FALLIMENTO COOPSERVICE: DEFINITIVA LA CONDANNA DELL’IMPRENDITORE DOMENICO CAPITANI

Domenico Capitani, imprenditore ed ex assessore alle attività produttive della Provincia ed ex Presidente della Torres e del Cisterna calcio

Diventa definitiva la condanna per il fallimento della Coopservice a carico del noto imprenditore di Cisterna di Latina, Domenico Capitani

Condannato in due gradi di giudizio a 2 anni di reclusione come liquidatore della fallita Coopservice scarl, Domenico Capitani si è visto rigettare il ricorso dalla Cassazione.

Lo scorso 5 ottobre 2023, infatti, la Corte di Appello di Milano aveva condannato Capitani, come liquidatore della coop fallita nel lontano 2016, il sodale storico Gianni Sanavia e Monica Adinolfi, nella loro funzione di amministratori, a 2 anni di reclusione confermando la sentenza del Tribunale meneghino emessa ad aprile 2022.

Adinolfi, Sanavia e Capitani sono stati condannati per il reato di causazione dolosa del fallimento per dolo o per effetto di operazioni ti dolose, ossia per aver omesso sistematicamente di versare le imposte dovute. In due gradi di giudizio, i giudici avevano stabilito la condanna a 2 anni di reclusione con le attenuanti generiche, stabilendo anche le pene accessorie fallimentari per la stessa durata e il risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Secondo la Cassazione, che ha rigettato il ricorso dei tre imputati, non è fondata la tesi centrale del medesimo ricorso che ricollega l’origine del debito all’accertamento dell’Agenzia dell’entrate e non agli omessi versamenti. “Il rilievo – spiegano i giudice della Suprema Corte – non coglie nel segno. In tutti i casi in cui viene in rilievo la fattispecie per la quale è intervenuta condanna nei gradi di merito, è un accertamento dell’autorità fiscale a dar conto del debito tributario, mentre del tutto generiche,- a fronte
dell’ammissione al passivo dei crediti erariali – sono le deduzioni circa la mancata contestazione (non attribuibile ai ricorrenti) di tali crediti”.

Non fondate le censure proposte dal ricorso “sul differenziale tra le imposte non versate e le sanzioni e gli interessi maturati a seguito del venir meno dell’accertamento per adesione: anche a voler prescindere dal rilievo che, come si evince dalla conforme sentenza di primo grado, lo stesso consulente della difesa individuava in 3 milioni di euro il debito verso l’erario (e in 5.676.000 euro circa la somma per la quale si era insinuato al passivo), cifra largamente superiore alla somma delle altre voci del passivo”.

La Corte d’Appello, infatti, aveva sottolineato “che la condotta degli imputati avrebbe comportato rilievi in sede fiscale” e “avrebbe determinato una condizione incidente sulla salute economica e finanziaria della società”.

“L’entità delle operazioni indeducibili – continua la sentenza – era pari a quasi 550 mila euro nel 2010 e a poco più di 300 mila euro nel 2011, somme largamente inferiori a quelle complessivamente contestate”.
Infine, “il riferimento alla documentazione messa a disposizione del curatore è estranea al nucleo centrale della ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrato sul debito tributario dimostrato attraverso la documentazione a sostegno delle insinuazioni al passivo”.

I tre imputati sono così condannati in via definitiva, oltreché a dover pagare le spese processuali.

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