DISPUTA SUI RIFIUTI, RESPINTO L’APPELLO DI CSA: “CORRETTA LA DECISIONE DI FRZ”

Veicoli della Frz
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Formia, il Consiglio di Stato respinge l’appello proposto dalla Csa di Castelforte contro la decisione del Tar di Latina

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avanzato dalla società che si occupa di servizio d’igiene urbana, Csa di Castelforte contro la società municipalizzata Formia Rifiuti Zero, la Saf di Frosinone e il Comune di Formia. Il ricorso chiedeva l’annullamento dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la numero 00857/2023.

A dicembre, scorso, il Tar di Latina, alla luce dei motivi aggiunti presentati dalla Csa di Castelforte, assistita dagli avvocati Gianluca Sasso e Luigi Imperato, si era pronunciato a distanza sul ricorso proposto dalla società (Csa) che gestisce l’impianto nel sud pontino. Ad essere in gioco, la disputa che vedeva contrapposti l’impianto di trattamento rifiuti nel sud pontino e la società del servizio d’igiene urbana di Formia e Ventotene, “Frz”.

Il collegio composto dai giudici Savoia-Romano-Torano aveva deciso che il ricorso della Csa era inammissibile, condannando la società al pagamento delle spese: 8mila euro ciascuno per Frz e Saf spa (la società che gestisce l’impianto di Colfelice), 4mila euro per il Comune di Formia. Per quanto riguarda la Regione Lazio, il Tar aveva disposto la compensazione delle spese.

Lo scorso giugno 2023, il Csa di Castelforte, la società che gestisce l’impianto di trattamento rifiuti nella città del sud pontino, aveva presentato un ricorso al Tar contro la determina numero 87/2023 della Formia Rifiuti Zero, o meglio nella nuova denominazione Futuro Rifiuti Zero, con cui è stato dato incarico di conferire i rifiuti indifferenziati alla Saf di Colfelice, revocando l’incarico alla medesima Csa.

Una decisione presa dall’amministratore unico di Frz, Raffaele Rizzo, che sin da subito (si era a fine aprile), ha fatto discutere e più di qualcuno ha cominciato a domandarsi se il passaggio diretto dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati formiani dal conferimento al Csa di Castelforte all’impianto in provincia di Frosinone fosse a norma di legge.

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I rifiuti dell’indifferenziato dei Comuni di Formia e Ventotene, che dipendono entrambi dalla gestione della Formia Rifiuti Zero, guidata da Rizzo, sono stati conferiti fino ad aprile 2023 nell’impianto di Castelforte, gestito dalla Centro Servizi Ambienti srl (Csa). La società è interamente privata, a differenza della Saf Spa di Colfelice che è partecipata dai Comuni ciociari e dalla Provincia di Frosinone. Privato contro pubblico, questa è stata una delle ragioni addotte dall’amministratore unico Rizzo in Commissione comunale a Formia quando se ne è discusso.

Spostare il conferimento dell’indifferenziato a una tariffa di oltre 207,6 euro a tonnellata fuori provincia – questo era il ragionamento di chi dubitava di quello strappo – avrebbe potuto cozzare con il principio di prossimità stabilito dalle norme: ossia, conferire rifiuti nell’impianto più vicino. Il costo sino al 31 dicembre 2023 è stato calcolato in un 1 milione di euro

A domandarsi se si viaggiasse nella giusta direzione, sono state anche le consigliere comunali d’opposizione di Formia, Paola Villa e Imma Arnone.

La Csa, tramite gli avvocati Luigi Imperato e Gianluca Sasso, aveva interpellato il Tar contestando la “decisione” ritenuta “illegittima e al contempo illecita”. I legali facevano rilevare che l’applicazione del decreto legislativo 121/2020 “riguarda le discariche e non gli impianti di trattamento come il Csa con la conseguenza che il richiamato limite del 65% della raccolta differenziata non è assolutamente applicabile. Semmai l’unico limite, normativamente previsto, per il conferimento dei rifiuti al Csa è soltanto quello del 15% del materiale organico, limite sempre rispettato nel corso degli anni come dimostrano gli esami merceologici”.

Un ricorso che sollevava altre questioni con Csa che ribatteva punto su punto alle argomentazioni dell’amministratore Rizzo, sostenendo di essere un impianto autorizzato regolarmente e in grado di trattare i rifiuti nella maniera corretta.

Contestata dalla società di Castelforte anche la conseguenza della scelta di Rizzo: spostando il conferimento fuori provincia, il manager avrebbe trasgredito il principio di prossimità (ossia conferire i rifiuti nell’impianto meno distante). Così facendo, motiva il ricorso della società Csa, “la Frz sta consapevolmente affrontando maggiori rischi per la sicurezza ambientale in considerazione della maggiore percorrenza dei rifiuti e dei maggiori costi di trasporto, il tutto a danno dei cittadini”.

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Il Tar ha ribaltato il contesto, spiegando che già nel 2021, anno della determina dirigenziale autorizzatoria della Regione Lazio, “l’impianto della Csa non fosse idoneo a trattare i rifiuti indifferenziati urbani aventi una frazione umida superiore al 15%, quali sono indubbiamente quelli provenienti dai Comuni di Formia e Ventotene”.

Per tale ragione, Frz “ha legittimamente deciso di conferire in altro impianto di trattamento idoneo”, vale a dire quello gestito a Colfelice dalla Saf Spa. Frz, quindi, ha operato correttamente, laddove, peraltro, secondo il Tar, la stessa Csa è consapevole dei limiti della propria azienda in riferimento al fatto che può trattare sì la frazione secca ma non quella umida dei rifiuti indifferenziati.

L’indifferenziato che Frz conferiva aveva un valore superiore al 30% in termini di frazione umida, quindi il doppio del consentito in un impianto come quello di Csa considerato indietro tecnologicamente.

Al di là del fatto puramente tecnico, c’è anche quello autorizzativo. Il Tar sottolinea che “per molti anni” il servizio reso dalla Csa è stato compiuto da “un operatore privato sulla base di un titolo giuridico inesistente”. Ecco perché gli atti vengono trasmesse per valutazioni penali e contabili, rispettivamente a Procura di Cassino e Corte dei Conti del Lazio. Una tegola che potrebbe abbattersi ben presto sulla Regione Lazio e la direzione che ha fornito le autorizzazioni alla Csa.

Ora, il Consiglio di Stato ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato l’appello proposto da CSA, accogliendo tutte le eccezioni e deduzioni di FRZ, patrocinata dall’avvocata Vittorina Teofilatto, e ribandendo la correttezza, sotto tutti i profili, della decisione assunta a suo tempo da FRZ.

“Con questa sentenza – spiega l’amministratore unico di Frz, Raffaele Rizzo – è stata posta la parola fine non solo al giudizio, ma anche alla vergognosa campagna mediatica portata avanti da alcuni giornali e giornalisti locali contro FRZ e il suo amministratore unico e a favore delle ragioni di CSA e delle esternazioni di alcuni consiglieri comunali, sia avversando in tutti i modi la decisione assunta da FRZ, sia sottacendo tutti i buoni risultati ottenuti da FRZ nella gestione dei rifiuti. Ringraziamo il Sindaco di Formia, la Giunta e i consiglieri comunali che hanno sostenuto FRZ e l’avvocata Vittorina Teofilatto, che, lavorando in silenzio e in maniera proficua, ne ha difeso le ragioni”.

“Il Consiglio di Stato – prosegue Rizzo -, con riferimento ai motivi di appello di CSA, ha preliminarmente rilevato l’inamissibilità dell’appello, atteso che non era stata impugnata la parte di decisione, con Ia quale il TAR Latina aveva rilevato che da anni FRZ faceva trattare a CSA il rifiuto indifferenziato senza alcun titolo idoneo, essendo il contratto scaduto da molti anni (tal che CSA non poteva pretendere la reviviscenza del contratto) e non poteva nemmeno pretendere l’affidamento ex novo non avendo un impianto dotato di biocelle”.

“II Consiglio di Stato ha altresì confermato la correttezza della decisione di FRZ di non conferire più i rifiuti indifferenziati a CSA, in quanto dotata solo di un impianto TM in coerenza con i principi della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15/10/2014 C-323/13; ha rilevato che le analisi merceologiche effettuate da FRZ confermavano Ia correttezza di tale decisione, in conformità a quanto anche statuito dal TAR Latina; rilevato infine l’inattendibilità delle analisi merceologiche prodotte da CSA in giudizio sotto svariati profili, comunque sottolineando – conclude Rizzo – che spettava a FRZ e non a CSA di provvedere alla classificazione e caratterizzazione del proprio rifiuto indifferenziato e di individuare (‘impianto più idoneo a trattarlo)”.

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