SAN FELICE, L’ESTATE DI SCHIBONI TRA STABILIMENTI E SPIAGGE (SEMI)LIBERE. ECCO IL PASTICCIO ORDINANZE

La scogliera di San Felice Circeo
La scogliera di San Felice Circeo

La Saga delle Ordinanze Balneari del Comune di San Felice Circeo: con il terzo atto firmato dal Sindaco Schiboni si mortifica ancora una volta la funzione pubblica dell’Istituzione Comunale

Il 29 maggio 2020, il Comune di San Felice Circeo pubblica l’ordinanza del Sindaco n. 29 con cui vieta di fare il bagno sulle spiagge libere per mancanza del servizio di salvamento e dà inizio ad un’avvincente Saga Amministrativa in 3 episodi (finora) sulla regolamentazione della balneazione in questa stagione 2020 caratterizzata dall’emergenza sanitaria.

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L’8 giugno viene pubblicata l’ordinanza demanio marittimo n. 32 firmata dal responsabile del servizio Ing. Paolelli, avente come oggetto “Ordinanza Balneare 2020” con cui si regolamenta la stagione balneare ma priva di alcun riferimento sia al precedente divieto del 29 maggio, sia alle normative per contenere il contagio da Covid, reiterando vecchie ordinanze balneari del 2014 (n. 62 del 27/06/2014) e del 2015 (n. 40 del 19/06/2015).

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Apparentemente un atto senza alcun senso sostanziale se non quello di intrattenere gli appassionati e prendere tempo per sferrare il colpo da maestro, giunto puntuale come un orologio svizzero il 15 giugno con l’ordinanza sindacale n. 36

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Il primo punto che salta agli occhi è quello più inquietante che permette agli stabilimenti balneari concessionari di estendersi sulle spiagge libere, già molto esigue e rosicchiate via via negli anni, che riportiamo di seguito:

 1.2 “Estensione temporanea ex art. 24, comma 2, Regolamento cod. nav.” 

I concessionari, in virtù dell’art. 24, comma 2, del Reg. cod. nav., possono richiedere in via straordinaria, a titolo di variazione, l’estensione su una superficie di spiaggia libera della zona concessa. A seguito dell’istanza che dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 22 giugno 2020, l’Ufficio comunale per il Demanio Marittimo procede all’istruttoria nel rispetto della norma del codice della navigazione de quo, come indicato dalla nota della Regione Lazio acquisita al protocollo comunale n. 9074 del 22 maggio 2020. I concessionari autorizzati all’estensione temporanea, devono garantire la pulizia, la sorveglianza, la sicurezza e l’assistenza ai bagnanti su una superficie lineare di spiaggia libera pari a quella concessa in estensione lineare. Resta inteso che, l’area di spiaggia libera, non interessata dall’estensione concessa resta, in ogni caso, fruibile a numero limitato e a titolo gratuito, secondo i termini di cui alla presente Ordinanza.

San Felice Circeo lungomare
San Felice Circeo lungomare

Al fine di una comprensione chiara e completa del contesto amministrativo riportiamo di seguito il sopra citato ex articolo 24 comma 2 del Regolamento del Codice della Navigazione.

«Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento dell’istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell’autorità che ha approvato l’atto di concessione». 

Le domande e le riflessioni stimolate da questa normativa sono molte. Innanzitutto il suddetto art. 24 dice chiaramente che una variazione nell’estensione degli stabilimenti balneari possa esserci “qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale“. Secondo poi è evidente l’aperta contraddizione con il principio alla base dello stanziamento da parte della Regione Lazio di 6 milioni di euro a sostegno dei Comuni del litorale di cui 100.00 € a San Felice Circeo, per la gestione pubblica delle spiagge libere al fine di tutelare il diritto di tutti i cittadini di godere del mare liberamente e in sicurezza a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

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Un atto fondamentale da parte dell’ente regionale volto a sottolineare l’importanza del servizio pubblico specie in contesti emrgenziali e di grande difficoltà come quello attuale, in cui l’accesso al mare è un diritto che deve essere garantito a tutti. Invece l’amministrazione comunale di San Felice Circeo ha pensato bene di disporre del contributo regionale pari a 100.000 euro, secondo modalità finora sconosciute, e permettere allo stesso tempo agli stabilimenti balneari, i cui interessi sono ampiamente rappresentati nella giunta comunale, di poter gestire privatamente le spiagge libere, aprendo una bruttissima pagina della vita amministrativa di questo paese.

Spiaggia del Porto
Spiaggia del Porto

Il Sindaco Giuseppe Schiboni si conferma orientato sempre più spudoratamente a tutelare gli interessi di pochi a lui vicini a scapito degli interessi collettivi, svilendo e mortificando ancora una volta la funzione pubblica dell’Istituzione che rappresenta. Una modalità ben rodata negli ultimi 20 anni di attività politica, portata avanti senza il benché minimo scrupolo anche in un momento storico delicato come quello attuale, dove un ombrellone per un mese in uno stabilimento balneare arriva a costare 1600 €. È auspicabile, stante la situazione creatasi, che prevalga l’etica nelle scelte dei titolari degli stabilimenti balneari, considerata la grande affluenza che si registra d’estate al Circeo.

Continuando a scorrere l’ordinanza, si trova la seguente classificazione delle spiagge libere e relativo divieto:

Art. 2 “SPIAGGE LIBERE” 

2.1 “Distinzione tra i tratti di spiaggia libera” 

Ai fini della presente Ordinanza e per tutta la vigenza della stessa, le spiagge libere si suddividono in tre tratti in base alla possibilità o meno di assicurare il rispetto del distanziamento sociale:

A. spiagge libere in prossimità di accessi al mare; spiagge libere presenti tra zone in concessione se inferiori a 20 metri lineari fronte mare. 

B. spiagge libere di dimensioni da oltre 20 metri lineari fronte mare. 

2.2. ”Spiagge libere interdette alla sosta e spiagge libere a numero limitato”

Le spiagge libere di cui alla lettera A. non sono fruibili per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica in corso. Sulle stesse, dunque, vige il divieto assoluto di sosta in qualsiasi forma. 

le spiagge di cui alla lettera B. sono fruibili a numero limitato nei seguenti termini: gli avventori si possono posizionare/stazionare fisicamente o possono posizionare ombrelloni o altre attrezzature ogni almeno 15 metri quadrati di spiaggia. In ogni caso, gli avventori sono obbligati a rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro l’uno dall’altro. 

spiaggia del Porto
spiaggia del Porto

Su questa distinzione e sul conseguente divieto di sosta e quindi di fruibilità delle spiagge libere, sorgono alcune domande:

1. Secondo quali criteri si stabilisce che le spiagge libere di tipo A non sono fruibili?

2. Cosa si intende per “spiagge libere in prossimità di accessi al mare” nello specifico?

3. Gli stabilimenti balneari potranno estendersi sia nelle spiagge libere di tipo A, oltre che in quelle di tipo B?

4. La scogliera tanto cara ai sanfeliciani che annovera discese a mare come “Le Casette”, “La Rinascente”, “Le Batterie” a quale classificazione corrisponde?

Veniamo al punto finale tra quelli più rilevanti ossia ai “divieti”:

2.6 “Divieti” 

– È assolutamente vietato accedere dalla spiaggia libera agli stabilimenti balneari passando dalla battigia, l’accesso è libero ed è previsto esclusivamente dall’ingresso principale su strada;

– È assolutamente vietato accedere alle spiagge libere dalle 21,00 alle 8,00; 

– È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti. 

– Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua possono essere praticati nel rispetto delle misure relative al distanziamento interpersonale (2 mt.) mentre è vietato svolgere gli sport di squadra per evitare possibili assembramenti. 

Da una prima analisi dei divieti sembrerebbe che chi voglia “semplicemente” passeggiare sulla spiaggia, o meglio sulla battigia, questa estate non possa farlo. Sul secondo divieto viene da pensare che durante la notte le spiagge non sono affollate, e perché negare una passeggiata al chiaro di luna qualora vengano rispettate le regole sul distanziamento sociale?

Stabilimento La Conchiglia
Stabilimento La Conchiglia

Un’amministrazione seria e degna del ruolo istituzionale che riveste in un momento come questo, con flussi turistici importanti come quelli previsti nei prossimi mesi al Circeo, avrebbe il dovere di assicurare una gestione corretta ed efficiente degli accessi al mare tutelando gli interessi sia degli stabilimenti balneari sia di chi voglia usufruire di un adeguato tratto di spiagge libere. È nella qualità dei servizi al turista che si gioca la partita dei prossimi anni, specie per le città che ambiscono a diventare Il “Borgo più bello d’Italia” come nel caso (meritato) di San Felice Circeo. 

Ma alla fine….andrà tutto bene, come si legge sul terrazzo del Comune di San Felice Circeo.

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