Dirigere un settore del Comune di Formia come dirigente, o farne parte come funzionario, significa lavorare, a leggere alcune autorevoli relazioni, in una sorta di zona franca dove si è liberi di fare come si vuole. Nonostante esista eccome una copiosa normativa di riferimento, forse pure troppo, particolarmente votata al contrasto dei fenomeni corruttivi, a Formia appare consuetudine eludere o violare leggi, con profili penalmente ed economicamente rilevanti per le tasche dei cittadini, mancare di adempiere ai propri compiti, o svolgerli con superficialità e negligenza, pur essendo lautamente pagati, premiati e pure riveriti. Si possono avere tessere di partito, e ci mancherebbe altro, ma le si possono far valere nella sede del partito come nel proprio ufficio in Comune. Insomma gli uffici sembrano essere più un proprio piccolo interregno dove vigerebbe la “mia” regola e non una parte funzionale alla macchina comunale al servizio di tutti i cittadini di Formia. Peccato che questa inquietante, informale e colorata ricostruzione non sia frutto delle considerazioni personali del sottoscritto, quanto piuttosto emerge dalle numerose versioni fornite dai vari segretari comunali che, soprattutto in qualità di responsabili dell’anticorruzione, sono stati chiamati a descrivere le dinamiche del Comune negli ultimi anni.
Cominciamo in particolar modo dalla fine, e come già emerso dalla due puntate precedenti, relative alla situazione drammatica sulla regolarità degli atti amministrativi riscontrata dall’attuale segretario comunale sulle vicende del parcheggio “Aldo Moro” e del porto turistico “fantasma”, passiamo all’analisi della struttura “fuorilegge” della macchina comunale. Nonostante esistano infatti una serie di strumenti normativi per il controllo interno nella gestione dell’ente comunale, mentre in alcuni casi questi vengono “semplicemente” raggirati, in altri non si è proceduto proprio a creare i regolamenti previsti dalla normativa di riferimento. Come nel caso del Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 21 gennaio 2013 e secondo il quale andavano creati “l’Ufficio Controllo Interno (UCI) e l’Ufficio Controllo di Gestione (UCG)” che, infatti, non sono mai stati creati. Ma siamo solo all’antipasto, perchè per servire tutte le portate di un tale scempio, senza perdere tempo, la relazione del segretario Izzi riporta come macigni le violazioni regolamentari riscontrate al suddetto regolamento, rispetto ai controlli effettuati sulla regolarità amministativa:
• l’art. 6, comma 2, dispone che “I Dirigenti di Settore riferiscono sui risultati dell’attività (controllo di gestione), mediante l’invio di report gestionali all’ufficio di Controllo di Gestione, con cadenza semestrale. Esito: NEGATIVO
• l’art. 2, comma 8, dispone che “Gli esisti delle diverse tipologie di controlli interni sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente” Esito: NEGATIVO
• gli articoli 2, comma 10, art. 9, comma 6 e l’art. 14 prevedono la predisposizone di ulteriori report semestrali. Esito: NEGATIVO
• l’art. 4, comma 5, dispone che: “I Dirigenti predispongono rapporti annuali ed infrannuali contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati ecc.”. Esito: NEGATIVO
• l’art. 11, al comma 2 dispone che l’Ente si doti, ai fini del controllo sulle società partecipate, di un adeguato sistema informativo” e che, al comma 5, “Le risultanze di questa forma di controllo sono riassunte in rapporti semetrali ecc.”. Esito: NEGATIVO
Affronteremo come detto ogni singolo capitolo, dai quali emergerà questione per questione, con tutta chiarezza, una evidente propensione, una specie di “forma mentis”, a violare leggi e regolamenti. Già da molto tempo: “Non è errato affermare – rammenta infatti Izzi – che prima degli interventi formali del sottoscritto nessuno ha segnalato alcunchè o se qualcosa è stato rilevato non si è provveduto a porre fattivamente rimedio alle criticità individuate … alcune rilevanti anche sul piano di possibili fattispecie penalmente rilevanti o di danno all’Erario Comunale (per le quali si è provveduto, o si provvederà, alla segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie) provengono tutte da attività politico-amministrative-gestionali del passato ma continuano ad estendere i loro effetti anche nel presente per cui occorre, con urgenza, provvedere a porre rimedio a tali ‘criticità'”.
Gravi, grossolani ed evidenti negligenze procedurali e normative, dove possono nascondersi e spesso si nascondono la corruzione e i danni per le casse del Comune e quindi dei cittadini. Una situazione da tempo incacrenita alla quale ormai non si faceva nemmeno più caso e infatti Izzi prosegue: “Con riferimento ai mancati controlli di cui sopra occorre comunque evidenziare che a supporto dell’Ufficio di segreteria Generale, e di quello del Sistema Integrato dei Controlli Interni, oltre quello della Prevenzione della Corruzione, non sono stati mai istituiti i corrispondenti Uffici di Staff a supporto dell’attività procedimentale e documentale, veramente notevole, che fa capo a tali strutture di supporto operativo. Tali Uffici di Staff, benché siano formalmente indicati come necessari dalla normativa nazionale di riferimento, e dalle disposizioni regolamentari dell’Ente di natura attuativa, non sono mai stati previsti nei documenti programmatori relativi al personale dipendente e, comunque, mai di fatto istituiti tanto dalle precedenti Amministrazioni quanto dall’attuale”.
Ma è la stessa attività quotidiana degli uffici a permettere di disegnare un quadro sconfortante della pubblica amministrazione comunale incapace di affrontare regolarmente anche le procedure più elementari. Si registra infatti un caos nella produzione degli atti, spesso scritti male e poco comprensibili, rincorrendo le urgenze e dunque facendo eccessivo ricorso agli affidamenti diretti e senza motivare la scelta di una particolare ditta. Ciò comporta che le scelte ricadano sempre sui soliti noti. Tutto ciò ha portato a richiami e richieste di correttivi spesso rimaste lettera morta. Insomma, come dicevamo, il caos, che lo stesso nucleo di valutazione interno aveva denunciato in una lettera piena zeppa di omissioni negli atti di ufficio delle dirigenze e dei vari uffici protocollata il 13 dicembre scorso.
Così come pure erano bastati pochi mesi alla precedente segretaria generale Ilaria Bruno, in attività durante il periodo commissariale, per disegnare una situazione ancor più disastrosa. “Il quadro organizzativo che mi si è presentato al momento in cui ho preso servizio – denuncia la Bruno – mi ha mostrato un ente del tutto disorganizzato, con personale dequalificato e, soprattutto, privo di una cultura orientata alla legalità”. E ancora “l’intera gestione – prosegue la Bruno – delle procedure amministrative, oltre che contabili, fossero del tutto fuori controllo ed, in particolare, in contrasto anche ai più elementari principi dell’ordinamento”. Una situazione desolante che non può evidentemente essere ricondotta solo ad incapacità allorchè la Bruno afferma come il Comune di Formia sia “un apparato amministrativo renitente e refrattario, oltre che, soventemente, irrispettoso del valore delle istituzioni e delle relative funzioni segretariali”. Ma vi è di più, la Bruno insiste e elenca una lunga serie di violazioni di leggi e regolamenti che lasciano ben poco spazio ad una seppur minima regolarità residua di qualche procedura: “Invero, un cospicuo numero di personale è in condizione di scarsa professionalità, con approccio superficiale agli obblighi lavorativi e consapevolmente disorientato nell’assolvimento delle prestazioni di lavoro, che si manifestano generalmente non improntate al rispetto delle regole di comportamento e di corretta gestione delle attività amministrative. I principali elementi di illegittimità, riscontrati quotidianamente negli atti e provvedimenti prodotti ed oggetti di rinvio per la loro eliminazione e verificati nel breve periodo che mi ha visto impegnata nella duplice funzione sopra menzionata, possono essere sintetizzati come segue:
• sistematica e reiterata violazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, nonostante si dia atto del rispetto della predetta normativa nel testo delle determine e proposte di atti deliberativi esaminati;
• sistematica pratica di assunzione di impegni generici, in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, in violazione delle norme e principi contabili e conseguenti irregolarità nella formazione dei connessi adempimenti documentali (riaccertamento dei residui, rendiconto, equilibri, certificazioni, ecc.)
• accertamenti di entrata generica con corrispondenti impegni generici, con conseguenti violazioni dei principi contabili in ordine alla corretta assunzione degli impegni e della gestione dei residui e correlate conseguenze in ordine al risultato della gestione finanziaria dell’Ente;
• sistematica assunzione di provvedimenti di spesa a sanatoria di obbligazioni non formalizzate nel contesto del loro perfezionamento e reiteratamente privi di atti istruttori ivi citati e di riscontri documentali obbligatori (DURC, CIG) in violazione delle norme contabili e procedimentali;
• reiterata inesatta identificazione del creditore in determine e contratti, laddove a fronte dell’impegno assunto nei confronti di soggetto determinato, si liquida o, comunque, si dispone nel medesimo atto a favore di altro soggetto giuridicamente diverso dall’originario designato;
• reiterate violazioni in ordine all’obbligo di approvvigionamento di beni e servizi a mezzo convenzioni Consip o di MEPA, a seconda delle categorie merceologiche, con conseguenti responsabilità da perseguire, connesse a quelle ricadenti sull’Amministrazione che è esposta a rivendicazioni risarcitorie per la nullità degli atti determinata dalle surriferite violazioni normative;
• affidamenti di appalti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per importo di pochissimo al di sotto dei 40.000 euro (39.350,57 a base d’asta), limite al di sotto del quale sono consentiti gli affidamenti diretti;
• liquidazioni di fatture per forniture di energia elettrica fondate su impegni generici, su cui vanno a pagarsi spese assimilabili, riferite ad esercizi precedenti;
• reiterate liquidazioni di contributi ad associazioni con illegittima quietanza personalizzata al loro presidente, in assenza di alcuna rendicontazione dei servizi od attività svolte;
• assunzioni di spese per formazione del personale in assenza delle verifiche preliminari in materia di limitazione del tetto stabilito dalla legge;
• mancata costituzione con l’adozione di uno specifico atto della c.d. cassa vincolata (che si sarebbe dovuta costituire all’indomani dell’entrata in vigore del sistema di armonizzazione contabile), con la conseguenza che i pagamenti che dovrebbero essere effettuati in cassa vincolata (ad es. per i servizi sociali) vengono disposti a valere sulla cassa libera;
• assenza di cognizione in ordine alla differenza tra accertamenti e riscossioni ed ai relativi presupposti, con il conseguente rischio di incorrere in duplice erroneo accertamento dell’entrata per la medesima causale e successiva possibilità di duplicazione della spesa”.