Continua la “guerra” a carte bollate all’interno del mercato ortofrutticolo di Latina: il Tribunale dà torto all società cooperativa del mercato ortofrutticolo
Una sentenza del giudice del Tribunale civile di Latina, Maria Elena De Tura, dà conto ed è esemplificativa dei contrasti che vi sono all’interno del disastrato mercato ortofrutticolo di Latina, il cosiddetto Mol, già investito da ispezioni, denunce e approfondimenti.
Nella sentenza dello scorso 17 giugno, che rigetta la causa intentata dalla cooperativa del Mol contro uno dei concessionari, la Apple 95 srl di Di Matteo, viene ben descritta una vicenda che fa emergere i contorni di una lotta interna che va avanti da anni.
il M.O.L. società cooperativa ha adito il Tribunale di Latina, deducendo che si occupava della gestione del mercato ortofrutticolo sito in Latina, strada dei Monti Lepini, essendo proprietaria degli stands per il deposito e la vendita dei prodotti da parte dei singoli soci. Tra questi vi era anche la Apple 95 srl, assegnataria dello stand n. 6, che con scrittura privata del 28 luglio 2016 aveva venduto le proprie quote nella cooperativa alla società SAGI srls.
A seguito dell’impugnazione di tale cessione, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 luglio 2017, ha autorizzato il sequestro giudiziario delle quote nominando il custode giudiziario e, con sentenza del 2018, ha accolto la domanda e dichiarato l’invalidità dell’atto di trasferimento.
Pochi mesi più tardi, con la pec trasmessa a M.O.L., il 3 aprile 2019, la SAGI ha dichiarato di aver abbandonato in via definitiva i locali del predetto stand n. 6 del mercato ortofrutticolo e di rinunciare al possesso e/o detenzione dello stand stesso. La comunicazione è stata recepita dalla cooperativa e il Consiglio ha deliberato di riprendere ad ogni effetto il possesso e la detenzione dello stand n. 6 del mercato ortofrutticolo abbandonato dall’assegnataria SAGI srl, autorizzando il Presidente a riattivare da subito i dispositivi di chiusura dello stesso e a far eseguire le verifiche tecniche del caso sui locali, anche al fine della loro messa in sicurezza.
Da allora – come ricostruisce il Tribunale – i locali sono rientrati in possesso della cooperativa che ha provveduto alla loro custodia eseguendo tutte le periodiche verifiche del caso, assicurando che lo stand n. 6 rimanesse libero da persone e cose e con le serrande anteriori e posteriori chiuse. A questo punto, Apple 95, in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 22279/18, ha notificato al M.O.L. e a SAGI un atto di precetto con cui intimava alle medesime l’annotazione della pronuncia nel libro soci della cooperativa nonché la restituzione delle quote e dello stand.
Su opposizione del M.O.L., il Tribunale di Latina ha dichiarato, con ordinanza del 2 gennaio 2021, l’inammissibilità del ricorso e poim con sentenza del 27 aprile 2021, la cessazione della materia del contendere. Nelle more, la SAGI ha proposto gravame avverso la più volte richiamata sentenza del Tribunale di Roma, impugnazione che è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Roma.
A luglio 2022, la curatela del fallimento SAGI si è recata presso i locali per verificare la presenza sul posto di beni della fallita e procedere eventualmente all’apposizione dei sigilli e, in quel contesto, l’ausiliario del curatore ha constatato che lo stand era chiuso da una serranda a maglie. A fine mese, il custode giudiziario ha depositato una ulteriore istanza presso la Corte di Appello di Roma chiedendo l’autorizzazione ad avvalersi di un fabbro per l’accesso nello stand in questione, istanza sulla quale il Collegio ha dichiarato non luogo a provvedere. I locali erano quindi rimasti nel possesso della cooperativa fin da quando la cessionaria SAGI li aveva restituiti nel mese di aprile 2019. A novembre 2022, però, il legale rappresentante di Apple 95, Giuseppe Di Matteo, si è recato di persona presso lo stand n. 6 e ha forzato la serranda posteriore sinistra facendola uscire dalla guida al fine di aprirsi un varco ed entrare nel locale.
Lo stesso Di Matteo, introdottosi all’interno, ha sollevato la serranda anteriore per tutta l’altezza consentita in assenza di energia elettrica, legandone le maglie a quelle della serranda contigua con una catena, in modo da lasciarla alzata, per cui sono state chiamate sul posto le Forze dell’Ordine.
Lo spossessamento subito dal M.O.L. è stato confermato dall’istanza del custode depositata l’11 novembre 2022, presso la Corte di Appello di Roma, in cui il medesimo ha rilevato che il rappresentante legale della società Apple era riuscito ad effettuare l’accesso nello stand n. 6. Il 18 novembre del 2022 un altro tentativo di entrare con la violenza, culminato sempre nell’arrivo delle forze dell’ordine che hanno invitato nuovamente Di Matteo a rivolgersi alla magistratura. Infine, il 21 novembre 2022, Di Matteo è riuscito ad occupare definitivamente lo stand, opponendo anche ai carabinieri giunti sul posto la ferma decisione di non uscire dai locali e di fermarsi giorno e notte come poi effettivamente avvenuto.
Il Mol ha chiesto così al Tribunale di Latina di ordinare a Di Matteo, come legale rappresentante di Apple 95, l’esecuzione a sue spese di tutte le opere necessarie al ripristino del preesistente stato dei luoghi, o in difetto autorizzarne l’attuazione a cura e spese dell’esponente salvo ripetizione delle somme corrisposte a tal fine.
Ecco perché la stessa Apple si è costituita in giudizio, spiegando che il Mol non avrebbe mai avuto “il diritto reale di godimento sullo stand, né tantomeno il possesso del bene oggetto di causa”, chiedendo la reintegra nello stand numero 6.
Il giudice De Tura ha stabilito che la domanda proposta dal M.O.L. non merita accoglimento in quanto la cooperativa non ha provato “di avere esercitato, in epoca prossima ai fatti di novembre 2022, un concreto e attuale potere di fatto sul bene”. Lo stesso custode giudiziario della Sagi ha dichiarato, sentito a testimonianza come altri, “di avere richiesto inutilmente le chiavi sia alla SAGI sia al M.O.L., senza riuscire ad ottenerle da alcuno, e ha riferito che, in un accesso compiuto insieme al curatore fallimentare della SAGI, la segretaria del M.O.L. disse di non sapere chi avesse la disponibilità delle chiavi”.
Il contrasto tra tali deposizioni – spiega il giudice – non consente, dunque, di affermare con sufficiente sicurezza che il ricorrente abbia acquisito e mantenuto la disponibilità materiale delle chiavi dello stand. Inoltre, il fatto che il M.O.L. “continuasse a chiedere il pagamento delle quote, unitamente al fatto che lo stand fosse rimasto chiuso e non messo in sicurezza, evidenzia l’insussistenza di un vero animus possidendi; le attività poste in essere dalla cooperativa integravano mere forme di sorveglianza o vigilanza per ragioni di igiene e sicurezza, non già l’intenzione di esercitare una signoria sul bene uti dominus o titolare di altro diritto reale”.
Infine, il giudice aggiunge che “quanto alla domanda della convenuta diretta a ottenere una declaratoria del legittimo possesso dello stand in capo a Apple 95 S.r.l. in ragione della titolarità delle quote, va rilevato che, nei limiti in cui essa implichi un accertamento fondato sul titolo e non già sul mero fatto del possesso, essa esula dall’oggetto proprio del giudizio possessorio”.
Il Mol, assistito dall’avvocato Luigi Marino, viene condannato alle spese di circa 2500 euro. Apple 95, in tal causa, è stata seguita dall’avvocato Angela Codastefano.
