione dettata da una eccessiva burocratizzazione che hanno fatto sì che la madre della ragazza scoprisse solo a novembre scorso le intenzioni del Comune, senza che fossero state pienamente condivise dal genitore della disabile e nonostante precise osservazioni fornite dal medesimo genitore a giugno 2022 (ossia la madre, nonché ricorrente al Tar). Tra le osservazioni presentate dalla madre dell’adolescente anche l’attivazione del trasporto scolastico gratuito come previsto dalla legge n. 118/1971, non potendo la madre prevedere direttamente sempre lei, essendo l’unica figura familiare di riferimento, che deve coniugare anche gli impegni di lavoro.

Invece, nel documento redatto dal Comune, vale a dire nella “proposta di progetto individuale” per la ragazza disabile, la madre e gli avvocati difensori hanno rilevato che si arrivava a negare l’attivazione di un trasporto scolastico, sulla scorta del fatto, come esplicitato in una successiva nota del Comune di Formia del 5 luglio 2022 (anch’essa impugnata con il ricorso), che fino ad oggi “si è provveduto a rimborsare alla madre, in sostituzione del servizio, qualche centinaio di euro all’anno, senza neppure voler tenere minimamente conto delle esigenze della mamma caregiver, costretta di conseguenza a provvedere all’accompagnamento della figlia a scuola, facendo 2 volte al giorno il tragitto casa-scuola e scuola-casa, in fasce orarie mattutine in cui dovrebbe dedicarsi ad un’attività lavorativa, che perciò ha dovuto giocoforza lasciare”.  

Nella proposta comunale, secondo i ricorrenti, è stata sopratutto negata l’assistenza educativa domiciliare e la mancanza di misure al sostegno familiare. Inoltre, mancavano nel progetto individuale per la ragazza disabile gli interventi dell’Asl, che avrebbe dovuto concertare col Comune il piano; un’idonea identificazione del personale specializzato volto a sostenere gli interventi volti all’inclusione sociale; la previsione di un “case manager”; infine, i parametri con cui verificare l’andamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Pubblicato l’avviso pubblico del Comune per fare domanda di assistenza, la madre della giovane disabile ha notato peraltro che il bando conteneva una clausola discriminatoria in quanto “visto che, per le persone con disabilità grave, era richiesta la presenza, per tutto il tempo degli incontri, di un educatore a carico dell’utenza istante, dimostrando così la necessità di un educatore professionale (negato dal Comune) e la conseguente impossibilità, a seguito della mancata previsione per tempo di un progetto individuale con tale figura di poter partecipare senza ingenti costi, non sostenibili, da parte della madre”.

Poco prima dell’inizio della scuola, ad ogni modo, la madre della ragazza ha ricevuto due bonifici per un totale di circa 1100 euro come acconto del contributo di trasporto scolastico. Tuttavia, a settembre 2022, una volta recatasi al Comune per ottenere il trasporto scolastico gratuito per la figlia, alla donna veniva in sostanza ribadito che non si sarebbe attivato nessun servizio.

Ma ciò che più preme complessivamente il ricorrente è il rispetto del del decreto legislativo numero 66 del 2017 che garantisce l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità – la ragazza deve poter andare autonomamente a scuola tramite un trasporto scolastico come tutti i giovani della sua età. Una inclusione non compiuta e che, ora, Comune, scuola e Asl dovranno garantire.

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