SPERLONGA: “QUEI TERRENI SONO DELLA COLLETTIVITÀ”, IL COMMISSARIO DÀ RAGIONE A UN CITTADINO

Con sentenza n. 43, pubblicata il 2 settembre 2023, pronunciata nella causa che vedeva antagonisti il cittadino sperlongano Dottor Christian Antonio Mitrano – difeso dall’Avv. Gianfranco D’Urso del foro di Latina – ed il Comune di Sperlonga, il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, con sede in Roma, nella persona del Dottor Antonio Perinelli, ha dichiarato l’appartenenza al Demanio Civico della collettività di Sperlonga di diversi terreni ubicati nella riviera di ponente della rinomata cittadina tirrenica, rientranti nei fogli di mappa catastali nn. 6 e 7.

Con tale pronuncia, il Giudice Speciale della materia degli Usi Civici ha disatteso la tesi difensiva dell’Amministrazione Comunale sperlongana che affermava la natura di patrimonio disponibile dell’Ente locale di tali fondi riconoscendo, invece, la fondatezza della richiesta di riconoscimento della proprietà collettiva avanzata dal cittadino Dottor Mitrano.

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A sostegno della sua decisione, il Magistrato ha invocato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la storica Sentenza n. 2598 del 1958, secondo cui: “Essendo nell’Italia meridionale il Comune, come Ente autarchico, sorto solo con la dominazione francese, tutti i beni che figurano ad esso appartenenti sono da presumere come di appartenenza in realtà della universitas civium, e cioè di demanio universale” e richiamato provvedimenti ed atti giurisdizionali ed amministrativi quali: le Sentenze del Tribunale Civile di Roma n. 12218/2017 e della Corte di Appello Civile di Roma n. 4293/2024 rese nel giudizio tra il Comune di Sperlonga e l’Agenzia del Demanio (conosciuta nel gergo sperlongano come “la vertenza della ex particella 108 del Foglio 8”) all’esito della quale lo stesso Comune è risultato vittorioso per l’appartenenza dei terreni in questione al “demanio comunale” che – come affermato dal Commissario Dott. Perinelli – nella motivazione della pronuncia in commento “altro non è che il demanio civico derivante dalla liquidazione del demanio feudale la cui gestione è affidata al Comune di Sperlonga quale Ente esponenziale della collettività”; la Consulenza Tecnica d’Ufficio redatta nel giudizio civile dall’Arch. Mirolla; la Consulenza Tecnica d’Ufficio redatta nel processo commissariale dal Prof. Notari; la verifica demaniale redatta dall’Ing. Renna nel 1951, non opposta dal Comune nei termini di legge e, quindi, definitiva nel punto in questione che ritenne i fondi oggetto di causa ricompresi nel “demanio libero del Comune di Sperlonga” e una nota della Regione Lazio, Assessorato Agricoltura e Foreste, del 1989, che ricomprendeva l’originaria particella 100 del Foglio 8 nell’ “Elenco dei terreni costituenti il demanio libero del Comune di Sperlonga (LT)”.

Con la medesima Sentenza il Commissario ha ordinato la reintegrazione, a cura della Regione Lazio, in favore del Comune di Sperlonga dei terreni dichiarati di demanio collettivo ed escluso l’esistenza di usi civici su un compendio immobiliare sito in località “Salette”, rientrante nel foglio di mappa catastale n. 8, già ritenuto di natura “allodiale” ovvero di piena proprietà privata con le precedenti Sentenze del Commissario n. 309/2009 e della Corte d’Appello di Roma – Sez. Spec. Usi Civici n. 3/2012 passate in giudicato.    

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