Una dottoressa della Asl fa causa al ministero dopo il Vaccino AntiCovid. Dopo la somministrazione della due dosi, alla donna sono state riscontrate una pericardite recidivante ed altre patologie connesse. Il medico era in servizio per le urgenze-emergenze in uno dei Pronto Soccorso del distretto sanitario di Latina e si era sottoposto nel gennaio 2021 a due dosi di vaccino Pfizer BioNTech (obbligatorio per il personale sanitario).
Che vi sia certezza del nesso causale fra vaccinazione e patologia cardiaca emerge dal ricorso al Tribunale di Latina, presentato dal legale della Dottoressa, l’avvocato Renato Mattarelli che ha evidenziato come – in sede amministrativa per l’ottenimento dell’indennizzo legge n. 210/1992 – la Commissione Medico ospedaliera ha espressamente riconosciuto la relazione causale vaccino-pericardite. Tuttavia, a parere della Commissione la patologia non sarebbe ascrivibile alla tabella di legge che tradotto significa – afferma l’avvocato Mattarelli – “…il vaccino che ti abbiamo imposto di assumere e che ti abbiamo garantito come sicuro per la salute, ti ha danneggiato ma la patologia che hai contratto non rientra nell’elenco delle categorie di danno…”.
Secondo l’avvocato Mattarelli invece le tabelle di legge sono soltanto un parametro fisso (peraltro datato e superato) a cui la Commissione deve ricondurre anche per analogia le patologie non espressamente ricomprese. “…È davvero singolare…” – commenta avvocato Mattarelli – “…che anziché indennizzare prontamente un medico che si è speso e prodigato per salvare vite umane durante la pandemia, la Commissione Medico Ospedaliera si sia arroccata su su posizioni formali…Non è infatti possibile in uno Stato di diritto e di civiltà giuridica, un danno così grave al cuore e di certa natura vaccinale, possa non essere indennizzato-risarcito solo perché in una “tabellina” non sia espressamente citata la patologia di cui è affetta la dottoressa ovvero un scollamento pericardico con comparsa di versamento pericardico e pleurico, persistenza di astenia e dispnea e segni di stasi polmonare…”
Quello della Dottoressa della provincia di Latina non è quindi un caso ambiguo, di dubbia causalità vaccinale ma è invece il risultato di un inammissibile formalismo da parte di chi può (anzi deve) riconoscere un primo indennizzo a chi si è sottoposto diligentemente ad una vaccinazione obbligatoria necessaria per svolgere le proprie mansioni di Medico e per curare e salvare vite umane durante la pandemia COVID-19.
