Sottoscritto il Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti pubblici di lavori della provincia di Latina
Il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, il Presidente ANCE Latina Pierantonio Palluzzi e o segretari Feneal UIL Latina, Filca CISL Latina e Fillea CGIL Frosinone Latina Massimo Purificato, Paolo Masciarelli e Alessio Faustini hanno sottoscritto oggi, 15 marzo, il Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti pubblici di lavori della provincia di Latina.
È interesse generale della Provincia di Latina assicurare l’applicazione del Contratto collettivo nazionale dell’Edilizia e il CCPL della Provincia di Latina per tutti i lavori che afferiscono al settore dei lavori pubblici e rientrano nelle competenze della Provincia.
Ecco di seguito quanto prevede il deliberato.
Art. 1
Il presente Protocollo si applica a tutte le imprese aggiudicatarie di lavori pubblici presso la Provincia di Latina, con particolare riguardo anche alle opere rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quale opportunità unica di trasformazione e sviluppo del territorio provinciale.
Al fine del miglioramento della qualità sociale e del sostegno alla crescita del territorio, l’edilizia sarà un comparto strategico per realizzare un piano pluriennale per la manutenzione, l’adeguamento, la costruzione e il rinnovo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale.
Sarà impegno comune delle parti portare avanti questo obiettivo nel confronto con tutti i soggetti interessati.
Art. 2
(Organizzazione attività lavorativa)
Al fine di assicurare gli obiettivi di cui in premessa, le Parti Sociali Provinciali firmatarie del presente protocollo si rendono disponibili e concordano sulla necessità di prevedere specifiche e derogatorie modalità di gestione dell’organizzazione del lavoro nonché di individuare, nel rispetto della vigente normativa in materia di orari di lavoro, lavorazioni svolte con differenti regimi di orario su base settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite con sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati o notturni.
Quanto sopra troverà applicazione soprattutto per quanto concerne le opere finanziate dalle risorse del PNRR, al fine di realizzare gli interventi nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, delle imprese virtuose e di quanto previsto dal Ccnl di settore sottoscritto da Ance, Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil.
Art. 3
(Attività di assistenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Le imprese aggiudicatarie ed esecutrici impegnate nei cantieri oggetto della presente intesa possono avvalersi del supporto tecnico gratuito degli Enti Paritetici Territoriali del settore delle costruzioni, Ente Unificato, ESEL-CPT della Provincia di Latina, per la consulenza sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ritenendo fondamentale il tema della formazione e della sicurezza, come ricordato nella premessa, si ritengono essenziali e necessarie almeno due visite in cantiere dell’ESEL-CPT di Latina, da effettuare anche con l’ausilio degli RLST, durante lo svolgimento dei lavori. L’Ente Unificato provvederà a consegnare, a seguito delle visite in cantiere, una relazione tecnica alla Provincia di Latina sul rispetto di tutti gli adempimenti sulla sicurezza previsti dal d.lgs 81/08, segnalando eventuali presenze di subappaltatori non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti o di personale non regolarizzato o non formato o non in possesso di badge.
Le prescrizioni di cui sopra non troveranno applicazione nei casi di appalti di lavori inferiori a centocinquantamila euro oltre IVA.
La stazione appaltante provvederà ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l’aggiudicatario una visione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
Art. 4
(Formazione in materia di sicurezza sul lavoro)
Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei cantieri di cui al presente protocollo svolgono la formazione d’ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali Territoriali o da Organismi equivalenti, in conformità all’accordo Stato-Regioni.
La violazione dell’obbligo previsto dal precedente comma determina l’impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.
A tal fine la stazione appaltante provvederà ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
Art. 5
(Contratto Collettivo)
Ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nei cantieri di cui alla presente intesa nella realizzazione di opere edili ed affini, anche in maniera prevalente, si applica il CCNL del settore edile stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le norme del CCPL della Provincia di Latina sottoscritto in data 17/05/2022.
Si precisa che, in aderenza al suddetto CCPL della Provincia di Latina, tutte le imprese in appalto e in subappalto assegnatarie dei lavori commissionati dalla Provincia di Latina dovranno attivare obbligatoriamente presso la Cassa Edile di Latina il badge di cantiere. Sarà cura dell’Ente Bilaterale sopra richiamato fornire tutti gli strumenti necessari per l’attivazione del badge di cantiere ed effettuare i relativi controlli. A tal riguardo, si precisa che con l’applicazione del badge di cantiere l’impresa consegue un importante sgravio contributivo in Cassa Edile.
Le prescrizioni di cui sopra non troveranno applicazione nei casi di appalti di lavori inferiori a centocinquantamila euro oltre IVA e in caso di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni, per i quali saranno applicati i rispettivi CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dalle parti datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La stazione appaltante provvederà ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
Art. 6
(Verifica regolarità contributiva, previdenziali ed assistenziale)
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare la stazione appaltante provvederà, in occasione dell’emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, alla verifica, con riguardo alla manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l’avvenuto versamento dei contributi alla Cassa Edile tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva ovvero altro documento che comprovi l’avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS, INAIL e CASSA EDILEove dovuta).
Allo scopo di contrastare i fenomeni di lavoro sommerso e facilitare le verifiche in merito alla regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, la stazione appaltante invierà alla competente Cassa Edile di Latina la notifica preliminare di cui all’art. 99 d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. per ogni singolo intervento.
In aggiunta al sopracitato Documento Unico di Regolarità Contributiva, come previsto dal Decreto Semplificazioni del 2020 di 76 del 16/07/2020 art. 8 comma 10-bis, la stazione appaltante chiederà alla Cassa Edile, in occasione dell’emissione degli stati di avanzamento lavori, l’attestazione di congruità per cantiere, dimostrabile anche dall’applicazione da parte dell’impresa del badge di cantiere in Cassa Edile Latina.
Qualora la verifica di cui ai primi tre commi dovesse evidenziare l’esistenza di irregolarità, alcuna somma sarà corrisposta all’impresa aggiudicataria o esecutrice fino a quando l’irregolarità riscontrata non sia stata eliminata.
La stazione appaltante provvederà ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l’aggiudicatario una visione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
Art. 7
(Sistema di informazione)
La stazione appaltante si impegna a fornire alle parti firmatarie tutte le informazioni necessarie relativamente ai lavori appaltati.
A richiesta di una delle parti stipulanti il protocollo saranno programmati incontri di verifica dei contenuti della presente intesa.
Il presente protocollo potrà essere esteso, con una mera adesione formale, a tutti gli Enti o Istituzioni pubbliche che abbiano interesse ad applicarlo nell’esercizio delle proprie competenze e funzioni.
In particolare l’ente Provincia di Latina si impegna a trasmetterne il contenuto a tutti i Comuni del territorio provinciale e a favorire la più ampia adesione possibile da parte degli enti comunali stessi.
Art. 8
(Efficacia e Durata)
Le disposizioni del presente Protocollo non dovranno costituire in alcun modo, neppure surrettiziamente, forme di limitazione della concorrenza o della massima partecipazione alle gare di appalto, trovando applicazione unicamente nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
Il presente protocollo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 30/03/2024, salvo rinnovo, anche tacito, in assenza di recesso di una delle parti comunicato almeno trenta giorni prima alle altre.