Hotel Grotta di Tiberio a Sperlonga: il Tar respinge il ricorso dei proprietari della struttura, ora va demolito
A novembre scorso, è stato accolto dalla sezione seconda del Consiglio di Stato il ricorso presentato dalla Chinappi Aldo Erasmo & C s.a.s., proprietaria dell’Hotel Grotta di Tiberio, assistita dagli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Alfonso Celotto, contro la sentenza del Tar di Latina che, nel settembre precedente, aveva rigettato il ricorso di domanda cautelare di annullamento del provvedimento in autotuela della concessione edilizia dell’albergo, datata 1992, e dei permessi a costruire del 2004 e del 2005.
I giudici di Palazzo di Spada, tramite ordinanza, avevano ritenuto di accogliere l’istanza cautelare in primo grado che, di fatto, blocca il procedimento di demolizione dell’albergo.
Come noto, a maggio 2022, il Comune di Sperlonga aveva ordinato la demolizione dell’hotel del suocero del Sindaco di Sperlonga, Armando Cusani. Il complesso è appartenuto per un periodo di tempo anche all’attuale primo cittadino, che è stato anche processato, ottenendo una prescrizione, per il reato di lottizzazione abusiva contestata a lui e al suocero. La commissione istruttoria, nominata il 30 marzo dal Comune di Sperlonga, per via di una determina del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Demanio del Comune di Sperlonga, l’ingegner Pietro D’Orazio, aveva avuto il compito di valutare i due permessi a costruire, di cui il secondo in variante, risalenti al 2004 e al 2005, e la concessione edilizia del 1992.
Successivamente, il 17 maggio 2022, il Comune aveva notificato un provvedimento (recante la data del 9 maggio) che annulla concessione edilizia e i due permessi a costruire, fissando in 90 giorni di tempo la demolizione dell’intero corpo fabbrica dell’albergo.
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La Chinappi Aldo Erasmo & C. s.a.s. aveva deciso di impugnare al Tar di Latina, il quale, come detto, aveva rigettato il ricorso. Dopodiché il nuovo appello di istanza cautelare, stavolta accolto dal Consiglio Di Stato, presentato contro il Comune di Sperlonga, difeso dall’avvocato Salvatore Canciello e i due privati, Carmine Tursi e Anna Miele, difesi dall’avvocato Francesco Di Ciollo.
Un pronunciamento, quello dei giudici di secondo grado amministrativo, che sospendeva la demolizione dell’albergo in quanto “l’appello propone profili di censura che devono essere approfonditi adeguatamente attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito. Secondo i giudici del Consiglio di Stato pareva “sussistere il danno grave e irreparabile consistente nel pregiudizio all’attività di impresa e ai connessi livelli occupazionali“.
I giudici, a novembre 2022, come detto, accolsero l’appello dei proprietario per rinviare tutto all’udienza di merito davanti al Tar di Latina che, ora, si è pronunciato con una sentenza pubblicata lo scorso 8 aprile e firmata dal Presidente del tribunale amministrativo Riccardo Savoia e dal giudice estensore Roberto Maria Bucchi.
La sentenza respinge il ricorso (discusso lo scorso 22 marzo 2023) della Chinappi Aldo Erasmo & C. Società in Accomandita Semplice che chiedeva l’annullamento dei provvedimenti finalizzati alla demolizione dell’albergo. I ricorrenti chiedevano l’inapplicabilità delle norme poiché nessuna delle illegittimità – tra cui, la più macroscopica è il vincolo di inedificabilità assoluta sull’area – sarebbe addebitabile a false rappresentazioni dei fatti per un provvedimento comunale arrivato oltre 30 anni dopo dal rilascio della concessione edilizia.
Tra i motivi addotti dai ricorrenti, anche la circostanza per cui l’intervento edilizio non avrebbe incrementato i volumi e le superfici relativi alla concessione edilizia del 1992.
Ad ogni modo, per il Tar il ricorso della Chinappi è infondato. Inutili le doglianze sui provvedimenti arrivati fuori tempo massimo poiché, per fatti accertati con sentenza passati in giudicato, “possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi”. Nel caso specifico, “il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base degli accertamenti contenuti nei tre gradi di giudizio penale di cui alle ivi richiamate sentenze del Tribunale di Latina, della Corte di Appello di Roma e della Corte di Cassazione”. E, ad ottobre 2012, il Tribunale di Latina ha dichiarato Cusani (Sindaco di Sperlonga e socio del Chinappi), Aldo Erasmo Chinappi (suocero e socio di Cusani) e Antonio Faiola (responsabile del settore urbanistica ed edilizia del Comune di Sperlonga) colpevoli condannandoli per lottizzazione abusiva alla pena di 2 anni di reclusione, i primi due, e alla pena di 1 anno, il terzo.
In quella sentenza, è emersa “la trasformazione attraverso una serie di interventi succedutisi nel tempo, di un originario ristorante denominato “Grotta di Tiberio” in un complesso alberghiero dotato di piscina e servizi annessi mediante demolizione dell’originaria struttura e costruzione di nuove opere implicanti consistenti aumenti di superfici e volumetrie in violazione dei limiti e vincoli imposti dalla normativa urbanistico-edilizia vigente”. Per i giudici di primo grado, “i titoli abilitativi inerenti alla struttura produttiva denominata “Grotta di Tiberio” sono connotati da profili di palese illegittimità”.
“Il permesso di costruire n. 83 dell’1.12.2004 – ricorda il Tar – con cui viene approvato il progetto di riqualificazione fisico-funzionale della struttura interviene a conformare un organismo edilizio sviluppatosi abusivamente e oggetto di illegittima sanatoria“.
E ancora, sempre il Tar che riprende la sentenza del 2012: “le manifeste e gravi illegittimità nell’espletamento dell’attività di verifica della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, l’omesso esercizio dei poteri di vigilanza sull’abusività del preesistente manufatto hanno consentito alla società “Chinappi Aldo Erasmo e Cusani Armando” s.n.c. di cui i soci e amministratori erano il Sindaco in carica Armando Cusani e il suocero Aldo Erasmo Chinappi, di edificare ex novo un organismo edilizio destinato ad attività turistico-ricettiva di tipo alberghiero, assolutamente non compatibile con la destinazione urbanistica della zona e che, per le sue connotazioni tipologiche e funzionali e il forte impatto sul carico urbanistico esistente avrebbe necessitato di una variante al PRG vigente demandata al Consiglio comunale“.
I proprietari hanno avuto un ingiusto vantaggio patrimoniale, “in spregio al rigido regime normativo vigente un complesso alberghiero altrimenti non realizzabile”.
Una sentenza del 2021 confermata due anni dopo dalla Corte d’Appello (poi andò tutto in prescrizione in Cassazione) che fa ritenere al collegio del Tar di Latina, oggi, nel 2023, “che il provvedimento impugnato resiste alle dedotte censure e contenga una legittima ed esaustiva motivazione dell’annullamento in autotutela dei titoli edilizi, tutti illegittimi, tutti adottati in spregio alla legge per effetto di condotte configuranti il reato in concorso di abuso d’ufficio“.
Ecco perché. Il provvedimento del Comune risalente alla scorsa primavera per la demolizione dell’hotel è, infatti, giustificato per in seguenti motivi: risulta violato il regime vincolistico di inedificabilità assoluta a tutela della fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia; illegittimamente è stata prescritta la condizione del corpo a pianta esagonale adibito a discoteca, in violazione del principio che non ammette la sanatoria parziale o subordinata all’esecuzione di opere da eseguire successivamente al rilascio della concessione stessa; vi è una consistente diversità tra la superficie da condonare dichiarata nella domanda (954,94 metri quadri) e quella indicata nell’elaborato progettuale pari a 1.092 metri quadri di superficie utile e 1.258,83 metri quadri di superficie complessiva, al lordo della discoteca di 165 metri quadri.
Inoltre, i lavori oggetto del permesso di costruire n. 83/2004 e sua variante n. 52/2005 costituiscono ampliamenti riguardanti un complesso alberghiero di 1600 metri quadri, per 5.000 metri cubi e nessuna. Illegittime le autorizzazioni per i porticati e i parcheggi per la quasi totalità nella fascia di inedificabilità della SR Flacca e per la restante parte in zona agricola.
Alla fine, il Tar sentenzia che “tutto il complesso recettivo denominato “Grotta di Tiberio”, edificato in virtù dei permessi di costruire n. 83/04 e n. 52/05, nonché ampliato sine titulo nei successivi anni 2007/2011, è da considerarsi abusivo, sia che lo si qualifichi come intervento di “ristrutturazione edilizia” di un immobile già abusivo, sia che lo si qualifichi come “nuova costruzione”, in quanto realizzato in contrasto con la classificazione agricola dell’area, in contrasto con il vincolo di rispetto stradale e in contrasto con i vincoli paesaggistici”.
Il Tar respinge il ricorso e condanna i ricorrenti alla spesa si 4mila euro in favore delle parti costituitesi in giudizio.