Per Calabretto, la zona adibita a discarica nel Comune di Itri, arrivano le prime condanne per l’attività di rifiuti che da tempo gira intorno all’area
L’area, come si sa, è Calabretto, ad Itri, dove nel corso dell’ultimo anno tante sono state le proteste e le polemiche culminate nel sequestro della magistratura.
La sentenza che ha visto condannare due cittadini itrani, però, non riguarda l’area posta sotto sequestro ad agosto scorso, bensì un’altra, sempre nella località di Calabretto, già sottoposta a sequestro. Una sorta di Calabretto I, nei pressi di Calabretto II.
Il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha pronunciato una sentenza di condanna, datata 10 gennaio, con cui dichiara gli itrani Paride Saccoccio e Enrico Ruggieri colpevoli dei reati a loro contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione, concedendo a entrambi le attenuanti generiche. Saccoccio dovrà pagare un’ammenda di 800 euro, Ruggieri è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi, più una multa di 600 euro.
Ruggieri, che agiva nei pressi dell’area sequestrata (che viene restituita agli aventi diritto) e a cui veniva contestata l’aggravante, è stato condannato in concorso con Saccoccio individuato come il conducente e proprietario del veicolo sequestrato con cui venivano trasportate senza autorizzazione alcuni materiali non pericolosi. Il mezzo è stato confiscato.
I due sono stati condannati per violazione dei sigilli e per l’articolo del Codice dell’Ambiente (art. 256, primo comma) – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – che punisce “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione“.
AGGIORNAMENTO – In data 13.01.2020 il Giudice del Tribunale di Cassino in persona della dr.ssa Perna all’esito dell’istruttoria dibattimentale pronunciava il dispositivo nel procedimento ove imputati i sigg. Paride Saccoccio e Ruggieri, rispettivamente il primo n.q. di soggetto non autorizzato al trasporto di rifiuti, il secondo n.q. di proprietario o comunque gestore dei terreni ove abitualmente avvenivano gli sversamenti. La vicenda, tra origine da un controllo da parte del nucleo forestale dello stato posto in essere al fine di prevenire reati della stessa indole, tenuto conto che da tempo il terreno in parola e quelli adiacenti erano stati oggetto di sversamenti illeciti, anche di rifiuti pericolosi. Nel procedimento di cui all’articolo del 13.01.2020 il sig. Saccoccio, veniva fermato per un normale controllo atteso che lo stesso non aveva ancora depositato alcun tipo di riufiuto sul suolo, bensì allo stesso veniva contestata la mancata autorizzazione per il trasporto di rifiuti non pericolosi, illecito contravvenzionale tanto che nonostante le richieste del p.m. il Giudice riteneva provata la penale responsabilità in maniera assai limitata condannando il Saccoccio all’ammenda di 800 € per il trasporto non autorizzato. Non è dato ancor sapere quali siano le motivazioni della sentenza, in considerazione del fatto che il Giudice di Prime Cure ha statuito in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni ; solo allora sarà possibile avere contezza dei motivi che hanno indotto il Giudice nel ritenere il Saccoccio parzialmente responsabile e, pertanto, ad irrogare la semplice ammenda di 800 € trattandosi come già rappresentato di un reato nel caso di specie di natura contravvenzionale stante l’esigua quantità di rifiuti trasportati e la non pericolosità degli stessi. All’esito delle motivazioni è altamente probabile che il Saccoccio impugnerà la Sentenza in parola, seppur minimamente pregiudizievole per lo stesso, ritenendo i legali difensori dell’imputato che lo stesso non abbia tenuto alcuna condotta antigiuridica.