AFFARE ACQUALATINA, ACEA PRESENTA NUOVO RICORSO: “DELIBERA ATO 4 ILLEGITTIMA. COMPRAVENDITA VEOLIA-ITALGAS ELUSIVA”

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Contenzioso Acqualatina-Acea: nuovo ricorso della società misto pubblico privata romana. Impugnata la delibera dell’Ato4

Che le intenzioni non fossero delle più morbide da parte di Acea lo si era capito lo scorso settembre quando i Sindaci dell’Ato4 (ossia i primi cittadini pontini più altri comuni romani e ciociari) avevano votato a cuor leggere il passaggio di quote del socio di minoranza e privato di Acqualatina Spa, la società che dal 2002 gestisce il servizio idrico per lo più in provincia di Latina.

Lo scorso 7 settembre, infatti, la conferenza dei sindaci ha, come prevedibile, ratificato il passaggio delle quote private dalla multinazionale francesce Veolia a Italgas, che è diventato il nuovo socio di minoranza del gestore idrico. Una semplice presa d’atto, ci ha tenuto a precisare la Presidenza della conferenza dei sindaci, dal momento che qualche primo cittadino ha voluto quantomeno chiedere delucidazioni su cosa si stava per votare.

Il punto richiamato nell’ordine del giorno era molto semplice: “Cessione del ramo di azienda idrico Siram S.p.A. (ramo idrico italiano del gruppo Veolia) richiesta di gradimento ex art. 31 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. Presa d’atto”. Sulla base di questo deliberato, i sindaci – presenti i rappresentati del 77% della popolazione dell’Ato4, ma assente il Comune di Aprilia – hanno votato all’unanimità la sunnominata presa d’atto, inserendo l’emendamento del Comune di Sabaudia che sintetizzava i pareri della Segreteria Tecnica Operativa dell’Ato e del legale che si è occupato del contenzioso ancora in corso tra Acqualatina Spa e Acea, la municipalizzata capitolina, che, nel 2017, provò a concludere la stessa operazione di compravendita delle quote private e si vide sbarrare sulla propria strada l’altolà dei Sindaci. Un trionfo, invece, per Italgas che, in sordina, ha acquistato le quote senza che nessuno tra i primi cittadini ha mosso praticamente un ciglio.

Proprio il 16 ottobre, peraltro, Italgas ha ufficializzato l’acquisto delle quote cambiando anche il nome della società nella quale confluiscono tutte le attività idriche: si chiamerà Nepta “per sottolineare – spiegavano in un comunicato da Italgas – il legame con il mondo mitologico dell’acqua attraverso un nome in cui risuona anche un richiamo alla tecnologia coerente con il futuro delle reti affidate al Gruppo Italgas”.

Lo scorso 18 ottobre, si sarebbe dovuto discutere al Tar di Latina il ricorso presentato dalla stessa Acea contro la decisione della conferenza dei sindaci arrivata nel 2017 che, per l’appunto, negò l’acquisizione delle quote private di Veolia. A ricordarlo ai Sindaci fu la stessa Acea che, a settembre scorso, indirizzò una lettera dello studio legale “Biancadoro-Mirabile”, che cura gli interessi di Acea Spa, verso tutti i sindaci dell’Ato 4, il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, il Presidente della Provincia di Frosinone e il Sindaco di Roma Capitale, oltreché a Corte dei Conti, Arera, Antitrust e Anac.

Nella lettera, lo studio legale evidenziava che Acea aveva appreso con vivo stupore che l’operazione Idrolatina/Acqualatina da Veolia a Italgas si fosse conclusa. Ancora più stupita, Acea, che i Sindaci fossero stati convocati a closing ultimato, solo per prendere atto, per l’appunto, dell’avvenuto passaggio. E già da marzo scorso, quando Italgas manifestò l’intenzione di acquisire le quote Veolia, Acea aveva spiegato all’Ato4 in due circostanze le proprie rimostranze, ricordando di essere stato il promissario acquirente di Idrolatina sin dal novembre 2016. Come accennato, ad aprile 2017, l’Ato 4, con delibera della Conferenza dei Sindaci, aveva negato il consenso all’operazione in ragione del parere pro veritate del Professor Alberto Lucarelli. E contro quella delibera Acea ha presentato il ricorso discusso al Tar.

Un ricorso a cui pare Acea abbia rinunciato, ma che non è l’unico. Anzi, in realtà la strategia di Acea sembrerebbe aver puntato su un nuovo ricorso, più attuale. Lo scorso 6 novembre, infatti, Acea, assistita dagli avvocati Marialaura Borrillo e Filippo Arena, ha presentato un nuovo ricorso, sempre al Tar del Lazio, che chiede l’annullamento della delibera del 7 settembre 2023. Vale a dire quella che ha visto i sindaci dell’Ato4 prendere semplicemente un atto (la compravendita delle quote di minoranza da una multinazionale a un’altra), senza chiedere alcunché e senza, soprattutto, un motivato assenso, condito auspicabilmente da un passaggio nei rispettivi consigli comunali.

Acea, quindi, ha promosso un nuovo ricorso al tribunale amministrativo di Latina contro l’Ato4 e nei confronti di tutte le parti in gioco: da Acqualatina Spa a Italgas, passando per Veolia. La richiesta è semplice annullare la delibera “Cessione del ramo d’azienda idrico SIRAM S.p.A.”, oltreché agli atti propedeutici quali la relazione del dirigente della segretaria tecnico operativa (STO) Umberto Bernola, il parere legale dell’avvocato Farnetani (che ha dato il via libera alla mera presa d’atto da parte dell’Ato4) e una nota della stessa STO.

Al centro del ricorso, come detto, c’è il fatto che l’Egato4 (o Ato4) “si è limitato a prendere atto dell’operazione Italgas/Siram, specificando la non necessarietà – sulla scia delle argomentazioni rese dall’avvocato Riccardo Farnetani mediante parere dell’11 agosto 2023, successivamente integrato in data 31 agosto 2023 – dell’espressione di gradimento dell’Ente (in ogni caso richiesta in via precauzionale da Siram-Veolia), in quanto non rientrante tra le casistiche di cui all’art. 31 della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato”.

Tuttavia, per Acea, vi è un’assoluta illegittimità della deliberazione impugnata nella parte in cui “l’Ente, mediante mera “presa d’atto” dell’operazione Italgas/Siram (Gruppo Veolia), ha ritenuto di non dover verificare il possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara“.

Tra i requisiti, ricordava Acea nella sua diffida degli scorsi, per chiunque avesse voluto acquistare le quote private di Acqualatina Spa, il bando di gara (risalente al 2000) prevedeva una gestione dei servizi dell’acquedotto, fognario e depurativo per almeno 600mila abitanti. Senza contare che dovrebbe risultare, da disciplinare del bando di gara, un fatturato, derivante dai servizi idrici, di almeno 56 milioni di euro, a fronte degli 11 milioni di euro dichiarati da Italgas.

Il punto di Acea è che mentre la Spa romana rispetta queste caratteristiche essendo leader del settore idrico in Italia con 9 milioni di abitanti serviti, al contrario Italgas serve solo 29mila clienti.

La delibera dell’Ato4, secondo Acea, avrebbe inoltre violato i principi in materia di gare pubbliche; in più “con l’operazione in questione (operazione Italgas/Siram) non vi è dubbio che altro soggetto, sia pur indirettamente, ha acquisito la qualità di socio privato della società mista ed è altrettanto indubbio che l’Ente avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti per consentire tale vicenda successoria”.

L’assenza delle necessaria valutazione di gradimento dell’Ato sull’operazione di compravendita, per il ricorso Acea, è del tutto illegittima, violando anche la Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato: “un modus operandi che non può in alcun modo essere condiviso, in quanto gravemente viziato, sia sotto il profilo dell’illegittimità, che sotto il profilo dell’illogicità/irragionevolezza“.

L’articolo 31 della Convenzione prevede, infatti, che “è sottoposta in particolare al gradimento dell’Ente di Governo dell’Ambito ogni variazione della compagine sociale del GESTORE; il gradimento dell’EGATO è vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state a base dell’affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento o il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato”.

E vi sarebbe dovuto essere gradimento dell’Ato 4 anche laddove passasse per buona l’articolata operazione messa in atto, ossia il preliminare trasferimento ad Acqua (nda: società del gruppo Veolia) delle partecipazioni delle altre due società in Idrolatina e la successiva cessione di Siram a Italgas di Acqua. Le due operazioni, per Acea, sono parte di un unico accordo, tra Veolia e Italgas.

Infine, la chiusura finale del ricorso che bolla l’operazione di compravendita elusiva. “L’acquisto, così come annunciato, -spiega il ricorso di Acea – avrebbe dovuto avere ad oggetto l’acquisizione del 100% di Idrolatina (vale a dire la stessa acquisizione preclusa dall’EGATO n. 4 ad Acea nel 2017); tuttavia, avrebbe ostato (tra l’altro) alla realizzabilità dell’operazione, la assoluta carenza dei requisiti di gara in capo a Italgas”. Dunque “è sin troppo evidente che la costruzione del ramo di azienda (nda: Acqua) e il passaggio dello stesso a Italgas in modo tale da far sì che quest’ultima potesse usufruire dei requisiti contenuti nel ramo ceduto, è operazione finalizzata a eludere l’applicazione dei principi in tema di necessario e perdurante possesso dei requisiti previsti dalla gara per tutto il periodo di svolgimento del servizio oggetto della procedura a evidenza pubblica“.



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