“Mancata risposta ad interrogazione nella seduta del 28 gennaio”, la protesta dei consiglieri comunali d’opposizione Vincenzo Avvisati, Simone Brina, Immacolata Iorio e Giancarlo Massimi
“In data 28 gennaio 2025 il Vicesindaco, chiamato a rispondere ad una interrogazione sulle festività natalizie, si è, di fatto, rifiutato chiamando a sostegno della sua posizione, quanto previsto dall’articolo 66 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale con la seguente motivazione: “Alla Signora Presidente del Consiglio rivolgo una cortese richiesta affinché verifichi, e valuti chiaramente, che le prossime interrogazioni che interessino gli ambiti di competenza politica del sottoscritto siano conformi a quanto statuito dal vigente regolamento del Consiglio Comunale della città di Sabaudia, prima della calendarizzazione delle stesse, onde evitare inutile perde di tempo a tutti, Consiglio Comunale compreso”. Eludendo, in tal modo, il sindacato ispettivo e le prerogative dei consiglieri e del consiglio comunale.
La disciplina delle interrogazioni è dettata dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. L’articolo 43 comma 1 recita: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni”. Il predetto articolo 43 rappresenta la cornice di riferimento dello Statuto e del Regolamento. In particolare, lo Statuto tra le attribuzioni dei consiglieri comunali, articolo 16 comma 3, sottolinea come “Il Sindaco è tenuto, direttamente o attraverso un assessore o un consigliere delegato, a dare risposta ad interrogazioni ed interpellanze entro trenta giorni dalla presentazione” mentre spetta al Presidente del Consiglio (sindaco) “ricevere le interrogazioni, interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare” (articolo 29 comma 1 lettera d).
Alla puntuale disciplina provvede il Regolamento di Funzionamento del Consiglio con gli articoli 66 e 67. Il primo al comma 1 definisce la natura delle interrogazioni ovvero esse “sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto” , mentre l’articolo 67 definisce le modalità di svolgimento. Attraverso il sindacato ispettivo, diritto incomprimibile del consigliere, lo stesso chiede chiarimenti su uno specifico fatto. Sempre il Regolamento chiarisce, in merito all’assessore esterno (articolo 42) come lo stesso “partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio, esclusivamente per illustrare gli argomenti di cui è relatore”.
Giova ricordare nella fattispecie come il soggetto interrogato non può esimersi dalla risposta alla interrogazione, qualora inserita all’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale. Infatti, la sua calendarizzazione, concordata peraltro nella seduta dei capigruppo, impone all’interrogato risposta esaustiva o meno ai consiglieri, nel rispetto delle prerogative ad esso assegnate. Qualsiasi attività di limitazione del ruolo dei consiglieri, deve essere espressamente e puntualmente prevista nel Regolamento e non può essere il risultato di una attività discrezionale del Presidente peraltro sollecitata dall’Assessore esterno, che non appartiene alla sfera dei consiglieri.
Il Ministero dell’Interno, con parere del 10 luglio 2020 su tale argomento, specifica che “…..Si osserva che l’articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dedicato alla disciplina dei “Diritti dei consiglieri”, al comma 3 dispone testualmente: “Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare”. Dunque, lo statuto ed il regolamento stabiliscono a chi debbano essere presentate le istanze di sindacato ispettivo, al cui novero si riconducono le interrogazioni e le interpellanze, e le modalità con cui deve essere data risposta, ad esempio direttamente in consiglio comunale oppure mediante risposta scritta…Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all’ordine del giorno della prima seduta consiliare”. Inoltre, l’articolo 65 del succitato regolamento, nel disciplinare lo svolgimento delle interpellanze, prevede al comma 7 che “Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti non interessanti l’Amministrazione comunale”.
Tali disposizioni regolamentari stabiliscono le coordinate entro le quali va definito il contenuto conoscitivo delle interpellanze che, secondo la giurisprudenza, costituiscono uno strumento “a valenza di mera conoscenza”, diversamente dalle mozioni, che hanno un contenuto non specificato, in quanto finalizzate alla “introduzione ad un dibattito che si conclude con un voto, che è ragione ed effetto proprio della mozione” (T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., sentenza n. 1022/2004). Questo ministero si è già in passato espresso nel senso della impossibilità per l’ente di esimersi, “in assenza di disposizioni limitative”, dal fornire risposta alle interpellanze nei tempi previsti, seppure considerando che il termine di 30 giorni stabilito dalla legge non è perentorio (parere del 16 giugno 2015; parere del 17 febbraio 2017). Le succitate norme di regolamento che individuano i due macroargomenti potenzialmente oggetto delle interpellanze (1. I motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari; 2. Se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente o indirettamente il Comune) e che rimettono al presidente del consiglio comunale la valutazione in ordine all’eventuale inammissibilità delle stesse, concretano l’eccezione all’obbligo di risposta nei termini indicati dall’articolo 43, comma 3, del TUOEL. La risposta all’interpellanza, infatti, sarà resa nei limiti e secondo le modalità indicate nel Regolamento per le adunanze del consiglio comunale”.
Si rappresenta, peraltro, che non spetta al Vicesindaco procedere ad interpretazioni del Regolamento di Funzionamento del Consiglio comunale. L’articolo 68 chiarisce in maniera puntuale come “l’interpretazione delle norme del presente regolamento, ove siano state sollevate eccezioni per iscritto dai consiglieri comunali, è disposta dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”. Non spetta, pertanto, all’assessore esterno sollevare questioni interpretative durante la seduta, in quanto non facente parte del Consiglio comunale. La dichiarazione del Vicesindaco appare in palese contrasto con le norme citate e lesiva dell’autonomia del consiglio comunale.
Ciò premesso si chiede che tale questione venga portata alla discussione dei capigruppo e che la risposta all’interrogazione in oggetto venga calendarizzata nel primo consiglio utile, come peraltro concordato in sede di formazione dell’ordine del giorno”.