LAZIO, DOPPIA ORDINANZA PER STABILIMENTI BALNEARI E AGRICOLTORI HOBBISTI

stabilimenti balneari

Coronavirus, doppia ordinanza regionale: autorizzati gli interventi di manutenzione e sanificazione in stabilimenti balneari e campeggi; ok agli spostamenti per gli agricoltori hobbisti

Emanata dalla Regione Lazio un’ordinanza che consente esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle concessioni con finalità turistico ricreative su demanio marittimo e lacuale (ossia stabilimenti balneari marittimi e lacustri e chioschi di spiagge libere con servizi) e alle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), aree in concessione e pertinenze compresi.

Stabilimenti, chioschi e campeggi restano comunque chiusi al pubblico.

Tutti gli interventi previsti dall’ordinanza dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti a tutela degli operatori.

HOBBISTI: SPOSTAMENTI AUTORIZZATI

La Regione Lazio ha emanato l’ordinanza che autorizza gli spostamenti, all’interno del proprio comune o verso comune limitrofo, per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile, sempre esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Le attività di coltivazione del fondo agricolo sono da considerarsi essenziali e di assoluta urgenza e necessità, in tema di rischio idrogeologico e di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei fondi agricoli, anche in forma amatoriale. Inoltre, l’attività di coltivazione agricola e di tutela degli animali da cortile allevati è da considerarsi essenziale, anche se svolta a livello amatoriale, perché i prodotti ricavati sono destinati all’autoconsumo familiare.

L’ordinanza regionale permette lo spostamento: per non più di una volta al giorno; di un solo componente del nucleo familiare; limitatamente agli interventi necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone, ovvero per accudire gli animali allevati.

Sono escluse dall’applicazione dell’ordinanza le zone rosse regionali.

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