CASO GIOSTRE A TERRACINA: ACCOLTO RICORSO DEI SUFFER. TAR: COMUNE COMPARI CON LE ALTRE AUTORIZZAZIONI

Contenzioso sulle giostre tra Comune di Terracina e la famiglia Suffer: il Tar accoglie il ricorso ma rimanda tutto al Comune

Il Tribunale amministrativo di Latina rimanda tutto al Comune di Terracina per rivedere la questione e soprattutto per comparare le altre realtà autorizzate su terreni privati. È questo l’esito del ricorso presentato da cinque componenti della famiglia Suffer, assistititi dall’avvocato del Foro di Latina, Pasquale Musto.

La causa nasce dalla circostanza per cui il Comune di Terracina ha negato alla famiglia Suffer la possibilità di allestire le giostre e il luna park su una determinata area. I ricorrenti chiedevano al Tar che venisse annullato il provvedimento del Servizio Attività Produttive del Comune di Terracina, comunicato a febbraio scorso inerente all’irricevibilità della domanda di rilascio di licenza temporanea di spettacolo viaggiante su un’area privata presentata il 26 gennaio scorso. Inoltre, da annullare, secondo gli imprenditori, tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e non conosciuti, in particolare la delibera di Giunta n. 198 del 26 aprile 2022, la delibera di Giunta n. 38 del 11 marzo 2019 e la delibera di Giunta n, 92 del 9 giugno 2021.

Tuttavia, il Tar ravvisava, nell’ultima ordinanza datata 9 giugno 2022, che nell’ancora precedente udienza era stata disposta a carico del Comune l’acquisizione di documentati chiarimenti in ordine ai presupposti dell’atto impugnato, con particolare riferimento alle modalità di individuazione delle aree comunali per consentire lo svolgimento dell’attività riconducibile a parte ricorrente. Inoltre l’Amministrazione – spiegava il Tribunale amministrativo presieduto dal Giudice Antonio Vinciguerra – “non ha ottemperato e persistono allo stato le esigenze istruttorie suddette, per cui il Collegio rinnova l’ordine al Comune di Terracina di provvedere, entro dieci giorni dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento”.

Chiarimenti da parte del Comune che non sono arrivati. Al netto dell’assenza dell’ente pubblico, la sezione prima del Tar, dopo la discussione di ieri, presieduta dal Giudice Riccardo Savoia, ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato e ordinando al Comune di provvedere al riesame dello stesso entro dieci giorni.

Il Comune di Terracina dovrà, ora, rivalutare il provvedimento di diniego “motivando in maniera idonea sulla utilizzabilità di aree all’interno del territorio comunale, dando luogo a comparazione con tutte le altre attività analoghe svolte attualmente da soggetti terzi e la loro collocazione“.

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