Imposta di soggiorno: tariffe invariate e un portale telematico per l’invio delle dichiarazioni bimestrali
Prima scadenza fissata per il 15 giugno. Nel corso dell’estate controlli incrociati per ridurre l’evasione
Si avvicina la prima scadenza (15 giugno) per il versamento dell’Imposta di Soggiorno che, come noto, nel comune di Fondi viene chiesta ai turisti dal 1° aprile al 30 settembre e che deve essere versata dalle strutture ricettive bimestralmente.
«Quest’anno, proprio per andare incontro alle esigenze delle strutture ricettive – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale – è stato attivato un portale che consentirà di inoltrare la dichiarazione telematicamente. Ricordiamo a tutte le attività del settore turistico di rispettare le scadenze. Si tratta, del resto, di risorse preziose che vengono reinvestite nel miglioramento dei servizi. Il nostro Comune ha mantenuto tariffe molto basse rispetto ad altre località turistiche ma, stando ai dati dello scorso anno, l’evasione è ancora molto elevata motivo per cui, a stagione inoltrata, non mancheranno controlli a campione».
Allo scopo di prevenire dimenticanze, oltre alla comunicazione istituzionale sul sito dell’Ente e sui canali social, è stata inoltrata una lettera a tutte le strutture ricettive del territorio.
Informazioni generali sull’Imposta di soggiorno a Fondi
Per soggiorni fino a 30 pernottamenti nella stessa struttura ricettiva, l’imposta si applica per un massimo di 7 pernottamenti anche non consecutivi nel mese solare di riferimento. Per soggiorni superiori ai 30 pernottamenti nella stessa struttura ricettiva, l’imposta si applica ai primi 15 pernottamenti.
Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta, ovvero i non residenti nel Comune di Fondi.
Sono considerati esenti dalla corresponsione dell’imposta:
a) coloro che versano in una situazione di handicap grave previsto dall’Art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992 e s.m.i.;
b) i minori entro il 16° anno di età;
c) coloro che prestano attività lavorativa presso le strutture ricettive del territorio;
d) coloro che prestano attività lavorative presso una qualsiasi attività produttiva locale;
e) soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie presenti nel territorio comunale e nella misura di un accompagnatore per paziente;
f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza ai gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista del pullman e di un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
g) agli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della Protezione civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per ragioni di servizio;
h) gli ospiti istituzionali del Comune di Fondi.
Le tariffe
- strutture ricettive alberghiere a 3 stelle: Euro 1,50 al giorno a/p;
- strutture ricettive alberghiere a 2 stelle: Euro 1,00 al giorno a/p;
- strutture ricettive alberghiere a 1 stella: Euro 0,50 al giorno a/p;
- strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) a 3 e 4 stelle: Euro 1,00 al giorno a persona;
- strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) a 1 e 2 stelle: Euro 0,50 al giorno a persona;
- Tutte le altre residenze turistiche-extra alberghiere (affittacamere, B&B e agriturismo) nonché qualsiasi altra tipologia non soggetta a classificazione (appartamenti privati etc.): euro 1,00 al giorno a persona.
Pagamento
Il pagamento dell’imposta di soggiorno può avvenire tramite PAgoPA – Pagamenti On Line spontaneo, da compilare e scaricare dal sito del Comune di Fondi – “www.comunedifondi.it”, oppure tramite bonifico postale IBAN IT49E0760114700001032301184 – bonifico bancario IBAN IT30P0529673973T20990000055.
La dichiarazione bimestrale dei pernottamenti e il versamento di imposta devono essere obbligatoriamente presentati ed effettuati entro le date indicate:
- 15 giugno per i pernottamenti dei mesi di aprile e maggio;
- 15 agosto per i pernottamenti dei mesi di giugno e luglio;
- 15 ottobre per i pernottamenti dei mesi di agosto e settembre;
Si precisa che nella causale del versamento deve essere indicata la dicitura “Imposta di soggiorno”, l’anno, il bimestre di riferimento, numero di presenze e la denominazione della struttura.
Il versamento e la dichiarazione bimestrale possono essere registrati sul portale “Stay Tour” messo a disposizione dall’Amministrazione il cui accesso è possibile tramite SPID e, fino a settembre 2022, con le credenziali di accesso elaborate dal sistema.
In via del tutto eccezionale la dichiarazione e il versamento con allegato documento d’identità valido, possono essere consegnati a mano al protocollo generale dell’Ente oppure trasmessi per PEC “comune.fondi@pecaziendale.it”, rispettando le date di trasmissione su indicate.
In tal caso, il modulo per il versamento bimestrale dell’Imposta di Soggiorno è disponibile al seguente link.
Si fa presente inoltre che il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020, all’articolo 180 modifica la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive – agriturismi – locazioni turistiche, che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come “agenti contabili”, bensì riconosciuti come “responsabili del pagamento della imposta di soggiorno” con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Questa modificazione dell’inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica al MEF, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (quindi entro il 30 giugno 2022 con riferimento all’imposta incassata nel corso dell’anno 2021). Si ricorda inoltre che il fatto di non essere più qualificati come agenti contabili comporta che i gestori non sono più passibili di sanzioni di tipo penale e/o contabile in caso di inadempienze.
Il fatto però di essere qualificati come responsabili di imposta determina per il gestore:
• l’obbligo alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo come da decreto ministeriale;
• che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell’importo dovuto;
• che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato;
• che è venuta meno la possibilità di segnalare a questo Ente che vi sono dei soggetti che si rifiutano di versare l’imposta, in quanto la responsabilità del versamento è comunque a carico del gestore;
• che gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite.
Per ogni ulteriore informazione/chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Turismo tramite mail turismo.cultura@comunedifondi.it oppure ai seguenti recapiti: 0771/507414- 507421.