Con un’importante ordinanza depositata in data 12 ottobre 202, il Tribunale Ordinario di Latina (Sezione Seconda Civile, Giudice Paolo Bertollini) ha accolto integralmente il ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da un’utente assistita dal Codacons Latina per il tramite dell’Avv. Riccardo Benedetti. Il Giudice ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte in data 16 settembre 2026, rigettando le eccezioni del gestore idrico e condannandolo al pagamento delle spese di lite.
La vicenda trae origine dall’intervento di completa interruzione dell’erogazione idrica effettuato dal gestore in data 31 agosto 2026 per presunta morosità. L’utente, tuttavia, versava in una condizione di gravissimo e documentato disagio economico-sociale (con valore ISEE ampiamente rientrante nei limiti previsti dalla legge per il diritto al bonus sociale idrico). Nonostante la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle tutele rafforzate, il gestore idrico aveva provveduto alla disalimentazione totale dell’utenza, privando l’abitazione di un bene primario ed essenziale e generando un gravissimo pregiudizio ai diritti fondamentali della persona.
Il Tribunale ha ribadito che, ai sensi del D.L. n. 124/2019 e della regolamentazione ARERA (Delibera 63/2021/R/com e Delibera 311/2019/R/IDR – REMSI), il bonus sociale idrico è riconosciuto automaticamente a seguito della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Di conseguenza, gli utenti in condizione di disagio economico rientrano di diritto nella categoria degli utenti non disalimentabili, nei cui confronti sussiste il divieto assoluto di sospensione del servizio. Eventuali ritardi amministrativi nella formale ammissione o lavorazione del beneficio da parte degli enti preposti non possono essere imputati all’utente.
Il Giudice ha accolto la tesi dell’avvocato Riccardo Benedetti evidenziando che la privazione dell’acqua potabile non genera un mero danno patrimoniale, bensì un pregiudizio imminente e irreparabile ai diritti di rango costituzionale (diritto alla vita, alla salute e a condizioni di vita dignitose). Tali diritti prevalgono nettamente sulle pretese di credito azionate dal gestore idrico.
