Inchiesta Chioschi, arriva un nuovo pronunciamento sull’istanza di ricusazione contro il giudice che ha disposto gli arresti per l’ex vicesindaco di Sabaudia
Inammissibile. Così la sesta sezione di Cassazione – Presidente Ercole D’Aprile e relatore Ombretta Di Giovine – ha respinto il ricorso contro il provvedimento della Corte d’Appello che, lo scorso marzo, aveva rigettato l’istanza proposta dall’ormai ex vicesindaco di Sabaudia, Giovanni Secci, assistito dall’avvocato Renato Archidiacono, disponendo che non c’è incompatibilità tra il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, il quale ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari e l’esponente politico di Forza Italia, accusato di turbativa d’asta relativamente alla gara che l’anno scorso assegnò i chioschi sul lungomare di Sabaudia.
Era stato discusso in Corte d’Appello, lo scorso 19 marzo, il ricorso che chiedeva la ricusazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario. La decisione è arrivata a fine mese di marzo con il rigetto del ricorso. Contro quella ordinanza, la difesa di Secci ha proposto ricorso in Cassazione che si è pronunciata lo scorso 30 giugno, ma pubblicando la sentenza solo oggi, 18 luglio, nell’imperversare dello scontro politico tra il traballante sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, indagato a piede libero nel “chioschigate” di Sabaudia, e l’opposizione che chiede la sua sfiducia. Sul banco degli imputati politici la nuova gara dei chioschi che ha visto l’assegnazione solo per tre piazzole su nove e la revoca della Bandiera Blu, dopo 25 anni che la Città delle Dune la otteneva ininterrottamente.
La difesa di Secci riteneva che il “Giudice per le indagini preliminari, chiamato a pronunciarsi sull’applicazione di una misura cautelare personale, aveva anticipato, nel decreto autorizzativo delle intercettazioni, un giudizio sui gravi indizi di colpevolezza, travalicando i limiti dell’articolo 267 del codice di procedura penale, che gli avrebbe imposto di limitarsi alla valutazione degli elementi sintomatici dell’esistenza di un fatto penalmente sanzionato (i gravi indizi di colpevolezza che legittimano l’applicazione di una misura cautelare personale sollecitano, invece, una valutazione sull’elevata probabilità di condanna di un soggetto destinatario della misura stessa). La risposta della Corte d’appello ad analoghe deduzioni è apparente e tautologica, non essendosi realmente misurata con le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari”.
Secondo gli ermellini, però, è “inammissibile la richiesta di ricusazione in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento”. Infatti “ne deriverebbe la frammentazione di quest’ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo”. Inoltre, nel caso di specie, il giudice Cario non “si era spinto al di là dei suoi compiti istituzionali”. Si questo la Cassazione è netta: “Nel decreto di convalida ed autorizzazione delle intercettazioni, il Giudice per le indagini preliminari” si è limitato “ad indicare i gravi indizi di reità necessari ex lege per giustificare la prosecuzione la legittimità delle ulteriori indagini a mezzo di intercettazioni: indicando le fonti di prova prospettate dall’accusa, da acquisire, i risultati investigativi acquisiti e di quelli ulteriori, da raggiungere, senza esondare dall’ambito delle proprie attribuzioni”. Il ricorso viene dato come manifestamente infondato.
Nel frattempo, lo scorso 13 luglio, è iniziato il processo, disposto il decreto di giudizio immediato, per l’ex sindaco di Sabaudia, Giovanni Secci, e per i due dipendenti dell’ente comunale, Giuseppe Caramanica e Elisa Cautilli. Davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina, Elena Sofia Ciccone, ha chiesto di costituitisi parte civile, tramite l’avvocato Gianni Lauretti, anche Fabrizio Gallo, l’imprenditore vincitore di cinque chioschi nel 2025 a cui il Comune negò, dopo un primo affidamento, la gestione. Da quella vicenda è nato non solo il ricorso al Tar che ha dato ragione a Gallo, per di più l’indagine penale da cui è scaturito il processo odierno.
Il giudice Ciccone ha rinviato al prossimo 27 luglio, data nella quale scioglierà la riserva sulla costituzione di parte civile di Gallo e verranno avanzate le eventuali questioni preliminari, dopodiché potrebbe aprirsi il dibattimento. Alla costituzione di parte civile, si è opposta la difesa, composto dagli avvocati Giulio Mastrobattista, Renato Archidiacono, Francesco Fedele e Massimo Signore, che ha eccepito sulla mancanza di danno diretto e immediato patito da Gallo e sulla contestata mancanza di indicazione di persona offesa da parte del pubblico ministero Giuseppe Miliano, titolare d’indagine.
È stato il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Cario, a disporre il decreto di giudizio immediato per l’ex sindaco di Sabaudia, Giovanni Secci, e per i due dipendenti dell’ente comunale. Nelle more del procedimento penale, a giugno, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza cautelare nei confronti della funzionaria del Comune di Sabaudia, Elisa Cautilli, e dell’ex vice-sindaco del Comune delle Dune, Giovanni Secci, con un distinguo. Per Cautilli, assistita dagli avvocati Giulio Mastrobattista e e Francesco Fedele, gli ermellini hanno annullato l’ordinanza senza rinvio, il che significa che sono entrati nel merito della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; per Secci, difeso dall’avvocato Renato Archidiacono, la Corte Suprema ha annullato rinviando la decisione ad un nuovo Riesame. Dopo questi pronunciamenti, a Cautilli è stata revocata la misura dell’interdizione dal lavoro così come stabilito dal Riesame di Roma, mentre il vicesindaco, al momento, rimane ai domiciliari, in attesa del nuovo Riesame. Proprio oggi, infatti, Secci è stato scortato dai finanzieri e condotto presso il Tribunale di Latina.

L’inchiesta sui chioschi di Sabaudia, lo scorso 7 marzo, aveva visto un altro giro di boa con il rigetto del ricorso da parte del Riesame di Roma per l’ex vice sindaco Giovanni Secci. Respinto il ricorso dal Tribunale del Riesame di Roma, composto dai giudici Maria Agrimi, Olga Manuel e Enrica Villani, Secci è rimasto agli arresti domiciliari, a differenza degli altri due co-indagati accusati come l’ex vice primo cittadino di turbativa d’asta.
Lo stresso Tribunale del Riesame di Roma aveva, infatti, riformato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per i due dirigenti del Comune di Sabaudia, Elsa Cautilli, difesa dagli avvocati Giulio Mastrobattisti e Francesco Fedele, e Giuseppe Caramanica, assistito dall’avvocato Massimo Signore. In ragione di questa riforma, i domiciliari erano stati sostituiti dalla misura dell’interdizione dall’esercizio del servizio di pubblico dipendente per la durata di un anno. Una decisione nei confronti della quale la difesa di Cautilli ha proposto ricorso in Cassazione poiché fortemente insoddisfatta dell’esito. La stessa Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza di Cautilli, mentre ha rinviato al Riesame per Secci, che rimane ai domiciliari ormai dal 17 febbraio quando è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari previo interrogatorio preventivo.
L’INDAGINE – L’inchiesta riguarda alcune attività amministrative, collegate ai chioschi sul lungomare della città delle dune. Risulta indagato anche il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca. Ad essere contestato è il reato di turbativa d’asta e l’arresto ai domiciliari è stato disposto per l’esponente di Forza Italia Giovanni Secci (62 anni) e i due tecnici dell’Ente: Giuseppe Caramanica (56 anni) e Elisa Cautilli (45 anni), rispettivamente Dirigente area casta tecnica e capo settore del demanio marittimo del Comune di Sabaudia.
L’indagine, affidata alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri Forestali, riguarda la vicenda dei cinque chioschi che sono finiti ad un unico imprenditore, Fabrizio Gallo, la cui aggiudicazione è stata poi revocata dal Comune stesso.
Una decisione, quella del Comune, che ha già visto soccombente l’ente davanti al Tar di Latina. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero condizionato l’esito delle gare di assegnazione dei chioschi, così da imporre all’aggiudicatario condizioni tassative per il pagamento che non era previsto nel bando di gara. Tali condizioni hanno generato la decadenza dell’assegnazione, favorendo i secondi classificati che hanno gestito i chioschi nella stagione balneare appena passata.
In seguito a un ricorso presentato al Tribunale Amministrativo di Latina, il ristoratore estromesso dalla gestione delle aree demaniali si è visto accogliere il ricorso. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza adottato in data 1 luglio 2025 e la presupposta diffida del 27 giugno 2025, nonché gli atti ad essi conseguenti. Al contempo, era scattata l’indagine penale che rischia di produrre conseguenze politiche molto importanti in Comune che viene già da un passato terremoto giudiziario.
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Secci, Caramanica e Cautilli devono rispondere, come detto, di turbativa d’asta, in quanto, con l’emanazione delle determinazioni n. 726 del 2 aprile 2025, n. 755 del 3 aprile 2025 e con la deterrnina n. 980 del 2 maggio 2025, tutte a firma di Caramanica, contenenti previsioni e prescrizioni, avrebbero favorito l’aggiudicazione a soggetti legati da rapporti familiari con i precedenti concessionari, già decaduti a seguito dell’accertamento di violazioni urbanistiche ed ambientali. Ci sarebbero, inoltre, conflitti d’interessi professionali, in quanto Secci ha avuto il ruolo di il tecnico redattore dei progetti dei chioschi per tre ditte individuali.
Secondo l’accusa, questi favoritismi e il conflitto d’interessi avrebbe consentito agli operatori balneari risparmi economici relativi alla installazione delle strutture oggetto delI’affidamento potendo, di fatto impiegare moduli già utilizzati dai precedenti gestori, oltreché a previsioni e prescrizioni finalizzate a scongiurare la partecipazione e l’aggiudicazione di soggetti estranei al contesto locale.
