Hotel Grotta di Tiberio: la demolizione dell’albergo confermata di nuovo dal Consiglio di Stato che respinge il ricorso
La saga dei ricorsi della Chinappi Aldo Erasmo & C. Società in Accomandita Semplice per non far abbattere l’hotel abusivo “Grotta di Tiberio” conosce l’ennesima sconfitta.
La sezione seconda del Consiglio di Stato – Presidente Giovanni Sabbato ed estensore Francesco Frigida – ha respinto l’istanza cautelare con una ordinanza disposta oggi, 26 giugno. L’hotel va abbattuto.
A fine maggio, un’altra ordinanza disposta dal Presidente della seconda sezione del Consiglio di Stato, Giulio Castriota Scandeberg, aveva piuttosto inaspettatamente accolto l’istanza della Chinappi per sospendere la sentenza con cui il medesimo Consiglio di Stato, lo scorso 5 febbraio (sebbene la sentenza fosse dello scorso 28 novembre), aveva dichiarato abusiva la struttura e disposto la demolizione oppure l’acquisizione al patrimonio del Comune.
Ora, l’ordinanza di Palazzo Spada ha respinto l’istanza cautelare presentata dagli avvocati Alfonso Celotto e Alfredo Zaza D’Aulisio contro il Comune di Sperlonga, difeso dall’avvocato Salvatore Canciello, e i confinanti dell’albergo – i privati cittadini Carmine Tursi e Anna Miele -, da anni in battaglia contro l’hotel abusivo, assistititi dall’avvocato Francesco Di Ciollo.
La Chinappi, tramite il ricorso, chiedeva la sospensione della sentenza del Consiglio di Stato in ragione di esigenze economiche e della complessità delle questioni interessate, così da richiedere la sospensione della sentenza che certifica l’abuso edilizio. Una richiesta che Palazzo Spada ha respinto ricordando che l’immobile è stato precedentemente oggetto di sequestro preventivo penale per quasi sei anni, dal 4 giugno 2014 sino all’emissione della sentenza del Tribunale di Latina nel marzo/aprile 2020 con cui il sindaco di Sperlonga Armando Cusani guadagnò la prescrizione.
L’albergo è stato quindi chiuso in ragione dal sequestro e, successivamente, in parte, dalle disposizioni emergenziali di contrasto alla pandemia da Covid-19 intervenute nel marzo 2020, con la conseguenza che l’attività economica è stata sospesa per quasi 6 anni.
Nella ricostruzione dei giudici del massimo organo amministrativo non manca il fatto che, a maggio 2022, il Comune di Sperlonga aveva ordinato la demolizione dell’hotel del suocero del Sindaco di Sperlonga. Da qui il ricorso della Chinappi respinto sia dal Tar che dal Consiglio di Stato, la cui ultima sentenza, quella pubblicata a febbraio 2024, “non ha mutato il predetto contesto, in quanto i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado n. 445/2022 (tra cui l’ordine di demolizione del 9 maggio 2022) non erano mai stati sospesi”.
Successivamente, sono intervenuti, tra l’aprile e il maggio 2024, i provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, d’immissione nel possesso del bene da parte del Comune di Sperlonga, la sua acquisizione a titolo originario al patrimonio comunale dell’immobile e della relativa area di sedime, nonché l’inibizione dell’attività alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande.
Nel frattempo anche la costituzione della società Meraki srl che, come spiegato dal Partito Democratico di Sperlonga, è posseduta tra una persona in stretti rapporti amicali con Cusani e una figlia dello stesso sindaco Cusani.
Ad ogni modo, in merito alle doglianze di natura economica avanzate nel ricorso della Chinappi che lamenta un danno occupazionale e diversi debiti, Palazzo Spada è chiaro nel dire che “emerge con chiarezza l’assenza di un’ipotesi di eccezionale gravità ed urgenza, in quanto il lamentato danno economico non è eccezionale, bensì preventivabile e derivante dalla condotta imprudente dell’istante la quale, a fronte di provvedimenti amministrativi repressivi mai sospesi, avrebbe dovuto adeguarsi spontaneamente a tali atti, provvedendo alla demolizione dell’opera edilizia e cessando – come ineludibile conseguenza della demolizione – la sua attività economica, peraltro già compromessa in precedenza a causa dei quasi 6 anni di sequestro preventivo“.
I giudici, quindi, rimarcano, che la società dell’hotel abusivo “non può dolersi legittimamente dell’urgenza di contenimento di una situazione dannosa da egli volontariamente provocata attraverso la mancata attuazione di ordini amministrativi esecutivi per un lungo lasso temporale“.
Al momento l’albergo si trova ancora lì, con la bella stagione alle porte e le prenotazioni partite ormai da mesi, in barba alla sentenza del Consiglio di Stato. La nuova ordinanza non solo respinge la richiesta di sospendere l’abuso edilizio, ma spiega chiaramente ai proprietari che l’hotel va abbattuto e che la situazione debitoria non è di certo dipesa da una sentenza del Consiglio di Stato.