GUERRA TRA TOGHE PONTINA: RESPINTO RICORSO, MIGNANO CONFERMATO COMMISSARIO

Ricorso al Consiglio di Stato: inammissibile il ricorso presentato dai cinque avvocati del Foro di Latina contro la nomina ministeriale del Commissario dell’Ordine degli Avvocati Giacomo Mignano

La Sezione Quarta del Consiglio di Stato – Presidente Roberto Giovagnoli ed Estensore Michele Pizzi – conferma l’inammissibilità e respinge il ricorso presentato dagli avvocati del Foro di Latina Aurelio Cannatelli, Denise Degni, Umberto Giffenni, Maria Clementina Luccone e Federica Pecorilli, difesi dai colleghi Nino Paolantonio e Giovanni D’Erme.

Il ricorso, presentato contro il Ministero della Giustizia, puntava alla riforma della sentenza con cui il Tar di Latina aveva aveva già dichiarato inammissibile il precedente ricorso per omessa notifica al Consiglio nazionale forense e al Commissario straordinario del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Latina e proposto per l’annullamento del decreto ministeriale datato dicembre 2020.

Come noto, lo scioglimento dell’Ordine degli Avvocati, dopo infiniti ping pong a carte bollate, era stato deciso dal Ministero della Giustizia il 21 dicembre 2020, sulla scorta della nota del Consiglio nazionale forense deliberata nella seduta amministrativa del 14 dicembre 2020. Dopodiché l’allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede aveva rinominato come Commissario dell’Ordine Giacomo Mignano.

Il ricorso contro quella decisione, e quindi contro il Ministero della Giustizia (con l’intervento ad opponendum degli avvocati Biagio Coppa, Liliana Tari, Giacomo La Viola, Alfonso Falcone, Maria Luisa Di Nardo e Stefania Fracchiolla, rappresentati dall’avvocato Toni De Simone), era stato dichiarato inammissibile dal Tar, con la conseguenza che l’avvocato Giacomo Mignano era stato confermato Commissario straordinario del Consiglio dell’Ordine.

Oggi 23 luglio, il Consiglio di Stato conferma la pronuncia del Tar. Secondo Palazzo Spada, in merito al Consiglio nazionale forense (CNF), questo ha potere di iniziativa qualificato per lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine, né il Ministro della Giustizia potrebbe sciogliere il suddetto Consiglio senza la proposta del CNF.

Non è quindi possibile sostenere che il CNF – dispone il Consiglio di Stato – non avrebbe alcun interesse al mantenimento del gravato decreto ministeriale (di scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Latina) e che sarebbe al riguardo indifferente circa l’esito del presente giudizio, essendo al contrario esso stesso portatore di un interesse pubblico qualificato al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Il CNF, nel caso di specie, risulta equiparabile a una vera e propria amministrazione resistente, in posizione analoga a quella ricoperta dal Ministero della Giustizia.

I motivi dell’appello dei cinque avvocati del Foro di Latina sono quindi infondati: sia l’omessa pronuncia in ordine alla inammissibilità, sia la supposta erroneità della sentenza del Tar “laddove ha ritenuto necessaria la notifica del ricorso al CNF e al Commissario straordinario nominato dal Ministro della Giustizia, non essendo nessuno dei due qualificabile come soggetto controinteressato”.

Infine, per Palazzo Spada, “sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite” da parte dei cinque avvocati ricorrenti.

La decisione odierna spiana la strada per le prossime elezioni dell’Ordine degli Avvocati di Latina.

Articolo precedente

ARRIVA IL NUOVO IMPIANTO DI RIFIUTI A MAZZOCCHIO. SINDACI CHE PROTESTAVANO INERMI

Articolo successivo

LAZIO IN TOUR: TRASPORTI GRATIS PER GLI UNDER 25

Ultime da Giudiziaria