Tifoso violento ha l’obbligo di firma all’ufficio di Polizia ogni volta che c’è un incontro di calcio dell’US Monte San Biagio
Ha fatto ricorso in Cassazione Ludovico Canale, il 53enne di Monte San Biagio, raggiunto dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che lo obbliga a comparire presso gli uffici di polizia quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l’inizio del secondo tempo di qualsiasi incontro della squadra US Monte San Biagio.
Il provvedimento Daspo, datato 28 novembre 2025, è stato impugnato dall’uomo. La difesa rileva, infatti, come il giudice ha accolto in passato ben quattro volte le istanze di sospensione dell’obbligo di comparizione, avendo tenuto conto dell’impossibilità per il ricorrente di adempiere, per via dell’attività lavorativa da questi svolta in esecuzione di un contratto a tempo determinato, la cui prestazione, consistente in attività di sorveglianza, non risultava predeterminabile nei tempi, e veniva svolta, inoltre, a 700 chilometri dal luogo in cui avrebbe dovuto ottemperare all’obbligo di firma, Monte San Biagio, essendosi il ricorrente trasferito a Venezia.
Successivamente, il giudice ha invece ritenuto di non accogliere l’istanza di revoca pur in assenza di un mutamento della situazione di fatto e, anzi, di una stabilizzazione di questa, visto che il contratto del ricorrente era divenuto a tempo indeterminato e l’impossibilità di predeterminare i tempi della prestazione lavorativa era conseguentemente divenuta una situazione non più temporanea ma
permanente.
Secondo la Cassazione, però, il ricorso è inammissibile. Il Gip del Tribunale di Latina ha rigettato l’istanza
di revoca dell’obbligo di comparizione, motivando le ragioni per le quali i presupposti considerati in sede di convalida dovevano ritenersi ancora sussistenti al momento della richiesta della revoca. Non vi è, infatti, “alcuna garanzia in ordine alla futura astensione del ricorrente dal prendere parte alle partite dell’U.S. Monte San Biagio, ritenendo che avrebbe potuto essere assicurata con la previsione dell’obbligo di firma, che, dunque non avrebbe avuto ragione di essere revocato in via definitiva come prospettato dalla difesa”.
Il caso risale al 26 luglio 2022, quando il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva convalidato il provvedimento del Questore di Latina, risalente al 22 luglio 2022, con cui era stato imposto al 53enne il divieto di accedere per 5 anni all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati.
Il 24 aprile 2022, in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre Monte San Biagio e Ceccano alla stadio “Aldo Moro”, Canale aggredì all’interno dell’area riservata a giocatori e accompagnatori, un calciatore della squadra del Ceccano, oppose resistenza ai Carabinieri intervenuti per ripristinare l’ordine, minacciando loro e il medesimo giocatore del Ceccano mentre si allontanava in automobile.
A febbraio 2023, la Cassazione, solo per la parte della presentazione dai Carabinieri 15 minuti dopo l’inizio di primo e secondo tempo della partita di calcio del Monte San Biagio, aveva annullato Il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame. A novembre scorso, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha rigettato l’istanza di revoca del provvedimento, motivo per cui Canale dovrà firmare 15 minuti dall’inizio di primo e secondo tempo della squadra di calcio del Monte San Biagio.
