DISTACCO DELL’ACQUA, TRIBUNALE ORDINA AD ACQUALATINA IL RIPRISTINO A FAVORE DI UNA UTENTE DI APRILIA

Il Codacons Latina, quale Ente del Terzo Settore, con riconosciute finalità di Ente para-pubblistico, al quale è affidata la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e il compito di agire a tutela dell’interesse generale e comune ad un’intera categoria di utenti o consumatori nonché associazione di promozione sociale, annuncia con estrema soddisfazione un importante successo ottenuto a tutela di una cittadina residente nel Comune di Aprilia la quale aveva subito un illegittimo distacco del servizio idrico da parte del gestore idrico Acqualatina S.p.A.

Con un’importante ordinanza depositata in data 30 maggio 2026, il Tribunale Ordinario di Latina ha accolto il ricorso d’urgenza promosso da una cittadina residente ad Aprilia, assistita dal Codacons Latina, in persona degli Avvocati Riccardo Benedetti e Antonio Formiconi, ordinando ad Acqualatina S.p.A. l’immediato ripristino integrale della fornitura idrica.

La vicenda trae origine dalla completa interruzione del servizio idrico attuata dal gestore a causa di una presunta morosità.

L’utente, che versa in gravi difficoltà economico-personali e coabita con un familiare affetto da grave disabilità, aveva subito il distacco totale dell’acqua riportando un gravissimo nocumento alle primarie esigenze di vita.

Dopo un primo decreto emesso inaudita altera parte il 29 marzo 2026, che imponeva l’erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno, il Tribunale, a seguito del contraddittorio e dell’attività istruttoria, ha disposto il ripristino completo e integrale della fornitura.

I punti chiave del provvedimento del Tribunale di Latina:

  • Diritto all’acqua come bene costituzionale primario: Il Tribunale ha ribadito che il servizio idrico afferisce a un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente garantito dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, nonché da fonti sovranazionali. Pertanto, ai sensi dell’art. 61 della Legge n. 221/2015, la sussistenza di una morosità non può da sola giustificare il distacco totale del servizio a discapito dei bisogni fondamentali della vita umana.
  • Onere della prova a carico del gestore: Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui l’ordinanza n. 15340 del 31 maggio 2024 e la sent. n. 23699 del 2016), il Tribunale ha ricordato che, in caso di contestazione da parte dell’utente (specialmente a fronte di consumi abnormi), spetta al somministrante l’onere di provare il corretto funzionamento dei sistemi di rilevazione e l’esatta entità del credito. Le sole fatture, essendo atti formati unilateralmente dal creditore, non costituiscono prova del credito.

Violazione del principio di Buona Fede: Il Giudice ha ritenuto contraria a buona fede (ex art. 1460 c.c.) la condotta di riduzione/sospensione operata da Acqualatina S.p.A., considerato che l’utente rientrava tra i soggetti non disalimentabili e che il gestore ha lasciato lievitare il presunto credito negli anni senza agire tempestivamente in via giudiziale per l’accertamento del titolo.

Impossibilità tecnica della limitazione del flusso: Nel corso del giudizio è emerso, per stessa ammissione dei tecnici del gestore, che a causa della struttura dell’immobile l’effettiva erogazione dei soli 50 litri minimi giornalieri non sarebbe stata realizzabile o garantibile se non tramite un ripristino totale del flusso d’acqua.

Questo provvedimento segna un punto fermo fondamentale nella tutela dei consumatori e delle fasce più deboli della popolazione contro i distacchi indiscriminati dei servizi pubblici essenziali, riaffermando la preminenza del diritto alla salute e della dignità umana sulle logiche di recupero credito dei gestori.

“Questa è una battaglia di legalità e civiltà che pone fine a una situazione degradante” dichiara l’Avv. Riccardo Benedetti, Vice Presidente Provinciale di Codacons Latina. “Si tratta di un risultato che garantisce nuovamente i diritti fondamentali dei cittadini più vulnerabili, contro condotte arbitrarie che compromettono la funzione sociale dei servizi pubblici essenziali”.

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