Hotel Grotta di Tiberio a Sperlonga: la Chinappi Aldo Erasmo & C. s.a.s. ha presentato un ricorso al Tar contro il provvedimento del Comune che ordina la demolizione dell’albergo
A maggio scorso e, con evidenza, a giugno, il Comune di Sperlonga ha ordinato la demolizione dell’hotel del suocero del Sindaco di Sperlonga, Armando Cusani. Come noto, il complesso è appartenuto per un periodo di tempo anche all’attuale primo cittadino.
La commissione istruttoria, nominata il 30 marzo per via di una determina del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Demanio del Comune di Sperlonga, l’ingegner Pietro D’Orazio, aveva compito di valutare i due permessi a costruire, di cui il secondo in variante, risalenti al 2004 e al 2005, e la concessione edilizia del 1992.
Successivamente, lo scorso 17 maggio, il Comune ha notificato un provvedimento (recante la data del 9 maggio) che annulla concessione edilizia e i due permessi a costruire. E fa di più il provvedimento del Settore Urbanistica, notificato al privato, ma anche a Suap, Polizia Locale e Stazione dei Carabinieri, perché ordina alla Chinappi Aldo Erasmo & C. s.a.s. la demolizione entro 90 giorni dell’intero corpo fabbrica dell’albergo, pena una sanzione pecuniaria da 20mila euro, nonché, come succede in questi casi, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale (leggi al link di seguito l’approfondimento di Latina Tu).
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Nel frattempo, pur non essendovi traccia del provvedimento sull’Albo Pretorio del Comune di Sperlonga, le attività dell’hotel sono continuate, a maggior ragione con l’inizio della bella stagione.
Ora, la Chinappi Aldo Erasmo & C. s.a.s., assistita dall’avvocato del Foro di Latina Alfredo Zaza D’Aulisio, ha deciso di impugnare, per l’ennesima volta al Tar, il provvedimento firmato dall’ingegner D’Orazio chiedendo l’annullamento dell’atto in autotutela. E sarà così il Tar a doversi pronunciare nel merito di una vicenda infinita e che vede il complesso su Via Flacca al centro di inchieste e processo da ormai diversi anni.
Secondo i ricorrenti mancherebbe un interesse attuale e concreto, non essendo sufficiente l’esigenza di ripristino della legalità violata. Peraltro, secondo il ricorrente, non vi sarebbe il vincolo di inedificabilità assoluta sul terreno in questione, poiché quando la struttura fu edificata nel 1963 non era vigente la legge ostativa.
Insomma il provvedimento del Comune, secondo i ricorrenti, sarebbe imperniato su eccesso di potere e risulterebbe fuorviante, pretestuoso e improntato sul tuziorismo, ossia un termine in legalese che significa la ricerca della massima cautela: quella che avrebbe avuto il Comune per evitare di non adempiere ai propri doveri?
A rispondere sarà il Tar a cui si chiede la sospensiva del provvedimento. Il ricorso, peraltro, è stato presentato proprio in tempo utile: al sessantesimo giorno dalla data del provvedimento comunale (9 maggio), vale a dire l’8 luglio 2022.