SPUNTA L’ORDINANZA “FANTASMA” DI BONIFICA DEL SITO LOAS DI APRILIA: C’È MA (QUASI) NON SI VEDE

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incendio loas

L’ordinanza fantasma del Sindaco di Aprilia sulla Loas finalmente appare ma non è sull’Albo Pretorio, piuttosto su una sezione del sito del Comune che apparentemente non ha nulla a che vedere con atti di quel tipo

Eureka!, verrebbe da dire. Il provvedimento più importante disposto dal Sindaco di Aprilia Antonio Terra, da quando sono andati a fuoco gli opifici di Via Cooperazione di proprietà della Loas Italia srl, finalmente è alla portata di tutti e consultabile anche dai comuni mortali.

Annunciata con tanto di comunicato stampa dal Comune di Aprilia il 26 agosto, l’ordinanza risale al 21 agosto e, come noto, intima alla società Loas di mettere in sicurezza il sito carbonizzato e rimuoverne i rifiuti.

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Tutto bene quel che finisce bene, manco per idea. Le ordinanze sono inserite nell’Albo pretorio, e di conseguenza nel corrispettivo online. Quella più importante sul rogo Loas non è a disposizione nella solita sezione ma risulta schiaffata, a mo’ di anello del relativo Signore, in un anfratto misterioso del sito del Comune di Aprilia Per trovarla, non si deve cliccare, come logica e prassi vorrebbero nell’Albo Pretorio, ma, in assenza di un rabdomante digitale, la freccetta deve cadere su “Amministrazione trasparente” e, al punto 12, in “Informazione ambientali”; poi l’occhio va magicamente su un settore apposito, creato il 10 agosto si suppone, a nome “Dati ambientali incendio Loas del 09 Agosto 2020” dove, finalmente, alla fine di tutti i dati pubblicati dall’Arpa sulla diossina e le altre sostanze inquinanti, ecco spuntare l’ordinanza del 21 agosto. Quantomeno insolito se non bizzarro, per non dire opaco, soprattutto perché ci sono solo i dati dell’Arpa e, solo e desolatamente alla fine, l’ordinanza sindacale. Ma quando sarà stata inserita la cosiddetta ordinanza fantasma? Nessuno lo sa.

Ma che cosa dice quest’ordinanza? Tanto per cominciare l’11 agosto, come accennato dal sul preavviso di diniego della Provincia di Latina datato 17 agosto, il tecnico responsabile dell’impianto Loas ha trasmesso la comunicazione di potenziale contaminazione firmata Alberto Barnabei, Rappresentante Legale della Società.

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In questa comunicazione Barnabei sostiene che l’incendio “ha coinvolto due dei tre capannoni presenti nel sito e del materiale costituito prevalentemente di rifiuti di carta, cartone e materiale plastico, stoccati nell’impianto stesso“.

Secondo quanto scritto nell’ordinanza sindacale, “quanto oggi presente sull’area costituisce tra l’altro, un deposito incontrollato di rifiuti” in violazione della specifica legge “che impone l’obbligo di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento degli stessi ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonché di procedere alle verifiche sui parametri oggetto di potenziale contaminazione“.
Si tratta, spiega il provvedimento, di “cumuli di rifiuti combusti stoccati anche a cielo aperto costituenti peraltro non solo una condizione di rischio di inquinamento delle matrici ambientali ma una situazione di grave incuria e di degrado del territorio e dell’ambiente“.

Ecco perché l’ordinanza si prefigge l’obiettivo della bonifica e del ripristino ambientale delle aree per impedire la propagazione degli inquinanti e il peggioramento della situazione ambientale.

Un ordine, come annunciato dal comunicato stampa del 26 agosto, che è diretto alla società LOAS Italia srl, al legale rappresentante della società, e agli istituti che hanno fornito le fidejussioni bancarie ossia Unicredit Leasing Spa e Monte dei Paschi di Siena Leasing&Factoring, intimando loro di mettere in sicurezza e rimuovere i rifiuti.

Di seguito tutti i doveri richiamati dall’ordinanza:

avviare le attività di messa in sicurezza dell’area e degli immobili nonché le necessarie misure di prevenzione e le indagini preliminari sulle matrici suolo (superficiale – profondo) ed acque sotterranee tese a verificare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);
interdire lo scarico delle acque reflue dall’impianto di depurazione esistente, procedendo alla raccolta ed allo smaltimento dei reflui secondo normativa vigente;
rimozione ed avvio alle operazioni di recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti presenti all’interno del sito oggetto del presente provvedimento, mediante Ditta autorizzata;
ristabilire le dovute condizioni di sicurezza del sito, sia con riferimento al rischio di incendio che alla sicurezza, previa verifica strutturale, degli immobili impedendo inoltre la propagazione dell’eventuale contaminazione all’esterno;
comunicare i risultati delle indagini preliminari sulle matrici ambientali di cui al punto a.l. con descrizione puntuale delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Inoltre, si specifica che i quattro soggetti a cui il Sindaco ha intimato la bonifica debbano: trasmettere entro 10 giorni a decorrere dalla ricezione della presente, una dettagliata relazione a firma di un tecnico abilitato riportante (secondo i calcoli, tale relazione dovrebbe essere arrivata ieri, considerato che l’ordinanza ex fantasma risale al 21 agosto);
una puntuale descrizione delle attività avviate con relativo cronoprogramma di massima;
lo stato delle aree e degli immobili, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e alla presenza di potenziali fonti di inquinamento; lo stato della rete di raccolta delle acque reflue, del sistema di depurazione e dei piezometri presenti segnalando eventuali criticità;
l’elenco ed una compiuta descrizione di tutti i rifiuti presenti all’interno del sito, prima dell’incendio, con indicazione dei codici EER e relative quantità;
il censimento completo e una compiuta descrizione di tutti i cumuli dei rifiuti presenti all’interno del sito, a seguito dello spegnimento dell’incendio, con indicazione previa caratterizzazione dei codici EER e relative quantità.

Il tutto con tanto di elaborato grafico e planimetria che, come sopra, deve essere arrivato entro 10 giorni dalla data dell’ordinanza (21 agosto), ossia ieri 31 agosto.

Bene, benissimo, peccato che non solo il Comune non ha brillato per trasparenza – i grllini avevano sollevato il caso sostenendo che anche due consiglieri di opposizione non riuscivano a trovare l’atto -; non solo trovare l’ordinanza nel sito, ammesso che sia stata inserita il 21 agosto, era un rompicapo da Cubo di Rubik; in più, negli articoli di legge (D.lgs 152/2006) richiamati dal provvedimento del sindaco Terra si fa precisa menzione dell’articolo 245 delle Norme in Materia Ambientale che stabilisce una sorta di volontarietà alla bonifica da parte della Loas Italia srl.

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In sostanza la srl di Via della Cooperazione viene intimata dal sindaco ma, in base alla predetta legge, può intervenire quando vuole per gli interventi di bonifica: “È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità“. Ovviamente fatta salva una contaminazione del sito di cui il responsabile del sito dà comunicazione. Una comunicazione che c’è stata, anche se, si sa, le vie delle norme e della trasparenza, come si vede in questa vicenda che dura dal 9 agosto, sono infinite.

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