CONTENZIOSO STATUA DI SAN LIDANO: L’ENNESIMA PRONUNCIA DEL TAR

I lavori di installazione della statua di San Lidano interrotti

Statua di San Lidano a Sezze, il Tar si pronuncia di nuovo sul dissidio tra il Comune lepino e Don Massimiliano Di Pastina

La storia infinita della statua al Belvedere di Sezze – il cui cantiere è stato rimosso ed è venuto meno anche il Comitato che per circa un biennio ha lottato per tale rimozione – continua.

Il 20 aprile 2021, il Commissario prefettizio Raffaele Bonanno, insediatosi dopo le dimissioni di maggioranza e Sindaco per lo scandalo del cimitero, approvò la delibera con cui l’Ente conferiva all’avvocato Domenico Bianchi – che ha già rappresentato il Comune nei due gradi giudizio amministrativo i quali hanno posto le basi per la demolizione e il ripristino dei luogo, e dato torto a Don Di Pastina – per farsi rappresentare in giudizio nel secondo ricorso al Tar promosso ancora da Di Pastina, imprenditore e tecnico che si erano occupati dei lavori inerenti alla statua.

Con il ricorso al Tar, Don Di Pastina, il rappresentate legale di BUILDING S.r.l. (ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori per la Statua di San Lidano) Simone Leva e il Direttore dei Lavori Ferruccio Pantalfini chiedevano, principalmente, l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza del primo febbraio 2020 con la quale è stato ingiunto loro il pagamento della sanzione amministrativa pari a 20mila euro e la delibera, pubblicata il 10 marzo scorso, con la quale l’amministrazione comunale di Sezze ha stabilito che la spesa di ripristino dei luoghi oggetto di presunto abuso, pari a 6.113 euro, debba esser posta a carico dei responsabili della realizzazione dell’opera sine titulo.

Il 26 maggio 2021, la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato la domanda di tutela cautelare presentata dagli avvocati di Di Pastina, Leva e Pantalfini – Luigi Perrino e Giangiacomo Saurini – compensando le spese della fase cautelare.

Ora, dopo la riunione con un altro ricorso al Tar in cui si chiedeva di annullare praticamente tutti gli atti con cui si è arrivati alla rimozione della statua, il tribunale amministrativo censura l’amministrazione setina. Secondo i giudici amministrativi il provvedimento di sospensione è stato emesso “dopo 8 mesi dalla presentazione della Cila. Tanto in aperta violazione con quanto statuito dall’articolo 19, comma 6 bis, della Legge 241/1990 che, in materia di Scia edilizia, concede 30 giorni per verificare la conformità degli interventi da realizzare rispetto all’assetto urbanistico vigente e, laddove tali requisiti risultassero carenti, provvedere alla sospensione dei lavori”.

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