AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”: CORTE DEI CONTI CONFERMA CONDANNE PER AMICI, TINTARI E ZAPPONE

Carla Amici
Carla Amici

Azienda Speciale “Terracina”, in Appello la Corte dei Conti conferma la condanna a carico del direttore generale Carla Amici. Alla manager e attuale sindaco di Roccagorga erano contestati il contratto e il doppio ruolo come Dirigente e consulente dell’Azienda stessa

A presentare appello principale contro la Procura Generale e la sentenza della Corte dei Conti che, a febbraio 2023, la condannò per danno erariale, è stata la manager e direttore dell’Azienda Speciale, Carla Amici, difesa dall’avvocato Luisa Torchia. In via incidentale, hanno seguito l’attuale sindaca di Roccagorga, Carla Amici, presentando appello, l’ex prima cittadina di centrodestra di Terracina, Roberta Tintari (condannata dalla magistratura contabile in qualità di ex assessora ai servizi sociali nella giunta Procaccini dal 2013 al 2015), l’ex assessore della giunta Tintari, Emanuela Zappone, al momento commissaria dell’Ente Parco del Circeo, più il revisore dei conti della stessa azienda speciale Maria Chiara Tosti, l’ex Presidente Francesco Schininà, l’ex vice presidente Giacomo Percoco e gli ex componenti del consiglio d’amministrazione Tiziana Pasquariello e Cristina Zaccaria.

Una lunga lista di errori secondo gli appellanti che la Corte ei Conti avrebbero commesso nel condannarli. Tesi respinte al mittente dalla Procura generale della Corte dei Conti che ha chiesto di conferma della sentenza di primo grado con la condanna per danno erariale consumatosi nella gestione dell’azienda speciale “Terracina”, la società interamente partecipata dal Comune che svolge diversi servizi in città: dal trasporto degli alunni disabili agli asili nido e i centri diurni ecc.

Alla fine, con una sentenza stabilita ieri, 23 aprile, la Corte dei Conti – Presidente Rita Loreto e estensore Maria Cristina Razzano – ha praticamente confermato la sentenza di primo grado, accogliendo solo parzialmente gli appelli presentati.

Carla Amici dovrà risarcire l’azienda speciale che dirige da anni per la somma di 110.357 euro, cifra ricavata dalla sottrazione di poco più di 47mila euro al totale di 157.653 euro., per la ragione della “compensantio lucri cum damno”. Uno sconto che però non sposta di una virgola i comportamenti dannosi e dolosi per l’azienda. In via sussidiaria, a titolo di colpa, vengono condannati Roberta Tintari per 33.107,24 euro; Francesco Schininà per 16.553,62 euro; Maria Chiara Tosti per 11.035,74 euro; Emanuela Zappone e Tiziana Pasquariello per 5.517,87 euro ciascuno.

Accolto l’appello di Giacomo Percoco che viene assolto in quanto “nell’arco temporale che va dal 2016 al 2020, non è stata né chiarita né provata quale avrebbe potuto essere la condotta alternativa lecita”. Condanne confermate anche per Luigi Maragoni e Elettra Percoco, che non hanno presentato appello, e per Cristina Zaccaria, i cui avvocati non potevano presentare ricorso in quando non patrocinanti in Cassazione.

LA PRIMA SENTENZA DI PRIMO GRADO CONFERMATA DI FATTO DALLA CORTE DEI CONTI – Una botta dura da digerire per il sindaco di Roccagorga, manager dell’Azienda Speciale “Terracina”. Carla Amici – secondo la sentenza della Corte dei Conti, pubblicata a febbraio 2023, e stabilita dalla sezione della Corte dei Conti presieduta da Tommaso Miele (estensore Giovanni Guida) – fu condannata al pagamento, così come prospettato dal vice procuratore generale Andrea Baldanza, di oltre 163mila euro.

AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”Non andò meglio agli altri coinvolti nella vicenda contabile: condannati tutti. L’ex Sindaco di Terracina, Roberta Tintari, nella misura del 30% del danno imputato alla convenuta Amici; l’ex assessore all’Ambiente della Giunta Tintari, Emanuela Zappone, esponente politica di Fratelli d’Italia, nella misura del 20%, così come i i componenti dell’allora consiglio di amministrazione Elettra PercocoTiziana PasquarielloCristina Zaccaria; i revisori dei conti: Maria Chiara Tosti e Luigi Marangoni (nella misura del 20% rispetto al danno di Amici); il vice presidente del cda e poi Presidente fino a novembre 2020, Giacomo Percoco (15%) e Francesco Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal gennaio 2015 al luglio 2016 (15%).

PERCHÈ SONO STATI CONDANNATI – La condanna contabile, per cui i soccombenti dovranno risarcire le somme aumentate con la rivalutazione monetaria secondo l’Istat, deriva dal doppio ruolo di Carla Amici come Direttore generale dell’azienda speciale terracinese e consulente pagata dalla stessa azienda. La responsabilità degli altri soccombenti è quella di non aver vigilato e vieppiù perpetrato tali condotte. Ma andiamo con ordine.

L’indagine della Procura regionale della Corte dei Conti ipotizzava un danno erariale che nasce dall’esposto presentato dall’associazione Antonino Caponnetto a marzo 2021. Per la Procura contabile ci sarebbero violazioni dello Statuto dell’Azienda Speciale stessa e nell’applicazione di un contratto collettivo di lavoro diverso al Direttore Generale Amici (ai vertici dell’azienda da 13 anni) da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale, compresa la responsabilità dell’allora Sindaco di Terracina Roberta Tintari, già Assessore ai Servizi Sociali con la Giunta Procaccini, infine dimessa per via della fragorosa inchiesta “Free Beach”.

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Alla dott.ssa Carla Amici, secondo la Procura contabile, si sarebbe dovuto applicare, almeno dal 16 dicembre 2015, il CCNL è (Contratto Collettivo Nazionale) per i Dirigenti dei Servizi pubblici in conformità con quanto contenuto nell’articolo 23 comma 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale, ossia con una retribuzione meno vantaggiosa rispetto a quella attribuita applicando il CCNL Dirigenti degli enti locali. 

Un punto dell’accusa che, però, è caduto in quanto la Corte dei Conti non lo ritiene fondato. È stato ritenuto giusto il contratto di Amici (la Procura contestava il danno da 41.863 euro), così come chiarito nell’udienza dello scorso settembre dagli avvocati Luisa Torchia e Valerio Turchini, poiché lo statuto dell’azienda “non richiama in modo puntuale alcuno specifico CCNL, con la conseguenza che è stato lasciato al momento dell’attuazione di concretizzarla con l’individuazione di un CCNL da applicare per la stipula dei contratti individuali del Direttore generale dell’Azienda“.

Di diverso avviso i giudici della Corte dei Conti, come accennato, sul doppio ruolo di consulente dell’azienda e Direttore Generale praticati da Carla Amici. Secondo l’accusa, avendo esercitato attività di consulenza del lavoro e fiscale per la stessa Azienda di cui è Direttore (per un compenso di poco più di 32mila euro), per la Corte dei Conti, la manager “ha costruito un vero e proprio mostrum contrattuale”. Da un lato “ammette che l’amministrazione possa scegliere quale CCNL applicare. Dopodiché – motivava nel rinvio a giudizio la Procura – in una sorta di shopping contrattuale/normativo rimuove gli odiosi derivanti dalle disposizioni normative e vive come un libero professionista. Esercita così le funzioni libero professionali e fornisce attività consulenziale all’ente di cui è Direttore“.

Tale assetto – Direttore aziendale (oltre 93.000 annui) più Incarico consulenza fiscale-tributario (32.617,97 annui) + libero esercizio attività professionale – secondo il Pubblico Ministero della Corte dei Conti del Lazio Andrea Baldanza sarebbe continuato pacificamente, dal 15 dicembre 2015, fino alla scadenza contrattuale, senza che né gli organi interni (Revisore dei conti ovvero Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT) né gli organi esterni (assessore comunale ed assessorato vigilante) eccepissero alcunché.

Per la Procura contabile, l’interlocuzione tra l’amministrazione comunale e la Ragioneria Generale di Stato (le cui note nel 2015 sono rimaste inevase da parte degli organi deputati al controllo tra cui, per l’appunto, il Comune) comprovava l’esistenza di una condotta dolosa da parte del Direttore Generale Amici: la professionista ed esponente politica avrebbe infatti continuato ad esercitare sia l’attività libero professionale che a fornire servizi e prestazioni consulenziali a sé medesima in quanto Direttore dell’Azienda Speciale. E chi doveva controllare, come gli organi dell’amministrazione comunale e quelli dell’Azienda Speciale stessa (revisori dei conti), non l’avrebbe fatto.

Un danno erariale che si sostanziava, secondo la Procura della magistratura contabile del Lazio, nei compensi professionali di Amici nel quinquennio 2016-2021 per oltre 163mila euro. Una tesi accolta in pieno dalla Corte dei Conti che stigmatizza il comportamento sia della controllata (Amici) che de controllori (organi amministrativi, contabili e parte politica) in quanto “le Aziende Speciali sono enti che conservano natura pubblica“.

Secondo la magistratura contabile, per quanto riguarda la posizione di Amici “avrebbe dovuto trovare a valle piena attuazione il principio di onnicomprensività, risultando l’evidente illegittimità degli ulteriori incarichi conferiti in materia fiscale, tributaria e del lavoro, come peraltro chiaramente evidenziato sin dalla relazione ispettiva del MEF (nda: “Ministero Economia e Finanze)”.

Il conferimento degli incarichi di consulenza alla Dg Carla Amici “collide con il predetto principio” di onnicomprensività, in quanto gli incarichi suppletivi sono riconducibili nell’ufficio proprio del Direttore generale: ossia, la manager avrebbe potuto svolgere quelle consulenze senza farsi pagare perché da Direttore ne aveva le competenze.

“Il protratto affidamento degli incarichi al Direttore generale – si legge nella sentenza di 40 pagine – ha comportato la lesione del principio di onnicomprensività, in quanto il vertice amministrativo, pur ritenendo in tesi la sussistenza di una continuativa necessità di svolgimento di attività in materia fiscale e di lavoro, o, se svolta direttamente, l’avrebbe dovuta ritenere rientrante nelle generali funzioni volte a sovraintendere l’attività gestionale dell’azienda ovvero avrebbe dovuto adottare adeguate misure organizzative, affinché le stesse fossero svolte dalle strutture amministrative dell’azienda stessa”.

E c’è di più, perché la Corte die Conti ritiene il comportamento della manager “doloso”: “non solo la stessa si è avvalsa “di “un reticolo di interpretazioni assolutamente insostenibili ed incompatibili con la logica ancor prima che con la disciplina di un rapporto di lavoro dirigenziale disciplinato dal CCNL dei Dirigenti degli enti locali”, ma ha ritenuto di perseverare scientemente nell’accettazione di tali incarichi, pur a fronte dei chiari rilievi della Ragioneria generale dello Stato“.

Per quanto riguarda gli altri condannati, dall’ex Sindaco Tintari al Presidente del cda, è ascritta “una responsabilità sussidiaria” poiché, nel corso degli anni, “non avrebbero dovuto procedere all’approvazione dei relativi atti” che reiteravano il comportamento “doloso”.

Particolarmente dura la sentenza nei confronti dell’ex prima cittadina Tintari che “nello svolgimento dell’incarico di Sindaco del Comune di Terracina, avendo in tale veste partecipato al procedimento di adozione/autorizzazione dei più recenti incarichi, nonché avendo precedentemente ricoperto incarichi nei quali aveva piena contezza” del “perpetuarsi” delle condotte, “avrebbe dovuto tempestivamente adottare atti volti al corretto impiego delle risorse pubbliche gestite dall’Azienda speciale, vieppiù in riferimento ad un organismo (nda: Azienda Speciale) rispetto al quale, il Comune di Terracina icasticamente afferma di esercitare anche un “controllo analogo”.

Una condotta quella di Tintari che è stata ritenuta sbagliata da lei stessa e dalla sua Giunta in quanto “la Giunta municipale con Deliberazione del 9.2.2022 ha invitato il CdA dell’Azienda a provvedere ‘senza ulteriore indugio ad adeguare il contratto e a recuperare gli emolumenti corrisposti’ alla Dott.ssa Amici”. Troppo tardi per la Corte dei Conti perché l’amministrazione a guida Tintari avrebbe dovuto tenere la barra dritta anche prima del 2022: vieppiù che Tintari aveva ricoperto incarichi antecedenti di assessore dal 2013 e vicesindaco (Giunta Procaccini) dal 2016.

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