TASSA AGRICOLA SUI RIFIUTI, LA CASSAZIONE BOCCIA IL COMUNE DI APRILIA

Non è dovuta la tassa agricola da parte di un’aziende del settore che ha fatto ricorso in Cassazione e, al termine di una lunga disputa legale, durata oltre dieci anni, si è vista dare ragione. Il contenzioso era tra un’azienda agricola di Via Pantanelle e il Comune di Aprilia. Al centro della causa la tassa sui rifiuti richiesta dall’ente.

Per gli ermellini la gestione dei rifiuti speciali non può trasformarsi in una tassa applicata indiscriminatamente alle aziende.

“La sentenza impugnata non ha tratto le dovute conseguenze dalla citata giurisprudenza di legittimità, limitandosi a rigettare l’appello della contribuente – spiegano i giudici di Cassazione -, senza pronunciarsi in merito ai criteri di assimilabilità in termini quantitativi, in funzione dei rifiuti prodotti rapportati alle superfici tassate”. Inoltre “l’atto impositivo era stato fondato su una delibera comunale di assimilazione basata su criteri meramente qualitativi”.

La vicenda nasce da un accertamento per il mancato versamento di quella che allora era la Tarsu relativa alle annualità 2008 e 2009. Il Comune di Aprilia chiedeva di incassare circa dodicimila euro di tassa sui rifiuti sostenendo che gli scarti dell’azienda agricola fossero del tutto assimilabili a quelli domestici sulla base di vecchi regolamenti comunali.

Secondo la sentenza, la potestà dei Comuni di assimilare i rifiuti non può essere esercitata in modo arbitrario. È necessario combinare il criterio della qualità con quello della quantità, poiché non è pensabile che un servizio pubblico di raccolta abbia una capacità infinita. “È evidente che tali finalità – scrivono i giudici – possono essere garantite solo predeterminando, almeno astrattamente, la quantità di rifiuto assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento di potenzialità illimitata”. Ecco perché il regolamento comunale di Aprilia è stato giudicato illegittimo. Qualora l’assimilazione non sia stata disposta correttamente, deve trovare applicazione la normativa che prevede l’esenzione o la riduzione della tassazione per quelle superfici dove si formano rifiuti speciali che l’azienda provvede a smaltire a proprie spese.

La Cassazione ha disposto che il procedimento torni davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio chiamata a fare di nuovo i calcoli sulla tassa, secondo quanto pronunciati dalla medesima Cassazione.

Articolo precedente

CRISI LIQUIDITÀ IN CSC: A RISCHIO GLI STIPENDI DEL LAVORI DEL TRASPORTO PUBBLICO DI LATINA

Articolo successivo

PISTOLA E MUNIZIONI NEL GIARDINO DELL’OSPEDALE DI LATINA

Ultime da Cronaca