COMPRAVENDITA ACQUALATINA, ACEA RINUNCIA AL RICORSO CONTRO ITALGAS-VEOLIA E L’ATO 4

Acea, la società mista pubblico privata romana, rinuncia alla causa contro la cessione del ramo d’azienda idrico Siram (Gruppo Veolia) a Italgas. È una sentenza del Consiglio di Stato a renderlo noto. In tale sentenza viene precisato che, lo scorso 26 giugno, l’utility ha depositato la dichiarazione di rinuncia all’appello, per cui il Consiglio ha archiviato il dossier. La società contestava il via libera dato all’operazione nel settembre 2023 dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti di Provincia dell’Ato 4.

Quando i Sindaci dell’Ato4 (ossia i primi cittadini pontini più altri comuni romani e ciociari) avevano votato a cuor leggere il passaggio di quote del socio di minoranza e privato di Acqualatina Spa, la società che dal 2002 gestisce il servizio idrico per lo più in provincia di Latina, Acea aveva da subito scritto una lettera di diffida.

Il 7 settembre 2023, infatti, la conferenza dei sindaci aveva, come prevedibile, ratificato il passaggio delle quote private dalla multinazionale francesce Veolia a Italgas, che è diventato il nuovo socio di minoranza del gestore idrico.

Il punto richiamato nell’ordine del giorno era molto semplice: “Cessione del ramo di azienda idrico Siram S.p.A. (ramo idrico italiano del gruppo Veolia) richiesta di gradimento ex art. 31 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. Presa d’atto”. Sulla base di questo deliberato, i sindaci – presenti i rappresentati del 77% della popolazione dell’Ato4, ma assente il Comune di Aprilia – avevano votato all’unanimità la sunnominata presa d’atto, inserendo l’emendamento del Comune di Sabaudia che sintetizzava i pareri della Segreteria Tecnica Operativa dell’Ato e del legale che si era occupato del contenzioso ancora in corso tra Acqualatina Spa e Acea, la municipalizzata capitolina, che, nel 2017, provò a concludere la stessa operazione di compravendita delle quote private e si vide sbarrare sulla propria strada l’altolà dei Sindaci. Un trionfo, invece, per Italgas che, in sordina, aveva acquistato le quote senza che nessuno tra i primi cittadini aveva mosso praticamente un ciglio.

Il 16 ottobre del 2023, peraltro, Italgas aveva ufficializzato l’acquisto delle quote cambiando anche il nome della società nella quale confluiscono tutte le attività idriche: Nepta “per sottolineare – spiegavano in un comunicato da Italgas – il legame con il mondo mitologico dell’acqua attraverso un nome in cui risuona anche un richiamo alla tecnologia coerente con il futuro delle reti affidate al Gruppo Italgas”.

Una lettera dello studio legale “Biancadoro-Mirabile”, che cura gli interessi di Acea Spa, spiegava ai sindaci dell’Ato 4 di aver appreso con vivo stupore che l’operazione Idrolatina/Acqualatina da Veolia a Italgas fosse stata conclusa. Ancora più stupita, Acea, che i Sindaci fossero stati convocati a closing ultimato, solo per prendere atto, per l’appunto, dell’avvenuto passaggio. E già da marzo 2023, quando Italgas manifestò l’intenzione di acquisire le quote Veolia, Acea aveva spiegato all’Ato4 in due circostanze le proprie rimostranze, ricordando di essere stato il promissario acquirente di Idrolatina sin dal novembre 2016. Ad aprile 2017, l’Ato 4, con delibera della Conferenza dei Sindaci, aveva negato il consenso all’operazione in ragione del parere pro veritate del Professor Alberto Lucarelli. E contro quella delibera Acea aveva presentato il ricorso discusso al Tar.

Un ricorso a cui Acea aveva rinunciato, ma che non era l’unico. La strategia di Acea sera quella di puntare su un nuovo ricorso, più attuale. A novembre 2023, infatti, Acea, assistita dagli avvocati Marialaura Borrillo e Filippo Arena, aveva presentato un nuovo ricorso, sempre al Tar del Lazio, che chiedeva l’annullamento della delibera del 7 settembre 2023. Vale a dire quella che aveva visto i sindaci dell’Ato4 prendere semplicemente atto (la compravendita delle quote di minoranza da una multinazionale a un’altra), senza chiedere alcunché e senza, soprattutto, un motivato assenso, condito auspicabilmente da un passaggio nei rispettivi consigli comunali.

Acea, quindi, aveva promosso un nuovo ricorso al tribunale amministrativo di Latina contro l’Ato4 e nei confronti di tutte le parti in gioco: da Acqualatina Spa a Italgas, passando per Veolia. La richiesta era semplice: annullare la delibera “Cessione del ramo d’azienda idrico SIRAM S.p.A.”, oltreché agli atti propedeutici quali la relazione del dirigente della segretaria tecnico operativa (STO) Umberto Bernola, il parere legale dell’avvocato Farnetani (che ha dato il via libera alla mera presa d’atto da parte dell’Ato4) e una nota della stessa STO.

Al centro del ricorso, come detto, c’era il fatto che l’Egato4 (o Ato4) “si è limitato a prendere atto dell’operazione Italgas/Siramspecificando la non necessarietà – sulla scia delle argomentazioni rese dall’avvocato Riccardo Farnetani mediante parere dell’11 agosto 2023, successivamente integrato in data 31 agosto 2023 – dell’espressione di gradimento dell’Ente (in ogni caso richiesta in via precauzionale da Siram-Veolia), in quanto non rientrante tra le casistiche di cui all’art. 31 della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato”.

Tuttavia, per Acea, vi era un’assoluta illegittimità della deliberazione impugnata nella parte in cui “l’Ente, mediante mera “presa d’atto” dell’operazione Italgas/Siram (Gruppo Veolia), ha ritenuto di non dover verificare il possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara“.

Tra i requisiti, ricordava Acea nella sua diffida degli scorsi, per chiunque avesse voluto acquistare le quote private di Acqualatina Spa, il bando di gara (risalente al 2000) prevedeva una gestione dei servizi dell’acquedotto, fognario e depurativo per almeno 600mila abitanti. Senza contare che dovrebbe risultare, da disciplinare del bando di gara, un fatturato, derivante dai servizi idrici, di almeno 56 milioni di euro, a fronte degli 11 milioni di euro dichiarati da Italgas.

Il punto di Acea era che mentre la Spa romana rispettava queste caratteristiche essendo leader del settore idrico in Italia con 9 milioni di abitanti serviti, al contrario Italgas serviva solo 29mila clienti.

La delibera dell’Ato4, secondo Acea, avrebbe inoltre violato i principi in materia di gare pubbliche; in più “con l’operazione in questione (operazione Italgas/Siram) non vi è dubbio che altro soggetto, sia pur indirettamente, ha acquisito la qualità di socio privato della società mista ed è altrettanto indubbio che l’Ente avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti per consentire tale vicenda successoria”.

L’assenza delle necessaria valutazione di gradimento dell’Ato sull’operazione di compravendita, per il ricorso Acea, sarebbe stata del tutto illegittima, violando anche la Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato: “un modus operandi che non può in alcun modo essere condiviso, in quanto gravemente viziato, sia sotto il profilo dell’illegittimità, che sotto il profilo dell’illogicità/irragionevolezza“.

L’articolo 31 della Convenzione prevede, infatti, che “è sottoposta in particolare al gradimento dell’Ente di Governo dell’Ambito ogni variazione della compagine sociale del GESTORE; il gradimento dell’EGATO è vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state a base dell’affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento o il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato”.

E vi sarebbe dovuto essere gradimento dell’Ato 4 anche laddove fosse passata per buona l’articolata operazione messa in atto, ossia il preliminare trasferimento ad Acqua (nda: società del gruppo Veolia) delle partecipazioni delle altre due società in Idrolatina e la successiva cessione di Siram a Italgas di Acqua. Le due operazioni, per Acea, sono parte di un unico accordo, tra Veolia e Italgas.

Infine, la chiusura finale del ricorso che bollaba l’operazione di compravendita elusiva. “L’acquisto, così come annunciato, – spiegava il ricorso di Acea – avrebbe dovuto avere ad oggetto l’acquisizione del 100% di Idrolatina (vale a dire la stessa acquisizione preclusa dall’EGATO n. 4 ad Acea nel 2017); tuttavia, avrebbe ostato (tra l’altro) alla realizzabilità dell’operazione, la assoluta carenza dei requisiti di gara in capo a Italgas”. Dunque “è sin troppo evidente che la costruzione del ramo di azienda (nda: Acqua) e il passaggio dello stesso a Italgas in modo tale da far sì che quest’ultima potesse usufruire dei requisiti contenuti nel ramo ceduto, è operazione finalizzata a eludere l’applicazione dei principi in tema di necessario e perdurante possesso dei requisiti previsti dalla gara per tutto il periodo di svolgimento del servizio oggetto della procedura a evidenza pubblica“.

A maggio 2024, il Tar di Latina aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Acea contro l’Ente di governo dell’Ato 4 Lazio Meridionale – Latina per l’annullamento degli atti concernenti la cessione a Italgas delle quote dell’ex socio privato di Acqualatina, Idrolatina, facenti capo a Veolia.

Dopodiché l’appello in Consiglio di Stato e, come accennato, notizia ultima, la rinuncia al ricorso e l’archiviazione della causa da parte del Consiglio di Stato. Il più classi del “cane non morde cane”.

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