BONUS VACANZE: ECCO COME FUNZIONA

Vacanze-estate-Coronavirus-bonus-640x342

Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020

Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona.

Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.

Se non hai la tua identità digitale va richiesta clicca SPID o clicca CIE 3.0.

Sei un cittadino? – Come già detto, il “Bonus Vacanze” sarà digitale.
Non occorre stampare nulla, ma si potrà averlo sempre a disposizione sullo smartphone e basterà mostrarlo all’albergatore, al momento del pagamento del tuo soggiorno direttamente presso la struttura dove si sceglierà di trascorrere le vacanze.

Sei una struttura turistica ricettiva? Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte di un tuo cliente, non serve che tu faccia nulla: solo far sapere a chi sceglierà la tua struttura per le vacanze che aderisci all’iniziativa!

Lo sconto applicato all’ospite in possesso del “Bonus Vacanze” sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito. Le modalità applicative del “Bonus vacanze” sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate – pdf. Disponibile anche una guida – pdf d’uso e un sintetico vademecum – pdf.

Il “Bonus vacanze” si potrà spendere presso una struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Inoltre, il bonus:

  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
  • può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast)
  • è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
  • il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Articolo precedente

IL COMUNE DI LATINA FA IL BILANCIO DEL POST FASE 1: BUONO SPESA, SOLIDARIETÀ E CONTROLLI

Articolo successivo

SCENDE DAL TRENO CON LA DROGA: ARRESTATO A CISTERNA UN 32ENNE NIGERIANO

Ultime da Attualità