Omicidio colposo all’Icot: la Cassazione annulla sentenza d’appello e si pronuncia sulla prescrizione del reato contestato
Il 16 luglio 2021, la Corte d’appello di Roma aveva revocato le statuizioni civili, dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalle parti civili per intervenuta rinuncia e confermato la condanna nei confronti di Luigi Emanuele nella qualità medico di guardia in servizio presso il Pronto Soccorso del reparto di traumatologia dell’ICOT di Latina in ordine al delitto di omicidio colposo in danno di Ida Esposito.
A ottobre 2018, in primo grado, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, aveva condannato, col rito abbreviato, Emanuele a 8 mesi di reclusione per omicidio colposo con la sospensione condizionale della pena. Il medico era chiamato a rispondere della morte della paziente Ida Esposito provocata dal tetano.
La vicenda risale al 2014 quando Ida Esposito, 74enne di Cisterna, venne ricoverata presso la struttura sanitaria a causa di una caduta e conseguente frattura della caviglia. La donna era stata operata ma a distanza di pochi giorni la ferita si era infettata e neppure i sanitari dell’ospedale Goretti, dove era stata trasferita, erano riusciti a curarla: morì il 2 marzo, dopo due mesi dall’incidente. Secondo l’accusa, la responsabilità andava attribuita a medico dell’Icot che non avrebbe disposto il vaccino antitetanico alla paziente. In primo grado, il Gup Castriota aveva stabilito, a titolo di risarcimento per i famigliari costituitisi parte civile, il pagamento di una provvisionale di 70mila euro.
Dopo la conferma della condanna in secondo grado, Emanuele, difeso dall’avvocato Gaetano Marino, ha proposto ricorso in Cassazione che si è pronunciata. Gli ermellini hanno stabilito che la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (art. 589 cod. pen.) e della data di consumazione (2 marzo 2014).
Il termine massimo di prescrizione, – spiegano i giudici della Suprema Corte – anche tenendo conto del periodo di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale collegata alla pandemia da Covid 19, è decorso al 6 novembre 2021, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.