AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”, CORTE DEI CONTI CONDANNA TUTTI: DAL DG AMICI ALL’EX SINDACO TINTARI

Carla Amici, Direttore Generale Azienda Speciale di Terracina
Carla Amici, Direttore Generale Azienda Speciale di Terracina

Condannata dalla Corte dei Conti il Direttore Generale dell’Azienda Speciale di Terracina Carla Amici. Alla manager e esponente politica erano contestati il contratto e il doppio ruolo come Dirigente e consulente dell’Azienda stessa

Una botta dura da digerire per l’ex sindaco di Roccagorga, esponente politica del Partito Democratico e manager dell’Azienda Speciale “Terracina”. Carla Amici – secondo la sentenza della Corte dei Conti, pubblicata ieri, 1 febbraio, e stabilita dalla sezione della Corte dei Conti presieduta da Tommaso Miele (estensore Giovanni Guida) – è stata condannata al pagamento, così come prospettato dal vice procuratore generale Andrea Baldanza, di oltre 163mila euro.

Non va meglio agli altri coinvolti nella vicenda contabile: condannati tutti. L’ex Sindaco di Terracina, Roberta Tintari, nella misura del 30% del danno imputato alla convenuta Amici; l’ex assessore all’Ambiente della Giunta Tintari, Emanuela Zappone, in corsa per Fratelli d’Italia alle prossime Regionali, nella misura del 20%, così come i i componenti dell’allora consiglio di amministrazione Elettra Percoco, Tiziana Pasquariello, Cristina Zaccaria; i revisori dei conti: Maria Chiara Tosti e Luigi Marangoni (nella misura del 20% rispetto al danno di Amici); il vice presidente del cda e poi Presidente fino a novembre 2020, Giacomo Percoco (15%) e Francesco Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal gennaio 2015 al luglio 2016 (15%).

Roberta Tintari

La condanna contabile, per cui i soccombenti dovranno risarcire le somme aumentate con la rivalutazione monetaria secondo l’Istat, deriva dal doppio ruolo di Carla Amici come Direttore generale dell’azienda speciale terracinese e consulente pagata dalla stessa azienda. La responsabilità degli altri soccombenti è quella di non aver vigilato e vieppiù perpetrato tali condotte. Ma andiamo con ordine.

L’indagine della Procura regionale della Corte dei Conti ipotizzava un danno erariale che nasce dall’esposto presentato dall’associazione Antonino Caponnetto a marzo 2021. Per la Procura contabile ci sarebbero violazioni dello Statuto dell’Azienda Speciale stessa e nell’applicazione di un contratto collettivo di lavoro diverso al Direttore Generale Amici (ai vertici dell’azienda da 13 anni) da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale, compresa la responsabilità dell’allora Sindaco di Terracina Roberta Tintari, già Assessore ai Servizi Sociali con la Giunta Procaccini, infine dimessa per via della fragorosa inchiesta “Free Beach”.

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Alla dott.ssa Carla Amici, secondo la Procura contabile, si sarebbe dovuto applicare, almeno dal 16 dicembre 2015, il CCNL è (Contratto Collettivo Nazionale) per i Dirigenti dei Servizi pubblici in conformità con quanto contenuto nell’articolo 23 comma 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale, ossia con una retribuzione meno vantaggiosa rispetto a quella attribuita applicando il CCNL Dirigenti degli enti locali. 

Un punto dell’accusa che, però, è caduto in quanto la Corte dei Conti non lo ritiene fondato. È stato ritenuto giusto il contratto di Amici (la Procura contestava il danno da 41.863 euro), così come chiarito nell’udienza dello scorso settembre dagli avvocati Luisa Torchia e Valerio Turchini, poiché lo statuto dell’azienda “non richiama in modo puntuale alcuno specifico CCNL, con la conseguenza che è stato lasciato al momento dell’attuazione di concretizzarla con l’individuazione di un CCNL da applicare per la stipula dei contratti individuali del Direttore generale dell’Azienda“.

Di diverso avviso i giudici della Corte dei Conti, come accennato, sul doppio ruolo di consulente dell’azienda e Direttore Generale praticati da Carla Amici. Secondo l’accusa, avendo esercitato attività di consulenza del lavoro e fiscale per la stessa Azienda di cui è Direttore (per un compenso di poco più di 32mila euro), per la Corte dei Conti, la manager “ha costruito un vero e proprio mostrum contrattuale”. Da un lato “ammette che l’amministrazione possa scegliere quale CCNL applicare. Dopodiché – motivava nel rinvio a giudizio la Procura – in una sorta di shopping contrattuale/normativo rimuove gli odiosi derivanti dalle disposizioni normative e vive come un libero professionista. Esercita così le funzioni libero professionali e fornisce attività consulenziale all’ente di cui è Direttore“.

Tale assetto – Direttore aziendale (oltre 93.000 annui) più Incarico consulenza fiscale-tributario (32.617,97 annui) + libero esercizio attività professionale – secondo il Pubblico Ministero della Corte dei Conti del Lazio Andrea Baldanza sarebbe continuato pacificamente, dal 15 dicembre 2015, fino alla scadenza contrattuale, senza che né gli organi interni (Revisore dei conti ovvero Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT) né gli organi esterni (assessore comunale ed assessorato vigilante) eccepissero alcunché.

Per la Procura contabile, l’interlocuzione tra l’amministrazione comunale e la Ragioneria Generale di Stato (le cui note nel 2015 sono rimaste inevase da parte degli organi deputati al controllo tra cui, per l’appunto, il Comune) comprovava l’esistenza di una condotta dolosa da parte del Direttore Generale Amici: la professionista ed esponente politica avrebbe infatti continuato ad esercitare sia l’attività libero professionale che a fornire servizi e prestazioni consulenziali a sé medesima in quanto Direttore dell’Azienda Speciale. E chi doveva controllare, come gli organi dell’amministrazione comunale e quelli dell’Azienda Speciale stessa (revisori dei conti), non l’avrebbe fatto.

Un danno erariale che si sostanziava, secondo la Procura della magistratura contabile del Lazio, nei compensi professionali di Amici nel quinquennio 2016-2021 per oltre 163mila euro. Una tesi accolta in pieno dalla Corte dei Conti che stigmatizza il comportamento sia della controllata (Amici) che de controllori (organi amministrativi, contabili e parte politica) in quanto “le Aziende Speciali sono enti che conservano natura pubblica“.

Secondo la magistratura contabile, per quanto riguarda la posizione di Amici “avrebbe dovuto trovare a valle piena attuazione il principio di onnicomprensività, risultando l’evidente illegittimità degli ulteriori incarichi conferiti in materia fiscale, tributaria e del lavoro, come peraltro chiaramente evidenziato sin dalla relazione ispettiva del MEF (nda: “Ministero Economia e Finanze)”.

Il conferimento degli incarichi di consulenza alla Dg Carla Amici “collide con il predetto principio” di onnicomprensività, in quanto gli incarichi suppletivi sono riconducibili nell’ufficio proprio del Direttore generale: ossia, la manager avrebbe potuto svolgere quelle consulenze senza farsi pagare perché da Direttore ne aveva le competenze.

“Il protratto affidamento degli incarichi al Direttore generale – si legge nella sentenza di 40 pagine – ha comportato la lesione del principio di onnicomprensività, in quanto il vertice amministrativo, pur ritenendo in tesi la sussistenza di una continuativa necessità di svolgimento di attività in materia fiscale e di lavoro, o, se svolta direttamente, l’avrebbe dovuta ritenere rientrante nelle generali funzioni volte a sovraintendere l’attività gestionale dell’azienda ovvero avrebbe dovuto adottare adeguate misure organizzative, affinché le stesse fossero svolte dalle strutture amministrative dell’azienda stessa”.

E c’è di più, perché la Corte die Conti ritiene il comportamento della manager “doloso”: “non solo la stessa si è avvalsa “di “un reticolo di interpretazioni assolutamente insostenibili ed incompatibili con la logica ancor prima che con la disciplina di un rapporto di lavoro dirigenziale disciplinato dal CCNL dei Dirigenti degli enti locali”, ma ha ritenuto di perseverare scientemente nell’accettazione di tali incarichi, pur a fronte dei chiari rilievi della Ragioneria generale dello Stato“.

Per quanto riguarda gli altri condannati, dall’ex Sindaco Tintari al Presidente del cda, è ascritta “una responsabilità sussidiaria” poiché, nel corso degli anni, “non avrebbero dovuto procedere all’approvazione dei relativi atti” che reiteravano il comportamento “doloso”.

Particolarmente dura la sentenza nei confronti dell’ex prima cittadina Tintari che “nello svolgimento dell’incarico di Sindaco del Comune di Terracina, avendo in tale veste partecipato al procedimento di adozione/autorizzazione dei più recenti incarichi, nonché avendo precedentemente ricoperto incarichi nei quali aveva piena contezza” del “perpetuarsi” delle condotte, “avrebbe dovuto tempestivamente adottare atti volti al corretto impiego delle risorse pubbliche gestite dall’Azienda speciale, vieppiù in riferimento ad un organismo (nda: Azienda Speciale) rispetto al quale, il Comune di Terracina icasticamente afferma di esercitare anche un “controllo analogo”.

Una condotta quella di Tintari che è stata ritenuta sbagliata da lei stessa e dalla sua Giunta in quanto “la Giunta municipale con Deliberazione del 9.2.2022 ha invitato il CdA dell’Azienda a provvedere ‘senza ulteriore indugio ad adeguare il contratto e a recuperare gli emolumenti corrisposti’ alla Dott.ssa Amici”. Troppo tardi per la Corte dei Conti perché l’amministrazione a guida Tintari avrebbe dovuto tenere la barra dritta anche prima del 2022: vieppiù che Tintari aveva ricoperto incarichi antecedenti di assessore dal 2013 e vicesindaco (Giunta Procaccini) dal 2016.

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